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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.455/2003 /bom 
 
Sentenza dell'8 ottobre 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Catenazzi, Fonjallaz, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Presidente del Consiglio comunale di Manno, 
6928 Manno, 
Municipio di Manno, 6928 Manno, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
iniziativa popolare del 10 maggio 2002 per salvare una fontana in località Boschetti, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 21 luglio 2003 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 10 maggio 2002 A.________ e altri promotori hanno depositato nella cancelleria comunale di Manno un'iniziativa popolare per salvare una fontana in località Boschetti. Con risoluzione del 26 giugno 2002 il Municipio, accertata la validità di 184 firme, ha dichiarato l'iniziativa regolare e proponibile. 
Nella seduta straordinaria del 29 ottobre 2002 il Consiglio comunale di Manno ha deciso di non aderire all'iniziativa. A.________ ha impugnato, con altri promotori, questa decisione dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino che, con una risoluzione del 28 gennaio 2003, ha respinto il ricorso. 
B. 
A.________ si è aggravato quindi dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, che ha respinto il ricorso con sentenza del 21 luglio 2003. Esso ha considerato che il mancato rispetto del termine per pronunciarsi sull'iniziativa non comportava l'annullamento della decisione del Consiglio comunale. Ha poi negato la facoltà sua o del Governo di sostituirsi al Consiglio comunale nella decisione sull'iniziativa; questa, vista la mancata adesione del legislativo, doveva essere sottoposta al popolo. 
C. 
A.________ impugna con un ricorso al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1, 128 I 46 consid. 1 a e rinvii). 
1.1 Secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni e i decreti cantonali per violazione di diritti costituzionali dei cittadini. Tale rimedio è inoltre ammissibile, giusta l'art. 85 lett. a OG, contro le decisioni riguardanti il diritto di voto dei cittadini e le decisioni relative alle elezioni e votazioni cantonali: in queste ultime rientrano anche le elezioni e votazioni comunali (DTF 129 I 185 consid. 1.1, 120 Ia 194 consid. 1a). Con il ricorso in materia di elezioni e votazioni ai sensi dell'art. 85 lett. a OG si può fare valere la violazione di disposizioni che sono in stretta relazione con il diritto di voto dei cittadini o che ne precisano il contenuto o la portata (DTF 129 I 185 consid. 2, 123 I 97 consid. 1b/aa, 120 Ia 194 consid. 1b). 
1.2 Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso di diritto pubblico, oltre la designazione della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a) e l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale non esamina di propria iniziativa se la decisione impugnata sia conforme al diritto e all'equità, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate (cfr. DTF 129 I 113 consid. 2.1, 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b). A queste stesse esigenze sottostanno, secondo la costante giurisprudenza, anche i ricorsi per violazione dei diritti politici e quelli relativi alle elezioni e votazioni cantonali (DTF 129 I 185 consid. 1.6, 121 I 334 consid. 1b, 357 consid. 2d). 
Il ricorso non adempie gli esposti obblighi di motivazione ed è quindi inammissibile. Il ricorrente non indica infatti quali sarebbero i diritti costituzionali violati e le disposizioni legali disattese, né spiega pertanto in che consisterebbe la violazione. D'altra parte, secondo l'art. 77a cpv. 1 della legge organica comunale, del 10 marzo 1987, se il Consiglio comunale non aderisce all'iniziativa, essa è sottoposta a votazione popolare. In tali circostanze, premesso che l'iniziativa è stata invero ritenuta regolare e ricevibile dal Municipio di Manno, il ricorrente mira unicamente a sottrarla al voto popolare: così facendo egli non rende tuttavia verosimile una violazione dei suoi diritti costituzionali o politici; per di più, è egli stesso, come promotore e primo firmatario, ad avere proposto "un'iniziativa popolare". 
2. 
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Vista la natura della controversia (art. 85 lett. a OG), non si preleva una tassa di giustizia. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Non si preleva una tassa di giustizia. 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Presidente del Consiglio comunale e al Municipio di Manno, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 8 ottobre 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: