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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.63/2003 /bom 
 
Sentenza dell'8 ottobre 2003 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Wiprächtiger, Kolly, 
cancelliere Garré. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio di vigilanza del Cantone Ticino in materia di liberazione condizionale, casella postale 238, 
6807 Taverne, 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 
6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Rifiuto della liberazione condizionale, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del 
30 luglio 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con sentenza 18 marzo 2003 della Presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano il sedicente A.________, in carcere preventivo dal 15 ottobre 2002, veniva riconosciuto colpevole di ripetuta infrazione e ripetuta contravvenzione alla LStup, infrazione alla LDDS e contravvenzione alla LTP e condannato, per quanto interessa in questa sede, ad una pena di 16 mesi di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto, nonché all'espulsione dal territorio svizzero per 10 anni. 
B. 
In data 17 giugno 2003 il Consiglio di vigilanza, decidendo su istanza del condannato, non ha concesso la sua liberazione condizionale ai sensi dell'art. 38 CP
C. 
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (CRP) mediante sentenza del 30 luglio 2003 confermava la decisione del Consiglio di vigilanza, respingendo il ricorso dell'interessato. 
D. 
A.________ insorge con tempestivo ricorso al Tribunale federale contro la decisione dell'ultima istanza cantonale. 
 
Diritto: 
1. 
Il ricorso è in lingua francese. In base all'art. 37 cpv. 3 OG la sentenza del Tribunale federale è di regola redatta nella lingua ufficiale della decisione impugnata, in questo caso dunque l'italiano. Nella fattispecie non esistono ragioni per scostarsi da tale regola. 
2. 
La sentenza della CRP, basata sul diritto federale e riguardante l'esecuzione delle pene, costituisce una decisione dell'ultima istanza cantonale ai sensi dell'art. 98 lett. g OG per cui è impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 118 IV 221 consid. 1a). L'accertamento dei fatti operato in sede cantonale è vincolante per il Tribunale federale, poiché l'istanza inferiore è un'autorità giudiziaria e non sono date le condizioni eccezionali previste all'art. 105 cpv. 2 OG
3. 
Il ricorrente domanda la concessione della liberazione condizionale avendo scontato due terzi della pena detentiva. Egli sostiene di essere discriminato per motivi razziali rispetto ad altri condannati a cui invece la liberazione condizionale è stata concessa. 
3.1 In base all'art. 38 n. 1 CP quando un condannato alla reclusione o alla detenzione ha scontato i due terzi della pena e, trattandosi di detenzione, almeno tre mesi, l'autorità competente può liberarlo condizionalmente se la sua condotta durante l'esecuzione non vi si oppone e se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà. 
La giurisprudenza sottolinea come la liberazione condizionale costituisce la quarta ed ultima tappa dell'esecuzione della pena, per cui deve essere considerata come la regola, dalla quale è opportuno scostarsi solamente se vi sono delle buone ragioni per ritenerla inefficace. Analogamente alla sospensione condizionale della pena essa viene concessa sulla base di un apprezzamento globale che prenda in considerazione la vita anteriore del reo, la sua personalità, il suo comportamento in genere, nonché nello specifico delittuoso da cui è scaturita la condanna (DTF 125 IV 113 consid. 2a e riferimenti). 
L'autorità cantonale ha ponderato tutti questi elementi in maniera corretta ed equilibrata. Da un lato si è soffermata sulla gravità e pericolosità dei reati commessi dal ricorrente, dall'altro ha giustamente rilevato come di lui praticamente non si sappia quasi nulla di affidabile, non da ultimo data la sua mancata collaborazione nel reperimento dei documenti di identificazione richiesti. Considerata l'assenza di qualsiasi legame personale, famigliare o professionale con la Svizzera è molto verosimile che se venisse attualmente posto in libertà condizionale egli cercherebbe di sottrarsi all'espulsione o addirittura finirebbe per riprendere quelle attività delittuose per cui è stato arrestato. In questo senso emerge dalla sentenza impugnata una convincente prognosi differenziale ("risk assessment") che mette a nudo l'alto rischio di recidiva legato all'eventualità di una liberazione condizionale. Per rovesciare questo quadro molto negativo delle prospettive di risocializzazione non basta certamente la constatazione che il ricorrente abbia tenuto una buona condotta durante l'esecuzione della pena (DTF 103 Ib 27). Questo fattore deve al contrario venire accuratamente valutato nell'esame complessivo della prognosi, come ha pertinentemente fatto l'autorità cantonale. Riassumendo non vi è quindi violazione del diritto federale. 
3.2 Per quanto riguarda l'asserita discriminazione razziale va rilevato come si tratta di un'affermazione gratuita che il ricorrente non ha nemmeno tentato di motivare, per cui su questo punto il ricorso, già di per sé assai carente di motivazione, è da considerarsi inammissibile (art. 108 cpv. 2 OG). 
4. 
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). La situazione finanziaria del ricorrente è, come del resto la sua stessa identità, praticamente imperscrutabile anche se molto verosimilmente precaria. Di questo fatto viene tenuto conto nella fissazione della tassa di giustizia (art. 153a cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di vigilanza del Cantone Ticino in materia di liberazione condizionale e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale di giustizia. 
Losanna, 8 ottobre 2003 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: