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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_375/2007 
 
Sentenza dell'8 novembre 2007 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Hungerbühler, Wurzburger, Yersin, Karlen, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Broggini, 
 
contro 
 
Ufficio federale della migrazione, 
Quellenweg 6, 3003 Berna, 
Tribunale amministrativo federale, Corte III, 
casella postale, 3000 Berna 14. 
 
Oggetto 
Divieto d'entrata, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 19 giugno 2007 dal Tribunale amministrativo federale, Corte III. 
 
Fatti: 
A. 
Il 9 marzo 2004 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto A.________ (1964), cittadino britannico ed australiano residente a Campione d'Italia, autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari, prima nella veste di copromotore della società B.________ e poi come responsabile delle coltivazioni, sia personalmente sia attraverso la copertura societaria. Veniva inoltre riconosciuto colpevole di contravvenzione alla LStup per avere consumato quotidianamente della marijuana, in generale di sua produzione. Per questi reati è stato condannato a 4 anni di reclusione e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 10 anni. A fondamento della condanna per infrazione aggravata alla LStup sono stati ritenuti i seguenti atti, tutti compiuti senza autorizzazione, per una cifra d'affari complessiva stimata in almeno fr. 10'000'000.--: 
- Tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000, a Chiasso, A.________ fungeva da consulente per coltivazioni di canapa, il cui prodotto egli sapeva essere venduto al dettaglio sotto forma di cosiddetti sacchetti odorosi. 
- All'inizio del 2000, in seguito alla costituzione della B.________, egli pianificava, organizzava e metteva in atto una coltivazione ciclica di circa 100-150 piante madri di canapa e di circa 2'000-5'000 talee, poi vendute ad altri coltivatori indoor per fr. 3.50 l'una. 
- Tra luglio e ottobre dello stesso anno, per conto della B.________, egli prendeva in affitto una serra di 2'900 m2, ivi coltivando un numero imprecisato di piante di canapa e talee allo scopo di produrre stupefacenti. 
- Fra giugno e ottobre del 2001, sempre per conto della B.________, egli coltivava 10'000-12'000 piante di canapa, dalle quali è stato possibile ricavare da 1,1 a 4,4 t di fiori secchi di canapa per un valore potenziale sul mercato degli stupefacenti tra fr. 2'000'000.-- e 11'000'000.--. 
- Dall'agosto 2001, A.________ forniva all'allora presidente del consiglio di amministrazione della B.________ per conto della stessa due o tre litri di tintura di canapa, da lui prodotta, sapendo che costui, medico, l'avrebbe prescritta au suoi pazienti per scopi terapeutici. 
- Fra la seconda metà del 2001 e il 2002, egli commissionava a terzi, sempre per il conto della B.________, la coltivazione di circa 3'200 piante di canapa delle quali la B.________ otteneva fiori essicati per finalità stupefacenti, rimunerandoli con circa fr. 45'000.--. 
- Tra il febbraio del 2002 e l'aprile del 2003, sempre per la B.________, egli stipulava con una ditta un contratto di licenza in base al quale la B.________ forniva la genetica di sei qualità di piante madri di canapa ad alto potenziale di THC, in cambio del 35 % del fatturato della vendita delle talee prodotte. Ciò che permetteva d'immettere sul mercato locale dei coltivatori di canapa, a fini stupefacenti, circa 350'000-400'000 talee vendute dalla ditta sotto licenza a un prezzo variante fra fr. 3.-- e fr. 5.--, realizzando in tal modo, a nome della B.________, un fatturato di almeno fr. 350'000.--. 
- Il 7 gennaio 2002, sempre per conto della B.________, egli sottoscriveva un contratto con un'impresa avente per oggetto la consulenza, l'istruzione del personale e la gestione della coltivazione di canapa per un valore di complessivi fr. 600'000.--, ufficialmente finalizzata alla produzione di olio eterico, ma in realtà destinata a finalità stupefacenti, immettendo così sul mercato nazionale e internazionale circa 4,5 tonnellate di marijuana, pari a tutta la produzione della citata impresa durante il 2002. 
Il 28 giugno 2004 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP) ha parzialmente accolto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza di primo grado e l'ha riformata nel senso di riconoscerlo colpevole di infrazione semplice alla LStup, per cui gli ha inflitto una pena di 2 anni di detenzione e ha rinviato la causa a una Corte delle assise correzionali allo scopo di statuire nel senso dei considerandi sulla sospensione condizionale dell'espulsione dalla Svizzera ridotta a 5 anni. A motivazione di questa sentenza la CCRP ha rimproverato in particolare ai primi giudici il fatto di avere considerato adempiuta la fattispecie d'infrazione aggravata alla LStup senza avere accertato che il condannato avesse realizzato personalmente una cifra d'affari stimabile in almeno fr. 100'000.--, né tanto meno che egli avesse tratto guadagno dall'attività illecita cui ha partecipato. 
Il 13 luglio 2005 è stata accordata la sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione per un periodo di prova di 4 anni. 
Nel frattempo, più precisamente il 3 ottobre 2004, A.________ è stato scarcerato dopo aver scontato i 2/3 della pena comminatagli. 
B. 
Preso atto della suddetta condanna, il 14 ottobre 2005 l'Ufficio federale della migrazione ha pronunciato nei confronti di A.________ un divieto d'entrata in Svizzera di durata illimitata in virtù dell'art. 13 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20). Un suo ritorno in Svizzera è stato considerato indesiderato a motivo del suo comportamento (infrazione aggravata alla LStup, precedenti penali all'estero) e per ragioni di ordine pubblico. La decisione è stata intimata all'interessato il 21 marzo 2006. 
C. 
Il 21 aprile 2006 A.________ ha tempestivamente impugnato detto provvedimento al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Nel corso della procedura, l'Ufficio federale della migrazione, osservato che alla fattispecie tornava applicabile l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (in seguito ALC o Accordo; RS 0.142.112.681), ha, con decisione del 26 maggio 2006, limitato gli effetti del divieto d'entrata al 14 ottobre 2011. 
Poiché A.________ decideva di mantenere il proprio gravame, il Tribunale amministrativo federale, III Corte (entrato in funzione il 1° gennaio 2007 e al quale la causa è stata trasmessa, cfr. art. 1 cpv. 1 e 53 cpv. 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF; RS 173.32], in vigore dal 1° gennaio 2007 [RU 2006 1069]), con giudizio del 19 giugno 2007, ha parzialmente accolto l'impugnativa nel senso di limitare la durata del divieto d'entrata al 14 ottobre 2010. Ha poi rinviato la causa all'autorità di prime cure affinché si pronunciasse sull'attribuzione all'interessato di un diritto di transito sul territorio svizzero, con l'unico scopo di raggiungere il domicilio a Campione d'Italia, per tutta la durata del divieto d'entrata. 
Con decisione del 10 luglio 2007 l'Ufficio federale della migrazione ha trattato la citata richiesta come una domanda di sospensione del divieto d'entrata e l'ha respinta. In sintesi ha osservato che l'interessato poteva recarsi in Italia per via lacustre. Dagli atti di causa non risulta che quest'ultimo giudizio sia stato contestato. 
D. 
Il 26 luglio 2007 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza 19 giugno 2007 sia annullata. Censura, in sostanza, la violazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Domanda inoltre che venga conferito effetto sospensivo al gravame. 
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo federale, Corte III, ha rinunciato a formulare osservazioni, mentre l'Ufficio federale della migrazione ha proposto di respingere l'impugnativa. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. pure DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami). 
2. 
2.1 Le decisioni in materia di divieto d'entrata sono pronunciate dall'Ufficio federale della migrazione (art. 13 cpv. 1 e 15 cpv. 3 LDDS) con facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 20 cpv. 1 LDDS). Giusta l'art. 1 cpv. 2 LTAF, in quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale giudica quale autorità di grado precedente. 
2.2 Conformemente all'art. 83 lett. c cifra 1 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti l'entrata in Svizzera. Si pone quindi il quesito di sapere se, nella presente fattispecie, detto disposto escluda la possibilità di adire il Tribunale federale e se, di conseguenza, il presente ricorso debba essere dichiarato inammissibile. 
2.2.1 In DTF 131 II 352 questa Corte si è pronunciata sul caso di un cittadino italiano nei confronti del quale era stato emanato un divieto d'entrata in Svizzera. All'epoca la procedura dinanzi al Tribunale federale era retta dalla legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG; abrogata dall'attuale LTF, cfr. art. 131 cpv. 1), il cui art. 100 cpv. 1 lett. b n. 1 escludeva, tra l'altro, l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in materia di divieto d'entrata in Svizzera, esclusione confortata dall'allora in vigore art. 20 cpv. 3 LDDS, il quale sanciva che l'autorità ricorsuale, cioè il Dipartimento federale di giustizia e polizia (sostituito, come già accennato, dal 1° gennaio 2007 dal Tribunale amministrativo federale) decideva inappellabilmente. 
Il Tribunale federale ha rammentato in primo luogo che, in quanto cittadino italiano, il ricorrente poteva prevalersi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, che conferisce di regola ai cittadini svizzeri e a quelli degli Stati della Comunità europea il diritto di ingresso nel territorio dell'altra parte contraente dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. Ha poi ricordato le garanzie processuali di cui all'art. 11 ALC, il quale prescrive in particolare alle parti contraenti l'istituzione di un doppio grado di ricorso: mentre la prima istanza ricorsuale può essere anche solo un'autorità amministrativa, a condizione che garantisca comunque un ricorso efficace, contro le sue decisioni deve essere data facoltà di appello dinanzi ad un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale (art. 11 cpv. 1 e 3 ALC). Ciò posto e constatato che l'ordinamento procedurale interno relativo ai divieti d'entrata non prevedeva la possibilità d'impugnare il giudizio reso su ricorso dal Dipartimento federale dinanzi ad un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale ne ha concluso che l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 1 OG disattendeva le esigenze poste dall'Accordo (DTF 131 II 352 consid. 1.2.1). 
Questa Corte ha poi osservato che, sebbene in virtù dell'art. 191 Cost, era vincolata all'applicazione tanto delle leggi federali quanto del diritto costituzionale, la Costituzione non regolamentava tuttavia in maniera espressa il caso in cui, come nella fattispecie, vi fosse una contraddizione inconciliabile tra i due ordini di norme. Al riguardo ha rilevato che, secondo la giurisprudenza, in simili ipotesi, tenendo conto dei principi generali in materia di diritto internazionale pubblico, il diritto internazionale prevaleva in linea di massima su quello interno, specialmente laddove la normativa internazionale era più recente ed aveva per scopo di tutelare i diritto dell'uomo. Orbene, l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione era ben posteriore all'adozione della norma d'eccezione di cui all'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 1 OG. Inoltre, essendo applicabile solo ai cittadini comunitari e ai loro famigliari, l'art. 11 ALC costituiva anche una lex specialis per rapporto alla regola di diritto interno, riguardante tutti gli stranieri. Considerato poi che il disposto convenzionale era una norma istitutiva di protezione giuridica direttamente applicabile, appariva giustificato attribuirgli carattere preminente. Il Tribunale federale ha poi lasciato indeciso il quesito di sapere se l'Accordo avesse in generale valenza prioritaria rispetto alle leggi federali di senso opposto, rilevando comunque, come parte della dottrina, l'impegno a riferirsi al diritto comunitario espresso dall'art. 16 cpv. 1 ALC, il rango superiore del diritto internazionale nella Comunità europea e la natura di diritto fondamentale del principio della libera circolazione (DTF 131 II 352 consid. 1.3.1 e 1.3.2 e numerosi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). 
Infine, vista la natura di garanzia processuale diretta dell'art. 11 ALC, il Tribunale federale ha giudicato che non ci si poteva attenere all'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 1 OG in attesa dell'adeguamento del diritto interno a quello internazionale (osservando comunque che la nuova legge federale sugli stranieri prevedeva solo un adeguamento linguistico, ma non sostanziale dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 1 OG) così come non appariva nemmeno decisivo il fatto che con la riforma totale dell'organizzazione giudiziaria (cfr. art. 29a e 191a cpv. 2 Cost.) sarebbe stata garantita la possibilità di ricorrere dinanzi ad un'autorità giudiziaria indipendente, quale il Tribunale amministrativo federale (DTF 131 II 352 consid. 1.3.3 e richiami). 
Questa Corte è quindi entrata nel merito del ricorso fondandosi direttamente sull'art. 11 cpv. 3 ALC, al fine di evitare una violazione del diritto convenzionale (DTF 131 II 352 consid. 1.4 e rinvii). 
2.2.2 Come già accennato in precedenza, in seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), è stato istituito il Tribunale amministrativo federale quale tribunale amministrativo generale della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTAF). Questo tribunale è competente, tra l'altro, per statuire sulle decisioni emanate dai dipartimenti e dai servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente (art. 33 lett. d LTAF). Esso sostituisce in particolare le numerose commissioni di ricorso e d'arbitrato della Confederazione e subentra al posto dei servizi di ricorso dei dipartimenti (cfr. Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale in: FF 2001 3764, segnatamente 3929). 
Anche se, come già rilevato, le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti l'entrata in Svizzera possono ora essere contestate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 20 cpv. 1 LDDS) e che in questo modo viene soddisfatta, per quanto qui interessa, l'esigenza posta dall'art. 11 cpv. 3 ALC di poter far appello dinanzi ad un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale, non è invece ossequiata l'altra esigenza, prevista dal medesimo disposto, del doppio grado di ricorso. Di conseguenza, dato che l'art. 83 lett. c n. 1 LTF esclude la possibilità d'impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni relative ai divieti d'entrata emanate dal Tribunale amministrativo federale, ne discende che, per quanto concerne i cittadini degli Stati della Comunità europea, l'attuale ordinamento procedurale interno (cioè l'art. 83 lett. c n. 1 LTF) disattende tuttora le esigenze poste dall'Accordo. 
Come già rilevato nella DTF 131 II 352 e confermato in DTF 133 V 367, sebbene la Costituzione federale all'art. 191 Cost. preveda che le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto, essa non disciplina però in maniera espressa il caso in cui, come nella presente fattispecie, vi sia una contraddizione inconciliabile tra i due ordini di norme. In simili casi il Tribunale federale ha stabilito nella sua costante giurisprudenza che il diritto interno deve in linea di principio cedere il passo al diritto convenzionale, salvo nei casi in cui il primo è stato consapevolmente emanato in contrasto con il secondo, cioè nelle fattispecie ove il legislatore federale, cosciente della possibile violazione del diritto internazionale, ha comunque messo in conto tale eventualità. 
È vero che la nuova legge sul Tribunale federale è stata adottata dopo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone. È altrettanto vero che l'impossibilità di adire il Tribunale federale (già preesistente nell'abrogato ordinamento processuale) per quanto concerne determinati settori del diritto degli stranieri, segnatamente l'entrata in Svizzera, è stata volutamente conservata. Sennonché dai materiali legislativi relativi alla nuova legge sul Tribunale federale, rispettivamente a quella concernente il Tribunale amministrativo federale, non traspare la volontà del legislatore ed ancora meno la sua consapevolezza di disattendere in tal modo il diritto internazionale (cfr. Messaggio già menzionato del 28 febbraio 2001 in: FF 2001 3764, segnatamente 4020 e seg. ove, oltre a rilevare l'importanza della compatibilità del diritto interno con quello internazionale, si dà atto degli sforzi compiuti in tal senso). 
Visto quanto precede e tenuto conto dei principi generali in materia di diritto internazionale pubblico (cfr. in particolare gli art. 26 e 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969 [RS 0.111]), del fatto che l'art. 11 ALC, oltre a costituire una lex specialis per rapporto alla regola di diritto che riguarda tutti gli stranieri, è una norma istitutiva di protezione giuridica direttamente applicabile, dell'impegno a riferirsi al diritto comunitario espresso all'art. 16 cpv. 1 ALC, del rango superiore del diritto internazionale nella Comunità europea e, infine, della natura fondamentale del principio della libera circolazione (DTF 131 II 352 consid. 1.3.2 e numerosi riferimenti), se ne deve concludere per la prevalenza, in concreto, del diritto convenzionale sul diritto interno. 
Tale soluzione s'impone anche perché i cittadini che possono appellarsi all'Accordo beneficiano di un diritto di ingresso e di soggiorno nel nostro Paese, che si ravvicina al diritto di ottenere un'autorizzazione di soggiorno, e ancor di più in virtù del rinvio previsto dall'art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC alla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 (direttiva del Consiglio per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica), il cui art. 8 prevede, tra l'altro, che avverso i provvedimenti di diniego di ingresso ai cittadini comunitari deve essere assicurata la possibilità di esperire i ricorsi consentiti ai cittadini dello stato ospitante contro gli atti amministrativi. In altre parole devono essere loro garantiti gli stessi mezzi d'impugnazione di quelli a disposizione dei cittadini del paese ospitante per ricorrere contro gli atti amministrativi (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) del 17 giugno 1997 nelle cause congiunte Mann Singh Shingara, C-65/95, e Abbas Radiom, C-111/95, Racc. 1997 pag. I-03343, n. 24 a 26 e 29 a 31 e riferimenti giurisprudenziali; Denis Martin, La libre circulation des personnes dans l'Union européenne, Bruxelles 1994, pag. 143 seg.). 
2.2.3 In base a quanto precede questa Corte deve pertanto (come avvenuto nella DTF 131 II 352) entrare nel merito del presente ricorso basandosi direttamente sull'art. 11 cpv. 3 ALC, per evitare una violazione del diritto convenzionale. 
3. 
3.1 Oggetto del contendere è un divieto d'entrata adottato in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 prima frase LDDS, secondo cui l'autorità federale può vietare l'entrata in svizzera di stranieri indesiderabili. Ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e ai loro familiari questa legge si applica tuttavia solo nella misura in cui l'Accordo sulla libera circolazione non disponga altrimenti oppure se essa preveda disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS). Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una prerogativa stabilita dall'Accordo (cfr. consid. 2.2.1) può essere fondato solo su motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC). Tali nozioni vanno intese nel senso definito dalla direttiva 64/221/CEE, del 25 febbraio 1964, e dalla relativa giurisprudenza della CGCE precedente alla sottoscrizione dell'ALC (art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC combinato con l'art. 16 cpv. 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1 e riferimenti). 
3.2 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere interpretate in modo restrittivo. Il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per limitare questa libertà presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di legge, una minaccia effettiva ed abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della società. I provvedimenti fondati su motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 cpv. 1 della direttiva 64/221/CEE). Sono quindi escluse misure dettate da ragioni di prevenzione generale, decretate cioè nell'intento di provocare un effetto dissuasivo presso altri cittadini stranieri. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione unicamente nella misura in cui dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico; secondo le fattispecie, non è quindi escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia (DTF 131 II 352 consid. 3.2 e riferimenti). 
3.3 La CGCE non ha sinora precisato in modo puntale i criteri che permettono di valutare se una minaccia è attuale nel senso della direttiva 64/211/CEE. Da un lato, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per potere adottare misure per motivi di ordine pubblico; dall'altro, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo per rinunciare a simili misure. Tenuto conto del principio della libera circolazione, un certo rigore s'impone comunque sotto questo aspetto. La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva. Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3 e numerosi rinvii). 
4. 
4.1 Come accennato in narrativa, il ricorrente è stato condannato il 28 giugno 2004, in seconda istanza, alla pena di 2 anni di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto, per infrazione semplice alla LStup. Per quanto concerne la pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera per 5 anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, la stessa è decaduta il 1° gennaio 2007, in seguito all'entrata in vigore, a tale data, della legge federale del 13 dicembre 2002 che modifica la parte generale del Codice penale (RU 2006 3459; cfr. art. 388 cpv. 2 CP nonché disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002, n. 1 cpv. 2). Egli è poi stato ritenuto colpevole di contravvenzione alla LStup, per avere senza autorizzazione consumato quotidianamente della marijuana, in generale di sua produzione. Il 28 luglio 2003 è stato altresì condannato dalle autorità italiane alla pena di 11 mesi di reclusione e 3'000 Euro di multa, pena sospesa, per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti (secondo le dichiarazioni del ricorrente, non contestate dalle precedenti autorità, trattasi di canapa e haschisch rinvenuti al suo domicilio quando vi è stato arrestato, il 5 giugno 2003, per essere estradato in Ticino). 
Come emerge sia dalla decisione contestata sia dagli atti penali, l'attività delittuosa si è protratta per diversi anni, cioè dalla fine del 1999 alla fine del 2002 e si riferiva ad ingenti quantitativi, ossia 4,5 tonnellate di marijuana. Inoltre, secondo i giudici penali, oltre al fatto che, grazie alle sue indubbie conoscenze tecniche, ha fornito un contributo importante allo sviluppo e alla professionalizzazione delle coltivazioni indoor, il ricorrente era perfettamente al corrente, perlomeno dall'aprile 2001, dell'illegalità dell'attività svolta. Oltre a ciò, i giudici penali hanno definito preoccupante e pericolosa la convinzione da lui espressa, secondo cui fumare canapa fa bene, nonché hanno osservato che la sua intenzione di consumare di nuovo canapa non appena uscito di prigione, poiché era convinto degli effetti benefici, creava il rischio che mantenesse quei contatti con l'ambiente dedito al traffico di stupefacenti che avrebbero potuto spingerlo nel reiterare nei comportamenti per i quali era stato condannato, anche se tale intendimento non era però sufficiente per negare ogni pronostico favorevole sulla sua condotta. A sua discolpa hanno invece rilevato l'incensuratezza, la provenienza dall'Olanda ove è notoria una certa tolleranza verso il commercio della canapa, il distacco dalla famiglia ed, infine, l'influenza di avvocati e di medici poco avveduti. Per quanto concerne la condanna inflittagli in Italia, la stessa, anche se anteriore a quella pronunciata dalle autorità svizzere, sembra essere legata agli stessi avvenimenti. Sennonché agli atti non figurano informazioni più precise in proposito. 
Da quanto precede discende che il ricorrente si è reso colpevole di reati in un campo - quello del traffico di sostanze stupefacenti - particolarmente delicato del nostro ordinamento legale e ove la prassi è particolarmente rigorosa (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c). Date le modalità (ruolo assunto dall'interessato, durata nel tempo, sviluppo su vasta scala) e l'entità di quanto messo in atto, non è decisivo il fatto che il traffico non abbia riguardato droghe pesanti. Il comportamento assunto rappresenta pertanto un pericolo serio per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. In altre parole, la protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici. 
4.2 Occorre ora valutare se il comportamento personale del ricorrente costituisca una minaccia attuale, effettiva e concreta all'ordine pubblico, tale da legittimare una misura per motivi di ordine pubblico giusta l'art. 5 Allegato I ALC. Orbene, in base agli atti in suo possesso questa Corte non può pronunciarsi in proposito. In effetti non sono stati effettuati, né dall'autorità di prime cure né dal Tribunale amministrativo federale, accertamenti al riguardo. In altre parole non si sa pressoché nulla del comportamento avuto dal ricorrente da quando è uscito di prigione nell'ottobre 2004, come ad esempio se si è emendato ed adattato all'ordinamento pubblico, se si è reinserito stabilmente nel mondo del lavoro (secondo sue dichiarazioni amministrerebbe una società appartenente al padre), se ha ripreso (o continuato) a consumare marijuana (con il rischio, già evocato in precedenza, di avere ancora contatti con il mondo della droga, rispettivamente di reiterare nei comportamenti per i quali è stato condannato). 
Premesse queste considerazioni, l'accertamento incompleto dei fatti non consente al Tribunale federale di risolvere definitivamente la questione in esame. Di conseguenza, il giudizio impugnato dev'essere annullato e gli atti rinviati all'autorità di prime cure (art. 107 cpv. 2 LTF) affinché proceda ai necessari accertamenti per risolvere il quesito rimasto inevaso, determinante per la causa. 
4.3 A titolo abbondanziale si può comunque già rilevare che se detta autorità dovesse giungere alla conclusione che il ricorrente rappresenta una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per la società, da legittimare un provvedimento per ragioni di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC, essa non dovrà allora dimenticare che qualsiasi misura di allontanamento deve rispettare il principio della proporzionalità, il quale s'impone sia nel diritto interno sia con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2 e numerosi rispettivi riferimenti, segnatamente le decisioni della CGCE). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole, deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3; 129 I 337 consid. 4.2 in fine e rispettivi rinvii). 
Da questo profilo la citata autorità dovrà tenere conto della particolare situazione di Campione d'Italia, ove il ricorrente risiede regolarmente dal 2000. Detto comune è un'enclave italiana situata sulle rive del Lago di Lugano, completamente circondata dal territorio svizzero nel senso che può essere raggiunta - sia per via terrestre che lacustre - unicamente passando dalla Svizzera. Ne discende che un divieto d'entrata in Svizzera emesso nei confronti del ricorrente non si limiterebbe ad impedire a costui di entrare nel nostre Paese - ciò che è e dovrebbe essere la sua unica finalità - ma lo costringerebbe in realtà a vivere confinato a Campione d'Italia (come peraltro è già il caso). Orbene se lo scopo di un divieto d'entrata è d'impedire a determinate persone di varcare i confini svizzeri, esso non può invece costringere una persona a vivere confinato sul territorio di un comune straniero oppure a spostare il centro dei propri interessi affettivi, familiari e professionali in un'altra parte del paese dove risiede da tempo in modo del tutto legale. Premesse queste considerazioni e nell'ipotesi in cui dovesse essere confermato un provvedimento ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC, si dovrà allora - al fine di rispettare il menzionato principio della proporzionalità - forse prevedere per il ricorrente il diritto di entrare in Svizzera unicamente per raggiungere il proprio domicilio a Campione d'Italia e di uscirne, utilizzando il percorso più corto per raggiungere l'Italia. 
5. 
5.1 Da quel che precede discende che il ricorso dev'essere accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'Ufficio federale della migrazione (art. 107 cpv. 2 LTF) affinché effettui gli accertamenti richiesti dalla fattispecie. Data la natura del procedimento, si giustifica di annullare direttamente Il divieto d'entrata, pur limitato nel tempo e peraltro finora concretamente effettivo. Con l'emanazione del presente giudizio la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 
5.2 Soccombente, la Confederazione è comunque dispensata dal pagamento delle spese giudiziarie, in quanto non sono in gioco i suoi interessi pecuniari (art. 66 cpv. 4 LTF). Essa dovrà tuttavia versare al ricorrente, assistito da un avvocato, un'indennità per ripetibili, che è opportuno stabilire in questa sede per entrambe le istanze ricorsuali (art. 68 cpv. 1 e 5 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è accolto nel senso che, annullati la sentenza 19 giugno 2007 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, e il divieto d'entrata pronunciato il 14 ottobre 2005 dall'Ufficio federale della migrazione, la causa è rinviata all'Ufficio federale della migrazione affinché, eseguiti i necessari accertamenti, statuisca conformemente ai considerandi. 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
3. 
La Confederazione rifonderà al ricorrente un'indennità complessiva di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale federale e al Tribunale amministrativo federale, Corte III. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale della migrazione. 
Losanna, 8 novembre 2007 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: 
 
Merkli Ieronimo Perroud