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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_611/2010 
 
Sentenza dell'8 novembre 2011 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Escher, Marazzi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Fabrizio Filippo Monaci, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Jean-Maurice Jordi, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 giugno 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
A.a Fondandosi su un decreto ingiuntivo 24 febbraio 2006 del Tribunale di Milano, con il quale A.________ viene condannato al versamento di euro 80'379.71 oltre a interessi e spese, B.________ ha chiesto ed ottenuto dal Pretore del Distretto di Bellinzona, in data 28 agosto 2009, un decreto di sequestro, confermato dal Tribunale di appello del Cantone Ticino con sentenza 11 dicembre 2009, rimasta inoppugnata. 
A.b B.________ ha debitamente continuato la procedura esecutiva di convalida del sequestro con precetto esecutivo dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona no. xxx dell'8/16 settembre 2009, portante sugli importi menzionati, convertiti in franchi svizzeri al tasso di cambio del 28 agosto 2009. Con sentenza 18 marzo 2010 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha rigettato in via definitiva l'opposizione formulata da A.________. 
 
B. 
Con sentenza 24 giugno 2010 qui impugnata, il Tribunale di appello ha respinto il rimedio proposto dal debitore. 
 
C. 
Con allegato 6 settembre 2010 A.________ (qui di seguito: ricorrente) inoltra contro la sentenza d'appello ricorso in materia civile chiedendo l'annullamento e la riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione dell'istanza di B.________ (qui di seguito: opponente) di rigetto definitivo dell'opposizione, con conseguente revoca della convalida del sequestro. Con decreto 23 settembre 2010, la Presidente della Corte giudicante ha conferito al gravame l'effetto sospensivo. Con risposta 27 luglio 2011, l'opponente chiede l'integrale reiezione del ricorso. Dal canto suo, il Tribunale di appello rinuncia a presentare osservazioni. Con replica 3 agosto 2011 il ricorrente conferma quanto postulato con la sua impugnativa. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 137 III 261 consid. 1). 
 
1.2 La sentenza impugnata è stata intimata alle parti ancora nel corso dell'anno 2010; di conseguenza, trova applicazione la LTF nella versione in vigore fino a fine 2010 (art. 132 cpv. 1 LTF). Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (vecchio art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 134 III 141 consid. 2; 133 III 399 consid. 1.4) pronunciata su appello dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) che conferma, nell'ambito di una procedura di rigetto dell'opposizione (art. 81 cpv. 3 LEF, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2010, e art. 32 n. 1 CL), l'exequatur di una sentenza estera di condanna al pagamento di una somma di denaro ed il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo (art. 72 cpv. 2 lett. a e b n. 1 LTF; DTF 133 III 399 consid. 1.2), dunque in una vertenza di carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il gravame appare dunque ammissibile. 
 
1.3 Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del diritto federale, compresi i diritti costituzionali, e internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Il carattere pecuniario della vertenza ha come conseguenza che il Tribunale federale esamina l'applicazione del diritto estero unicamente nella ristretta ottica del divieto dell'arbitrio (art. 96 lett. b e contrario LTF; DTF 133 III 446 consid. 3.1). Incombe al ricorrente sollevare e debitamente motivare tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF), spiegando in modo chiaro e dettagliato - alla luce dei considerandi della sentenza impugnata - in che modo sono stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
1.4 In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (supra consid. 1.3 in fine). 
 
1.5 Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 137 I 1 consid. 2.4 con rinvii; 134 I 263 consid. 3.1). 
 
2. 
2.1 Come a ragione rammentano i Giudici di appello, senza venire contraddetti, l'esecuzione forzata di un credito fondato su una sentenza esecutiva estera avviene abitualmente nel contesto di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 LEF, in concreto nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2010); il giudice del rigetto esamina pregiudizialmente se la sentenza estera possa essere riconosciuta (art. 81 cpv. 3 LEF, in concreto nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2010; sull'exequatur contestualmente alla decisione di rigetto definitivo dell'opposizione come una delle due procedure conformi alla Convenzione di Lugano v. da ultimo DTF 135 III 324 consid. 3.3; sentenza del Tribunale federale 5A_160/2010 del 7 gennaio 2011 consid. 2.1). La sentenza estera in questione è datata 24 febbraio 2006 e costituisce un "decreto ingiuntivo" del diritto italiano. Il suo riconoscimento sottostà pertanto alla Convenzione di Lugano, con la precisazione che ne è applicabile la versione del 1988 (CL; RS 0.275.11), la CLug del 2007 (RS 0.275.12) essendo entrata in vigore soltanto il 1° gennaio 2010 per gli Stati dell'Unione europea ed il 1° gennaio 2011 per la Svizzera (art. 63 CLug; Tanja Domej, in Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, 2008, n. 22 ad art. 54 CL). Il decreto ingiuntivo del diritto italiano, munito della dichiarazione di esecutività, soddisfa in astratto le esigenze poste dall'art. 25 CL (sentenza del Tribunale federale 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 4.1, in RtiD 2011 I pag. 783; v. anche DTF 135 III 623 consid. 2.1). 
 
2.2 In diritto, i Giudici di appello ritengono che siano adempiute le esigenze degli art. 46 cpv. 1 e 47 cpv. 1 CL e che il decreto ingiuntivo in questione costituisca pertanto titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Negano che la sua presunta notifica irrituale rispettivamente tardiva lo abbia fatto diventare inefficace, poiché il ricorrente avrebbe omesso di esperire il procedimento di dichiarazione di inefficacia secondo il diritto italiano (art. 188 disp. att. del codice di procedura civile italiano [CPC/IT]) e tralasciato di sollevare opposizione ordinaria nei modi e nei termini di cui agli art. 641 e 645 CPC/IT. Respingono, poi, la censura di violazione dell'ordine pubblico svizzero ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 CL: la possibilità, per il ricorrente, di interporre opposizione o avviare un procedimento di dichiarazione di inefficacia gli avrebbe garantito la possibilità di un "contraddittorio effettivo" nell'ambito di un processo ordinario di piena cognizione. Da ultimo, i Giudici cantonali si oppongono alla domanda del ricorrente di assunzione di una perizia sul diritto italiano relativamente all'esecutività del decreto in questione: si tratterebbe, infatti, di una questione di diritto, la cui soluzione è di competenza del giudice e non del perito. Disponendo di sufficienti conoscenze del diritto italiano, essi respingono altresì la richiesta di avviare una procedura di informazione ai sensi della Convenzione europea del 7 giugno 1968 nel campo dell'informazione sul diritto estero (RS 0.274.161). 
 
3. 
A giudizio del ricorrente, il decreto ingiuntivo gli è stato notificato irritamente. Anzi: i vizi che affliggono le varie notifiche sarebbero talmente gravi che il Giudice di Milano avrebbe dovuto constatarli d'ufficio e rifiutare di dichiarare esecutivo il decreto in questione. 
 
3.1 Nel procedimento di ingiunzione italiano (art. 633 cpv. 1 n. 1 CPC/IT; v. in proposito DTF 135 III 623 consid. 2.1), la correttezza della notifica è essenziale. Se accoglie la domanda, infatti, il giudice impartisce al debitore un termine di pagamento di 40 giorni, avvertendolo che egli può fare opposizione entro il medesimo termine (art. 641 cpv. 1 e art. 645 CPC/IT). Se la notifica non è eseguita entro il termine di 60 giorni dalla pronuncia, il decreto diviene inefficace (art. 644 CPC/IT). Incombe tuttavia al debitore sollevare l'eccezione dell'inefficacia del decreto ingiuntivo non notificato; essa non può infatti essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. fra i tanti Elena Zucconi Galli Fonseca, in Carpi/Taruffo (curatori), Commentario breve al Codice di procedura civile, 6a ed. 2009, n. III/7 ad art. 644 CPC/IT pag. 2129). Se nel frattempo la notifica è avvenuta, la presunta inefficacia del decreto deve essere fatta valere tramite opposizione ai sensi dell'art. 645 CPC/IT entro il termine impartito, che comincia a decorrere dalla notifica tardiva (ELENA Zucconi Galli Fonseca, op. cit., n. V/1 ad art. 644 CPC/IT pag. 2131). Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, il giudice che ha pronunciato il decreto lo dichiara esecutivo su istanza della parte richiedente (art. 647 cpv. 1 CPC/IT; decisione non impugnabile, ELENA Zucconi Galli Fonseca, op. cit., n. I/1 ad art. 647 CPC/IT pag. 2153). Questa dichiarazione di esecutività ha per effetto di precludere al debitore la possibilità di formulare o proseguire l'opposizione (art. 647 cpv. 2 CPC/IT), riservata l'opposizione tardiva secondo l'art. 650 CPC/IT. 
 
3.2 In fatto, il Tribunale di appello, fondandosi sulle attestazioni prodotte dall'opponente, ha accertato che il decreto ingiuntivo in questione aveva fatto oggetto di quattro tentativi di notifica: le prime tre in data 10 aprile 2006, 26 aprile 2006 e 29 gennaio 2008 all'indirizzo del ricorrente registrato all'anagrafe. Va detto per completezza (art. 105 cpv. 2 LTF) che queste prime tre notifiche sono rimaste senza esito, non essendosi potuto rinvenire il ricorrente al luogo di residenza ufficiale (anagrafico), ragione per cui l'Ufficiale giudiziario ha proceduto nelle forme dell'art. 140 CPC/IT (notifica in caso di irreperibilità; v. notifica del 26 aprile 2006). La quarta notifica è stata effettuata in data 7 febbraio 2008 secondo la procedura prevista per persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 CPC/IT). Il ricorrente non contesta tali accertamenti. 
 
3.3 Il ricorrente obietta per contro che le prime tre notifiche (e segnatamente la notifica del 26 aprile 2006) avrebbero dovuto avvenire nelle forme previste dall'art. 143 CPC/IT e non in quelle dell'art. 140 CPC/IT. 
3.3.1 Al momento della notifica del decreto ingiuntivo, le parti erano domiciliate in Italia. Per la prova della notifica e dell'effettività della medesima fa pertanto stato il codice di procedura civile italiano (v. DTF 135 III 623 consid. 2.2 con rinvii). Quest'ultimo prevede che il decreto ingiuntivo è notificato, in uno con la domanda, per copia autentica a norma degli art. 137 CPC/IT e seguenti (art. 643 cpv. 2 CPC/IT). A persona di residenza, dimora o domicilio noti ma momentaneamente irreperibile la notifica avviene mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi e avviso del deposito alla porta del destinatario e per raccomandata (art. 140 CPC/IT), a persona di residenza, dimora o domicilio ignoti la notifica avviene mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza (art. 143 cpv. 1 CPC/IT). Ai fini della validità della notifica nelle forme previste per persona irreperibile, il giudice deve accertare se il notificante era in grado di conoscere, adottando la comune diligenza, il luogo in cui poteva essere effettuata la notificazione (ELENA Zucconi Galli Fonseca, op. cit., n. IV/13 ad art. 644 CPC/IT pag. 2130 con rinvio alla giurisprudenza). È valida la notifica al destinatario nella sua precedente residenza, qualora egli non sia in grado di provare il trasferimento di residenza mediante la duplice dichiarazione al vecchio ed al nuovo comune (ELENA Zucconi Galli Fonseca, op. cit., n. IV/24 ad art. 644 CPC/IT pag. 2131). Comunque, una notifica effettuata in base agli art. 140 o 143 CPC/IT senza che ne fossero soddisfatte le condizioni non è giuridicamente inesistente, bensì nulla e dunque sanabile (ELENA Zucconi Galli Fonseca, op. cit., n. IV/12 e IV/13 ad art. 644 CPC/IT pag. 2130; sulla distinzione fra notifica inesistente, insanabilmente inefficace, e notifica nulla, suscettibile di sanatoria, del decreto ingiuntivo italiano v. la medesima autrice, op. cit., n. IV/1 e IV/2 ad art. 644 CPC/IT pag. 2129 seg.). 
3.3.2 La censura è infondata. Alla luce dei principi appena esposti (supra consid. 3.3.1), nelle circostanze concrete la notifica nelle forme dell'art. 140 CPC/IT non appare violare manifestamente il diritto italiano: se il destinatario non prova di aver ufficialmente trasferito la propria residenza (cosa che il ricorrente nemmeno pretende di aver fatto), la notifica nell'ultimo luogo di residenza noto è valida, né possono essere imposte alla parte intimante ulteriori indagini sul reale luogo di residenza dell'intimato. Comunque, le prime tre notifiche erano, nel peggiore dei casi, nulle ma sanabili. La questione non merita tuttavia ulteriore trattazione, poiché il Tribunale di appello non ha fondato il riconoscimento della decisione italiana sulle prime tre notifiche, bensì sull'ultima, eseguita nelle modalità dell'art. 143 CPC/IT - avendo peraltro cura di precisare che in sede cantonale il ricorrente aveva considerato corretta l'ultima delle quattro notifiche. 
 
3.4 Avanti al Tribunale federale, il ricorrente precisa di aver ammesso che l'ultima notifica è avvenuta nel rispetto delle forme dell'art. 143 CPC/IT. Ritiene che anche questa quarta notifica sia nondimeno irrita, poiché la sua effettiva dimora sarebbe stata facilmente reperibile. Pertanto, la dichiarazione di esecutività apposta al decreto ingiuntivo dal Giudice di Milano in data 28 maggio 2008 sarebbe manifestamente errata, ed il suo riconoscimento in Svizzera costituirebbe una lesione dell'ordine pubblico svizzero ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 CL
3.4.1 Come già visto (supra consid. 3.3.1), in circostanze fattuali paragonabili a quelle del caso in esame non è certamente arbitrario considerare valida la notifica nell'ultimo luogo di residenza noto. Già questo argomento smentisce la tesi ricorsuale di arbitraria applicazione del diritto italiano da parte del Giudice di Milano in occasione della dichiarazione di esecutività 28 maggio 2008, per aver egli ritenuto valida la notifica 7 febbraio 2008 secondo la procedura prevista per persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 CPC/IT). Diviene così superfluo esaminare la censura di violazione dell'ordine pubblico procedurale svizzero, nella misura in cui il ricorrente intende farla dipendere appunto da un'arbitraria applicazione del diritto italiano. 
3.4.2 Resta da chiedersi se un'applicazione corretta del diritto processuale italiano possa configurare una lesione della riserva dell'ordine pubblico svizzero. 
3.4.2.1 Nell'ambito del riconoscimento e dell'esecuzione di sentenze di tribunali esteri la riserva di ordine pubblico ha una portata più limitata che nell'applicazione diretta del diritto straniero: di carattere eccezionale, essa va interpretata restrittivamente (DTF 126 III 101 consid. 3b; 126 III 327 consid. 2b; 126 III 534 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 5.1, in RtiD 2011 I pag. 783). L'ordine pubblico procedurale (v. DTF 126 III 327 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 4P.82/2004 del 9 novembre 2004 consid. 3.3.2, in RtiD 2005 II pag. 163.; Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, 1997, n. 2844) qui in discussione è violato quando principi fondamentali generalmente riconosciuti sono disattesi in modo inconciliabile con il sentimento di giustizia e con i valori di uno stato di diritto (DTF 132 III 389 consid. 2.2.1; 128 III 191 consid. 4a). Ai fini del giudizio sulla violazione dell'ordine pubblico procedurale occorre stabilire se il sistema giuridico straniero offra garanzie procedurali paragonabili a quelle del sistema giuridico interno, e se esse siano state debitamente offerte. Il fatto che le parti si siano effettivamente prevalse di tali diritti è per contro irrilevante. La questione va esaminata sulla scorta dell'ordinamento processuale dello Stato in cui è stato emanato il giudizio, non in base alla concezione vigente nello Stato richiesto (sentenza del Tribunale federale 4P.82/2004 del 9 novembre 2004 consid. 3.3.2, in RtiD 2005 II pag. 163; su tutto in esteso sentenza del Tribunale federale 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 5.2, in RtiD 2011 I pag. 783). 
3.4.2.2 Dottrina e giurisprudenza ad art. 143 CPC/IT discutono ampiamente il tema della diligenza nella ricerca dell'effettivo recapito del destinatario esigibile da parte di chi chiede una notifica ex art. 143 CPC/IT e sulle conseguenze che debba avere una violazione di tale obbligo di diligenza (v. fra i tanti Brunella Brunelli, in Carpi/Taruffo (curatori), Commentario breve al Codice di procedura civile, 6a ed. 2009, n. II ad art. 143 CPC/IT pag. 527 seg.). Il richiamo del ricorrente alla (presunta) sensibilità dell'ormai abrogato codice di procedura civile ticinese in punto alla diligenza nella ricerca di una parte per la notifica di un atto è pertanto inconferente, come fuori contesto è la perentoria affermazione che un riconoscimento nelle concrete circostanze non sia ammissibile. Non appare nemmeno incompatibile con i valori di uno stato di diritto la scelta di rilevare l'eventuale nullità di vizi di notifica unicamente se espressamente fatta valere (supra consid. 3.1): è, ad esempio, la scelta effettuata anche dal legislatore francese all'art. 114 CPC/FR (v. in merito la sentenza del Tribunale federale 5A_389/2010 del 29 ottobre 2010 consid. 4.3.2). I rimedi a tal fine esistono: a seconda delle circostanze, la procedura di dichiarazione di inefficacia ex art. 188 disp. att. CPC/IT oppure l'opposizione ex art. 645 CPC/IT (supra consid. 3.1; ELENA Zucconi Galli Fonseca, op. cit., n. III/8, III/9 e III/11 ad art. 644 CPC/IT pag. 2129) - ma il ricorrente non ne ha fatto uso, come il Tribunale di appello ha accertato senza venire contestato in merito. 
 
3.5 Il ricorrente pretende che la quarta notifica sia inefficace siccome avvenuta ben oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 CPC/IT. 
3.5.1 L'obiezione è infondata. Certamente la quarta notifica non ha rispettato il menzionato termine di 60 giorni. Tuttavia, non per questo essa è irrita: come già visto (supra consid. 3.1), l'inefficacia del decreto ingiuntivo non è constatata d'ufficio e viene a cadere - ripristinando l'efficacia del decreto ingiuntivo - se quest'ultimo viene ritualmente notificato oltre il termine di 60 giorni, ma prima che l'intimato ne abbia fatto dichiarare l'inefficacia. Quella dedotta dal mancato rispetto del termine di 60 giorni è dunque un'inefficacia virtuale, che può essere successivamente sanata alla doppia condizione di una notifica corretta e dell'omissione, da parte dell'intimato, dei passi procedurali necessari. 
3.5.2 Ora, sulla necessità per l'intimato di farsi parte attiva al fine di ottenere una dichiarazione giudiziale di inefficacia del decreto ingiuntivo in questione, punto centrale della sentenza impugnata, il ricorrente non si esprime del tutto. Ma se egli non rimette in discussione quest'argomento, a seguito della sua quarta ed ultima notifica, e considerato che nel frattempo il ricorrente nulla ha intrapreso al fine di farne constatare l'intervenuta inefficacia per decorso del termine di 60 giorni, il decreto in oggetto ha mantenuto la propria validità e deve essere riconosciuto quale valido titolo esecutivo ai sensi degli art. 81 cpv. 3 LEF (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2010) e 32 n. 1 CL combinati. 
 
3.6 Il ricorrente eccepisce infine che al riconoscimento ed all'esecuzione del decreto osta l'irregolarità della notifica ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 CL, avendo egli avuto conoscenza del decreto unicamente tramite una comunicazione telefonica del suo consulente bancario. 
La Corte cantonale non ha fondato il proprio giudizio sulla comunicazione telefonica menzionata dal ricorrente, bensì sulla notifica del 7 febbraio 2008 nelle forme dell'art. 143 CPC/IT. L'eventuale ignoranza del ricorrente è senza importanza alcuna. Né si vede come potrebbe essere di utilità, nel caso di specie, la DTF 135 III 623 alla quale si richiama ripetutamente il ricorrente, visto che nessuno ha preteso derivare la riconoscibilità del decreto ingiuntivo dalla mera comunicazione telefonica da parte del consulente bancario del ricorrente. Inoltre, la sentenza del Tribunale federale menzionata riguarda un'irrita notifica in uno Stato diverso da quello della pronuncia di merito e tratta un caso di manifesta violazione di norme convenzionali sulla notifica internazionale, qui non applicabili (supra consid. 3.3.1 initio). La censura è priva di fondamento. 
 
4. 
Il ricorrente censura poi come arbitrario e lesivo del suo diritto di essere sentito il rifiuto della Corte cantonale di ordinare una perizia rispettivamente di avviare una procedura di informazione a proposito dell'esecutività del decreto ingiuntivo. 
Il Tribunale di appello ha rifiutato la perizia e l'apertura di una procedura di informazione sul diritto straniero in ragione del fatto che la questione da dirimere è di natura meramente giuridica e che esso dispone delle conoscenze necessarie. I Giudici cantonali hanno dunque scartato l'offerta di prova valutandone anticipatamente la verosimile portata. In tali condizioni, pertinente è unicamente la censura di violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.; da ultimo sentenza del Tribunale federale 5A_726/2009 del 30 aprile 2010 consid. 3.1 con rinvii, non pubblicato in DTF 136 III 365). Accontentandosi di affermare l'arbitrio, senza tuttavia minimamente sostanziarlo, il ricorrente non motiva la propria censura nei termini richiesti dalla legge (art. 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 1.3 e 1.5). 
 
5. 
Da ultimo, il ricorrente eccepisce che il Tribunale di appello ha violato l'art. 84 CO per averlo condannato ad un pagamento in franchi svizzeri, quando il debito era invece stato contratto in euro. 
La questione riguarda il diritto svizzero: la cognizione del Tribunale federale non è pertanto limitata all'arbitrio, come lo è invece nell'esame del diritto italiano (supra consid. 1.3). Ciò premesso, la censura è manifestamente infondata. Come rileva pertinentemente l'opponente, la procedura in oggetto è quella del rigetto dell'opposizione in sede di esecuzione forzata secondo la LEF e non un'azione di merito. L'obbligo del debitore di prestare in valuta svizzera si fonda sulla LEF (art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF) e deve essere ben distinto dall'obbligo scaturente dall'art. 84 CO (DTF 134 III 151 consid. 2.3). 
Tale tema non è stato approfondito dalla Corte cantonale in quanto irrilevante - come appena visto - ai fini della decisione da prendere. La violazione del diritto di essere sentito (e meglio del diritto ad una decisione motivata) ipotizzata dal ricorrente non entra pertanto in linea di conto (v. DTF 134 I 83 consid. 4.1 con rinvii). 
 
6. 
Discende da quanto esposto che il ricorso deve essere respinto nella misura in cui è ammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Quest'ultimo dovrà inoltre versare all'opponente un adeguato importo a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 8 novembre 2011 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
La Cancelliera: Antonini