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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_85/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'8 dicembre 2016  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.B.________ e C.B.________, 
patrocinati dall'avv. Marco Märki, 
opponenti. 
 
Oggetto 
espulsione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 novembre 2016 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il 25 ottobre 2016 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha, in accoglimento dell'istanza presentata da C.B.________ e B.B.________ (locatori), ordinato l'espulsione immediata di A.________ dall'appartamento da questi locato a Tenero-Contra; 
che con sentenza 8 novembre 2016 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo con cui A.________ aveva chiesto una posticipazione dell'esecuzione della decisione pretorile; 
che con ricorso 5 dicembre 2016 A.________ postula un risarcimento per torto morale di fr. 20'000.-- per comportamenti vessatori; 
che tale conclusione si rivela inammissibile, perché nuova (art. 99 cpv. 2 LTF); 
che non è inoltre ravvisabile un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 115 lett. b LTF), il ricorrente medesimo affermando di essersi nel frattempo trasferito a Chiasso; 
che infine il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF poiché il ricorrente, negando di aver avuto comportamenti molesti nei confronti dei vicini e lamentandosi delle angherie subite nonché della procedura svoltasi innanzi all'autorità di conciliazione, omette di confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata; 
che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che viste le particolarità del caso si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 dicembre 2016 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti