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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.712/2003 /col 
 
Sentenza del 9 gennaio 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Reeb, Féraud, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________ SA, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Luciano Giudici, 
 
contro 
 
B.________, patrocinato dall'avv. Luca Marcellini, 
C.________, 
D.________, 
opponenti, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 
23 ottobre 2003 della Camera dei ricorsi penali 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 24 settembre 2003 la A.________ SA ha denunciato il notaio B.________, C.________ e D.________ per non meglio definite "ipotesi di reato d'azione pubblica" con riferimento alla rogazione di due atti notarili del 26 settembre 2001 stilati dal citato notaio tra le parti C.________ e la Fratelli D.________ SA, di cui D.________ è amministratore unico. I rogiti concernevano la compravendita, a 52.--fr./m2, di metà del fondo n. xxx, appartenente in comproprietà a C.________ e a E.________ e, a 3.30 fr./m2, di altri fondi da parte della Fratelli D.________ SA; con rogito del 22 aprile 2002 C.________ ha poi venduto, a 78.--fr./m2, l'altra metà del fondo n. xxx alla F.________ SA. Secondo la denunciante, il notaio avrebbe saputo che i prezzi di compravendita indicati nei due rogiti sottoscritti lo stesso giorno sarebbero stati inveritieri, non essendoci, per fondi contigui, motivi oggettivi per una tale differenza di prezzo; l'operazione avrebbe perseguito lo scopo di rendere più gravoso l'esercizio del diritto di prelazione di E.________, comproprietario di uno dei fondi litigiosi, il cui acquisto era stato finanziato dalla denunciante. 
B. 
Con decisione del 25 settembre 2003 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha decretato il non luogo a procedere. Contro questo decreto la denunciante, il 1° ottobre 2003, ha presentato un'istanza di promozione dell'accusa alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, con sentenza del 23 ottobre 2003, l'ha respinta in quanto ricevibile. La Corte cantonale ha rilevato dapprima che l'istante non appariva lesa dal criticato agire, visto che da una parte gli eventuali reati (conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CP, e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, art. 317 CP) tutelano interessi collettivi e, dall'altra, ch'essa si era limitata a finanziare l'acquisto di metà di uno dei fondi da parte di E.________. Lasciata irrisolta tale questione, la CRP ha comunque negato, in assenza di un inganno astuto, gli estremi della truffa (art. 146 CP) e ha ritenuto che l'indicazione in un atto pubblico di un prezzo "inveritiero", ma corrispondente a quello effettivamente convenuto tra le parti, non è sufficiente a sostanziare i citati reati. 
C. 
La denunciante impugna questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di accogliere l'istanza di promozione dell'accusa. Fa valere un'interpretazione arbitraria degli art. 146, 253 e 317 CP
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1). 
1.2 Salvo eccezioni qui non ricorrenti, il ricorso di diritto pubblico ha natura puramente cassatoria: le conclusioni ricorsuali che vanno oltre questo fine, e cioè la richiesta di promuovere l'accusa nei confronti dei denuncianti, è pertanto inammissibile (DTF 127 II 1 consid. 2c). 
1.3 La ricorrente, rilevando la sua qualità di denunciante e parte civile, sostiene d'essere legittimata a ricorrere conformemente all'art. 88 OG
Secondo questa norma, il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. E' irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 125 I 253 consid. 1b, 123 I 279 consid. 3b). Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca - come nella fattispecie per i reati invocati - la qualità di vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5), non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali erano, in quella veste, interessati; non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale o di promozione dell'accusa. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 125 I 253 consid. 1b e rinvii; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 812, n. 3820 segg.). Le citate persone o società non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b). 
1.4 Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a). In tal caso, un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 88 OG non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto del denunciante di partecipare alla procedura. Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso di diritto pubblico non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia il leso o denunciante non è legittimato a impugnare (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb; causa 1P.636/1998, sentenza del 6 dicembre 1999, apparsa in RDAT I-2000, n. 53 pag. 498; cfr. anche n. 52). 
1.5 La ricorrente rimprovera alla CRP di aver violato il diritto federale per non aver ritenuto adempiuti, procedendo a una distinzione arbitraria dei concetti di inveritiero e di falso, i presupposti degli art. 146, 253 e 317 CP. Sostiene inoltre che a causa della mancata assunzione di prove da parte del PP essa non poteva verificare le condizioni degli art. 317 e 253 CP. Afferma infine ch'essa sarebbe stata indotta con un inganno astuto a corrispondere, assieme a E.________, un prezzo enorme per acquistare metà di un fondo litigioso. 
1.6 La ricorrente, cui manca, per i reati invocati, la qualità di vittima secondo l'art. 2 cpv. 1 LAV, si limita a rimettere in discussione il contestato giudizio di merito, censurando l'applicazione del diritto federale da parte dei Giudici cantonali. Queste critiche, come quelle inerenti al merito dell'impugnato giudizio, non possono tuttavia essere proposte con un ricorso di diritto pubblico (cfr., sulla limitata legittimazione della vittima e del querelante a presentare un ricorso per cassazione, art. 269 e 270 lett. e, f e g PP; DTF 128 IV 232 consid. 3.2, 127 IV 189 consid. 2a; causa 6S.348/2003, sentenza del 12 novembre 2003). Accennando alla necessità di assumere ulteriori mezzi di prova, essa critica la valutazione (anticipata) delle prove da parte delle Autorità cantonali e, in modo generale, l'esercizio del potere di apprezzamento che compete loro. Come visto, la ricorrente difetta però di un interesse giuridicamente protetto al riguardo, sicché il suo gravame non può essere esaminato. 
2. 
Ne consegue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 9 gennaio 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: