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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8G.31/2003 /bom 
 
Sentenza del 9 aprile 2003 
Camera d'accusa 
 
Composizione 
Giudici federali Karlen, presidente, 
Fonjallaz e Marazzi, 
cancelliere Ponti. 
 
Parti 
X.________ SA, 
reclamante, 
 
contro 
 
Commissione federale delle case da gioco, 
3003 Berna. 
 
Oggetto 
Sequestro di apparecchi automatici da gioco, 
 
reclamo contro la decisione del 25 febbraio 2003 
della Commissione federale delle case da gioco. 
 
Fatti: 
A. 
In data 4 settembre 2002 un ispettore della Sezione dei permessi e dell'Immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, accompagnato da due agenti della Polizia cantonale, ha effettuato un controllo presso il Ristorante Y.________. Durante tale controllo l'ispettore ha proceduto al sequestro di un apparecchio automatico da gioco del tipo "Super Cherry 600" e di una valigetta metallica contenente un gioco da slot-machine di tipo "Pumpkin". Sospettando una violazione della legislazione vigente, l'ispettore dell'Ufficio permessi ha comunicato il ritrovamento degli apparecchi al funzionario inquirente della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) per il Ticino. 
 
Con decisione del 25 febbraio 2003 la CFCG ha pronunciato il sequestro dei menzionati apparecchi da gioco per sospetta violazione dell'art. 56 cpv. 1 lett. c della Legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 935.52). La decisione è stata notificata alla società X.________, gestore del Ristorante Y.________, e alla signora A.________, gerente del locale. 
B. 
Il 28 febbraio 2003 la X.________ SA ha sporto reclamo presso la CFCG contro la decisione di sequestro, chiedendo la restituzione degli apparecchi litigiosi. La reclamante sostiene che l'apparecchio "Super Cherry 600" non era collegato alla presa di corrente e giaceva da tempo inutilizzato nella cantina del ristorante in attesa di essere ritirato; quanto alla valigetta "Pumpkin", adduce che questa era stata portata in visione da un certo B.________ e non era destinata all'uso in Svizzera bensì al mercato italiano. 
C. 
In conformità all'art. 26 DPA la CFCG ha trasmesso il reclamo alla Camera d'accusa del Tribunale federale, con osservazioni del 7 marzo 2003. L'autorità amministrativa chiede la reiezione del reclamo con protesta di tasse, spese e ripetibili. 
 
Secondo la CFCG le motivazioni addotte dalla reclamante sono insufficienti per decretare il dissequestro degli apparecchi automatici in questione. Essa osserva infatti che all'interno dell'apparecchio "Super Cherry 600", benché spento, è stato rinvenuto un biglietto con l'annotazione "entrate 190-uscite 2200", mentre all'interno della valigetta "Pumpkin" è stata trovata una pagina di un blocco per annotazioni prestampato del Ristorante Y.________ sulla quale sono indicate non meglio precisate cifre. L'autorità amministrativa fa inoltre notare che nel corso del già citato controllo del 4 settembre 2002 sono stati ritrovati nell'esercizio pubblico anche altri due apparecchi da gioco contenenti il gioco del poker, ciò che lascia supporre che presso il Ristorante Y.________ siano stati istallati e gestiti apparecchi per il gioco d'azzardo illegali. 
D. 
Una copia delle osservazioni della CFCG è stata trasmessa alla reclamante con invito a presentare un'eventuale replica entro il 21 marzo 2003. Il termine indicato è però trascorso senza che pervenissero ulteriori scritti alla Camera d'accusa. 
 
Diritto: 
1. 
Con il reclamo si può far valere la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti o l'inadeguatezza (art. 28 cpv. 2 DPA). 
1.1 Il sequestro impugnato è stato ordinato dalla CFCG in applicazione dell'art. 46 DPA. Secondo tale disposizione il funzionario inquirente deve sequestrare gli oggetti che possono aver importanza come mezzo di prova e quelli che saranno presumibilmente confiscati (art. 46 cpv. 1 DPA). Altri oggetti serviti a commettere l'infrazione possono essere sequestrati quando ciò appaia necessario per impedire nuove infrazioni (art. 46 cpv. 2 DPA). 
1.2 Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione (DTF 103 Ia 8 consid. III/1c pag. 13; SJ 1980, pag. 525). Ciò nondimeno, il sequestro è condizionato dallo scopo e dai limiti che persegue. Per giustificare l'adozione di un sequestro in vista della confisca occorre che sussistano sufficienti e ragionevoli motivi per ritenere che i beni oggetto della misura si identificano con quelli frutto di un reato (Rep 1997 130 96 consid. 3b e rinvii). Il sequestro va levato in particolare allorché, nel corso dell'inchiesta, il sospetto iniziale si rivela infondato e la confisca risulta di conseguenza esclusa (DTF 119 IV 326 consid. 7e). 
 
Il carattere provvisorio di una misura di sequestro ha come conseguenza che quest'ultimo è la regola allorquando esiste un serio sospetto circa la commissione di un'infrazione. Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. Adita con un reclamo ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 DPA, la Camera di accusa non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all'esame dell'ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). 
2. 
Nella fattispecie, gli apparecchi litigiosi sono stati sequestrati nell'ambito di un procedimento aperto per sospetta violazione della LCG, segnatamente dell'art. 56 cpv. 1 lett. a e c LCG, che punisce chiunque organizza o gestisce per mestiere giochi d'azzardo all'infuori di case da gioco, rispettivamente installa allo scopo di gestirli, sistemi di gioco o apparecchi automatici per giochi d'azzardo senza esame, valutazione della conformità o omologazione. Le motivazioni, invero stringate, addotte dalla reclamante nel suo gravame e riassunte nei fatti (v. lett. B supra) non sono sufficienti a fugare il sospetto di una violazione della normativa vigente; come riferito dalla CFCG nelle sue osservazioni al reclamo, negli apparecchi, benché non in funzione al momento del controllo, sono stati rinvenuti dei biglietti con annotazioni di entrate ed uscite, oltre ad altre cifre non ben precisate, che lasciano presagire un loro precedente utilizzo. Giova inoltre osservare che nel corso della medesima perquisizione sono stati sequestrati altri due apparecchi automatici da gioco, ciò che rafforza il sospetto che presso il Ristorante Y.________ erano stati istallati e gestiti apparecchi per il gioco d'azzardo illegali. 
 
In tali circostanze la misura litigiosa - considerato il precoce stadio del procedimento penale, la necessità di assicurare i mezzi di prova e l'urgenza di porre fine alla situazione (potenzialmente) illegale costituita dalla presenza di apparecchi illeciti nel locale pubblico (art. 46 cpv. 2 DPA) - era ed è un provvedimento giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità; non vi è quindi ragione di annullarlo. 
3. 
Discende da quanto precede che il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese processuali sono poste a carico della reclamante soccombente (art. 25 cpv. 4 DPA in combinazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Il reclamo è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della reclamante. 
3. 
Comunicazione alla reclamante e alla Commissione federale delle case da gioco. 
Losanna, 9 aprile 2003 
In nome della Camera d'accusa 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: