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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_367/2011 
 
Decreto del 9 giugno 2011 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________SA, 
patrocinata da C.________AG, 
2. Stato del Cantone Ticino, 
patrocinato dall'Ufficio esazione e condoni del 
Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
opponenti, 
 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
calcolo del minimo di esistenza, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 maggio 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Considerando: 
che con sentenza 23 maggio 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso di A.________ contro il pignoramento ed il calcolo del minimo di esistenza eseguiti dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle esecuzioni promosse da B.________SA e dallo Stato del Cantone Ticino; 
che con ricorso in materia civile 29 maggio 2011 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale; 
che con scritto 7 giugno 2011 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile; 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; 
che le spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente decreta: 
 
1. 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Losanna, 9 giugno 2011 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: La Cancelliera: 
 
Hohl Antonini