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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 299/01 /Ws 
 
Sentenza del 9 luglio 2002 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi, Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
M.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Fulvio Pezzati, Via Soldino 22, 6903 Lugano, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 1° marzo 2001) 
 
Fatti: 
A. 
M.________, cittadino italiano nato nel 1961, ha lavorato in Svizzera come frontaliere, versando regolari contributi di legge. In data 11 gennaio 1993 ha presentato una domanda di rendita all'assicurazione svizzera per l'invalidità a dipendenza di una incapacità di guadagno addebitabile a una frattura pluriframmentaria intrarticolare del calcagno sinistro, riportata a seguito di un infortunio non professionale avvenuto il 9 gennaio 1992 e assunto dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) quando era alle dipendenze di una ditta di V.-------- in qualità di manovale, e a una recidiva di ernia discale L4-L5 sinistra, già asportata nel 1984, che ha reso necessario un nuovo intervento operatorio nel maggio del 1993 e successive degenze ospedaliere, constringendo l'interessato a cessare definitivamente l'attività lavorativa. 
Con due separate decisioni del 10 ottobre 1995, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, basandosi sul preavviso del competente Ufficio cantonale, ha accordato all'istante una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio al 30 settembre 1993 e una mezza prestazione dal 1° ottobre al 31 dicembre successivi. 
Con l'assistenza del Patronato INCA, M.________, contestando la misura di soppressione di prestazione dopo il 31 dicembre 1993, è insorto alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, con giudizio 23 ottobre 1996, ha annullato il provvedimento impugnato e retrocesso gli atti all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione. 
Il successivo ricorso di diritto amministrativo interposto dall'Ufficio AI del Cantone Ticino è stato respinto con sentenza 5 giugno 1997 dal Tribunale federale delle assicurazioni, il quale, censurando in particolare il mancato esame da parte del servizio medico amministrativo dei nuovi referti sanitari prodotti da M.________ e suscettibili di documentare un deterioramento dello stato valetudinario dell'interessato, ha rilevato un lacunoso accertamento dei fatti. 
Disposti nuovi rilevamenti medici ed economici, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha riscontrato un peggioramento dello stato di salute dell'interessato dall'aprile 1995 e una sua ridotta capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, con conseguente attestazione al 63% del grado d'invalidità. Con nuova decisione 1° ottobre 1999 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha tuttavia negato ad M.________ il diritto a una mezza rendita dal 1° aprile 1995 per carenza del requisito assicurativo e, meglio, poiché l'interessato non poteva far valere, secondo la normativa convenzionale italo-svizzera in materia, almeno dodici mesi di contribuzione nei tre anni immediatamente precedenti il diritto alla rendita. 
B. 
Nuovamente aditi da M.________, i giudici commissionali, con pronunzia 1° marzo 2001, hanno confermato la soppressione della rendita a decorrere dal 1° gennaio 1994 per carenza di invalidità pensionabile e negato l'assegnazione di una prestazione a partire dal 1° aprile 1995 per difetto del requisito assicurativo. Dando seguito a una domanda di interpretazione dell'amministrazione, il Presidente della Commissione ha infine disposto la trasmissione degli atti all'amministrazione medesima, affinché, conformemente alla modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2001 che ha comportato la soppressione del presupposto assicurativo, si pronunciasse d'ufficio sul diritto alla rendita a partire da tale data ed emanasse una nuova decisione. 
C. 
Ora patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati, M.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni riproponendo il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità dal 1° gennaio 1994 e contestando, quanto meno implicitamente, in subordine la carenza della qualità di assicurato rilevata dall'amministrazione e dai primi giudici. 
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, sulla base della presa di posizione dell'Ufficio cantonale, propone di respingere il ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto della lite è il tema di sapere se M.________ abbia diritto a una rendita (intera) di invalidità anche dopo il 31 dicembre 1993, ritenuto che i primi giudici gli hanno negato ogni prestazione - per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1995 - per mancanza di invalidità pensionabile, e - a partire dal 1° aprile 1995 - per difetto del necessario requisito assicurativo. 
2. 
2.1 Nei considerandi dell'impugnato giudizio, i giudici di prime cure hanno già correttamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia deve adempiere per avere diritto a una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, rilevando in particolare come in sostanza, secondo l'ordinamento valido fino al 31 dicembre 2000 - applicabile al caso di specie, dovendo il giudice valutare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366 consid. 1b e riferimenti) -, il cittadino italiano debba avere contribuito per almeno un anno all'AVS/AI svizzera, debba essere invalido ai sensi della legge svizzera e infine debba essere assicurato alle assicurazioni sociali svizzere oppure a quelle patrie al verificarsi dell'evento assicurato. A detta esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
2.2 
E' comunque opportuno ribadire per chiarezza che, secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio e che, a norma dell'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40%. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita giusta l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta una incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in caso in cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). Tuttavia, per gli assicurati non domiciliati né dimoranti abitualmente in Svizzera, il diritto alla rendita giusta la lett. b dell'art. 29 cpv. 1 LAI insorge soltanto al momento in cui essi siano stati, per un anno, incapaci al lavoro per almeno il 50% in media e presentino, alla scadenza del periodo di attesa, una invalidità pari almeno al 50% (art. 28 cpv. 1ter LAI e DTF 121 V 264 consid. 5 e 6). 
 
Ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di una attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). 
In altre parole, l'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b. 110 V 275 consid. 4a), i dati economici essendo determinanti. Tuttavia, qualora essi difettino per l'inattività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura medica, purché permettano di valutare l'incapacità lavorativa dell'interessato nell'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
 
3. 
Fondandosi sugli accertamenti esperiti dai medici della Clinica X.--------, che, peraltro senza pronunciarsi formalmente sulla capacità lavorativa del ricorrente nel corso del 1994, avevano peritato M.________ nel gennaio del 1995 e avevano concluso per una sua piena abilità in lavori più leggeri, che non avessero richiesto il sollevamento di carichi superiori ai 20 kg e avessero consentito di alternare la posizione eretta a quella seduta, i giudici di prime cure, osservando tra l'altro come lo stesso manifestasse una pronunciata callosità delle mani e delle unghie e avesse ammesso di coadiuvare i genitori nella conduzione dell'azienda agricola dal settembre 1993, hanno valutato la capacità di guadagno dell'insorgente in attività adeguate e confacenti in misura superiore al 50% e, di conseguenza, hanno negato l'assegnazione di una rendita d'invalidità dal 1° gennaio 1994. A sostegno di tale conclusione, la pronunzia impugnata richiama pure le valutazioni del medico di circondario dell'INSAI, dott. C.--------, secondo il quale l'insorgente, se dotato di scarpe ortopediche adatte, sarebbe stato in grado di continuare a esercitare la propria attività nell'edilizia, anche se ciò avesse comportato il sollevamento di carichi pesanti e spostamenti su terreni sconnessi. Priva di rilievo è invece stata considerata la circostanza per cui l'assicuratore malattia del richiedente avrebbe versato prestazioni al proprio assicurato per un'incapacità lavorativa totale per tutto il 1994. I primi giudici hanno infatti rilevato a tal proposito che la copertura di malattia era circoscritta alla perdita di guadagno nell'attività specifica svolta nell'azienda e che comunque il dott. S.--------, specialista in medicina infortunistica, interpellato dalla Cassa malati Sanitas per un parere, aveva evidenziato la possibilità di potenziare nettamente l'abilità lavorativa del ricorrente in caso di un suo impiego in prossimità del domicilio, ciò che gli avrebbe evitato di spostarsi in automobile, migliorando così la situazione sciatalgica. 
4. 
4.1 
Il complemento d'istruttoria ordinato da questa Corte con la sentenza 5 giugno 1997 non ha portato l'inequivocabile chiarimento auspicato. In effetti, i medici di L.--------, incaricati dall'Ufficio AI cantonale di pronunciarsi nuovamente sul caso, hanno sì tratto conclusioni perentorie per il futuro, ma non per l'anno 1994. Infatti, se da un lato i periti hanno escluso che il ricorrente potesse ancora svolgere attività di manovalanza nell'edilizia, affermando che solo dal giugno 1998 sarebbe entrata in considerazione la possibilità di eseguire attività leggere al 50%, essi si sono dall'altro espressamente astenuti da qualsiasi valutazione per l'anno 1994, non avendo a disposizione atti medici relativi all'affezione vertebrale. 
Gli ulteriori accertamenti istruttori hanno nondimeno consentito di acquisire l'incarto della Cassa malati Sanitas, che, come detto, aveva corrisposto al proprio assicurato la piena indennità giornaliera per perdita di guadagno durante tutto il 1994 fino al 21 agosto 1995. Vi figura in particolare un rapporto del 18 maggio 1994 del già citato dott. S.--------, il quale, esaminate complessivamente le diverse affezioni, aveva concluso per una piena inabilità al lavoro dell'interessato, da ricondurre in parte (nella misura del 50%) alle conseguenze dell'infortunio professionale al calcagno e per l'ulteriore 50% - riservata una sua attenuazione in caso di impiego in prossimità del domicilio - alle affezioni alla schiena, soprattutto al persistere di una sindrome lombovertebrale di grado lieve con Lasègue anteriore positivo a 65° a sinistra. 
4.2 
Certo, la valutazione del dott. S.-------- diverge, almeno in parte, da quella del medico di circondario dell'INSAI. Non va tuttavia dimenticato, contrariamente a quanto sembrerebbero ammettere i primi giudici, che il dott. C.--------, se da un lato ritiene il ricorrente abile al lavoro in misura completa, purché provvisto di adeguate scarpe ortopediche, dall'altro non si pronuncia, ma anzi lascia espressamente aperta la questione dell'incapacità lavorativa per la sindrome lombovertebrale. Egli afferma infatti testualmente, nel suo rapporto del 22 febbraio 1994, che "la persistente mioatrofia, la zoppia, deficit di forza bruta a livello dei flessori, dolori irradianti alla gamba sinistra e tutta la dolorabilità persistente a livello della schiena, sono dei fattori extrainfortunistici e provati anche con la TAC/EMG (sofferenza neurogena)". Egli conclude pertanto per una completa esigibilità lavorativa limitatamente ai fattori postinfortunistici. 
4.3 
Alla luce di quanto precede, non si può certo affermare che nel corso del 1994 il ricorrente fosse totalmente abile al lavoro in attività adeguate leggere. Dalla valutazione del dott. S.--------, avvalorata anche da rilievi obiettivi, in merito alla sindrome lombovertebrale, si deve infatti dedurre che nell'aprile del 1994, epoca alla quale risale l'accertamento, permanevano ancora diversi impedimenti non trascurabili soprattutto a livello della colonna vertebrale, che rendevano auspicabile se non necessaria una riformazione o riconversione professionale. Va invece relativizzata - anche in considerazione delle accertate ridotte capacità intellettive dell'insorgente - la dichiarazione dello stesso di avere coadiuvato il padre nella conduzione dell'azienda agricola, non dovendo siffatta affermazione significare necessariamente che egli lavorasse in piena misura, ma potendo essa essere interpretata come conferma di una sua residua parziale capacità. 
Tenuto conto che, per le affezioni vertebrali, la convincente valutazione del dott. S.-------- ha concluso per una incapacità lavorativa del 50% in attività leggere adeguate - riservata la possibilità di un suo miglioramento in caso di svolgimento dell'attività sostitutiva nelle vicinanze del domicilio -, il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene di poter graduare in via equitativa il tasso di inabilità lavorativa attorno al 30/40%. 
4.4 
Partendo dal raffronto dei redditi effettuato dall'amministrazione, i cui termini sono già sostanzialmente stati avallati da questa Corte nel precedente giudizio 5 giugno 1997 e che non mette ora conto rimettere in discussione nemmeno alla luce della nuova giurisprudenza sviluppata nel frattempo in DTF 126 V 75 segg. - per cui il dato statistico relativo al reddito da invalido può, se del caso, essere ridotto fino a un massimo del 25% qualora l'assicurato, per la particolare situazione personale o professionale, non dovesse essere in grado di raggiungere il livello medio dei guadagni così determinati -, il grado di invalidità che ne deriva può essere fissato al 50,15%, stante un'incapacità lavorativa del 33,33%, un reddito da valido di fr. 54'770.- e un guadagno da invalido, già adeguato alla ridotta capacità lavorativa residua, di fr. 27'466,66. 
5. 
Per quanto precede, contrariamente a quanto rilevato dai giudici commissionali, si giustifica il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità anche dopo il 31 dicembre 1993, considerato che a tale data l'adempimento del requisito assicurativo non desta discussioni di sorta. Per il resto, gli atti vengono retrocessi all'amministrazione affinché si pronunci, nel merito, sul diritto a prestazioni a partire dal mese di aprile 1995, ritenuto che su tale questione le precedenti istanze non si sono ancora formalmente determinate, avendo esse escluso ogni obbligo prestativo per carenza del requisito assicurativo. 
6. 
Parzialmente vincente in causa, M.________, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 159 in relazione con l'art. 135 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
In parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio querelato della Commissione di ricorso 1° marzo 2001 e la decisione amministrativa 1° ottobre 1999 sono annullati, al ricorrente essendo riconosciuto il diritto a una mezza rendita d'invalidità anche per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1995. 
2. 
La causa è rinviata all'amministrazione affinché si pronunci sul diritto a una rendita a partire dal 1° aprile 1995 conformemente ai considerandi. 
3. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
4. 
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero verserà al ricorrente la somma di fr. 2500.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
5. 
La Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale. 
6. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 9 luglio 2002 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: