Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.37/2007 /viz 
 
Sentenza del 9 luglio 2007 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Nordmann, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.A.________, 
convenuto e ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Stefania Polti, 
contro 
 
B.A.________, 
attore e opponente, 
rappresentato dal curatore Tito Bonizzoni e 
patrocinato dall'avv. Nicola Delmuè, 
 
Oggetto 
contributi alimentari (285 segg. CC), 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 28 dicembre 2006 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Statuendo il 19 agosto 2003 sull'azione di mantenimento incoata da B.A.________ (nato nel 1996) nei confronti del padre A.A.________, il Pretore del distretto di Bellinzona ha stabilito il contributo alimentare mensile a carico del convenuto in fr. 855.-- dal mese di agosto 1999 a quello di luglio 2002, in fr. 1'040.-- dal mese di agosto 2002 al mese di luglio 2008 e in fr. 1'350.-- dal mese di agosto 2008 fino alla maggiore età dell'attore. I contributi erano ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'agosto 2003 e da adeguare annualmente in base all'evoluzione di tale indice. Il giudice di primo grado ha altresì condannato il convenuto al versamento dell'importo di fr. 8'660.-- per l'anno precedente all'introduzione dell'azione. 
B. 
Con sentenza 28 dicembre 2006 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un gravame del convenuto e ha modificato per quanto attiene all'obbligo alimentare la sentenza di primo grado nel senso che se il debitore dimostra di non aver beneficiato del rincaro o di averne beneficiato solo in parte, l'adeguamento all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo non sarà dovuto o dovuto solo in tal misura. I giudici cantonali hanno altresì decurtato di fr. 400.-- l'importo che il convenuto deve pagare per i contributi arretrati, antecedenti all'inoltro dell'azione. 
C. 
Il 9 febbraio 2007 A.A.________ ha adito il Tribunale federale chiedendo che il contributo alimentare mensile impostogli venga ridotto a fr. 400.-- mensili, senza indicizzazione né aumenti. Dopo aver discusso i requisiti di ammissibilità del rimedio in base alle norme contenute nella legge sul Tribunale federale (LTF), richiama l'art. 285 cpv. 1 CC e lamenta una violazione del diritto federale, dovuta a "errati apprezzamenti giuridici dei fatti, con conseguente erronea applicazione del diritto ai fatti". Afferma che il reddito della sua sostanza non ammonterebbe a € 18'000.--, ma unicamente a € 16'780.-- annui e asserisce che i documenti prodotti provano che tale reddito è utilizzato per pagare ratealmente il debito ipotecario dell'immobile dove egli risiede e dove opera la società da lui gestita. La Corte cantonale non avrebbe quindi dovuto considerare tale reddito nella determinazione del contributo alimentare e ritiene giustificato il versamento di un contributo alimentare di soli fr. 400.-- non indicizzato e non soggetto ad aumenti. Di conseguenza gli arretrati dovrebbero pure essere ridotti a soli fr. 2'800.--. 
Non è stata chiesta una risposta. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale (LTF; RU 2006 1205, 1241). Sennonché tale legge si applica ai procedimenti su ricorso soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore (art. 132 LTF). 
In concreto la decisione impugnata è stata pronunciata il 28 dicembre 2006 ed è stata notificata al ricorrente il 10 gennaio 2007. Atteso che, secondo il summenzionato diritto transitorio, l'applicazione della nuova legge dipende dalla data della pronunzia e non - come invece implicitamente ritenuto dal ricorrente - dalla data in cui è stata notificata la decisione cantonale, la presente procedura ricorsuale è ancora retta dall'OG. 
1.2 La vertenza riguarda un'azione di mantenimento secondo l'art. 279 CC e come tale concerne una causa civile di carattere pecuniario ai sensi dell'art. 46 OG (cfr. DTF 116 II 493 consid. 2a). Il gravame - semplicemente intitolato ricorso - va quindi trattato come un ricorso per riforma, atteso che pure il valore di lite minimo previsto da tale norma è nella fattispecie ampiamente superato. 
2. 
2.1 Con ricorso per riforma può essere fatta valere una violazione del diritto federale, ad esclusione dei diritti costituzionali (art. 43 cpv. 1 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii) e del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 127 III 248 consid. 2c). Il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, oppure tali accertamenti siano dovuti ad una svista manifesta rispettivamente necessitino di completazione, in particolare perché la Corte cantonale, applicando erroneamente il diritto, ha omesso di chiarire una fattispecie legale, sebbene le parti le abbiano sottoposto, nei tempi e nei modi prescritti dalla legge, le necessarie allegazioni di fatto ed offerte di prova (art. 63 e 64 OG; DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140; 127 III 248 consid. 2c pag. 252); incombe al ricorrente riferirvisi con precisione (DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106, con rinvio). Mera critica all'apprezzamento delle prove effettuato dalla Corte cantonale non è, per contro, ammissibile, né possono essere addotti fatti nuovi o offerti nuovi mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 lett. c ed art. 63 cpv. 2 OG; DTF 131 III 153 consid. 6.5 pag. 163; 130 III 136, loc. cit.; 129 III 135 consid. 2.3.1 pag. 144; 127 III 73 consid. 6a pag. 81, 543 consid. 2c pag. 547; 126 III 189 consid. 2a pag. 191; 125 III 78 consid. 3a pag. 79). 
2.2 Secondo l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, poi, la motivazione del ricorso deve indicare quali sono le regole del diritto federale che si pretendono violate, ed in che cosa consista tale violazione. È indispensabile che il ricorrente si confronti puntualmente con l'argomentazione della decisione impugnata, che precisi quale regola del diritto federale sia stata violata, ed indichi in cosa consista tale violazione. Considerazioni generiche senza un legame preciso e manifesto (o almeno sottinteso) con ben determinati argomenti esposti nella decisione impugnata non soddisfano queste esigenze (DTF 116 II 745 consid. 3, con rinvii). 
3. 
Nella sede federale sono pacifici sia il fabbisogno dell'attore, stabilito sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale di Zurigo, sia quello del convenuto di complessivi fr. 3'507.20 e composto del minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1'100.--, di spese di abitazione di fr. 1'836.80, di una tassa d'abitazione di fr. 86.10 e di imposte di fr. 484.30. Contestato è invece il reddito determinante per la fissazione del contributo alimentare. 
4. 
4.1 La Corte cantonale ha indicato che il reddito di fr. 3'785.95 mensili da attività dipendente del convenuto non è litigioso, contrariamente a quello risultante dalla sostanza mobiliare (dividendi) che il Pretore aveva calcolato in € 18'000.-- annui (€ 1500.-- mensili pari a fr. 2'325.--). Essa ha indicato che la deduzione di € 1'220.--, di cui si ignorano i motivi e che non risulta corrispondere a spese verosimili, concessa al convenuto dall'autorità fiscale non vincola il giudice civile chiamato a statuire sui contributi di mantenimento per la prole. Inoltre, sempre secondo la sentenza impugnata, la tabella prodotta in appello dal convenuto, che pretende di utilizzare il reddito delle azioni per ammortare un debito ipotecario gravante un suo immobile, non è idonea a provare quanto da questi asserito, atteso che essa non dà indicazioni sull'identità del creditore, sull'ammontare del mutuo né sull'uso effettivo del provento delle azioni. I giudici cantonali hanno poi indicato che si ignora il reddito della sostanza immobiliare e che le deduzioni concesse dal fisco francese per il disavanzo dei redditi immobiliari sono irrilevanti nella fattispecie. A mente della Corte cantonale infatti, il sostentamento della famiglia è prioritario rispetto agli oneri, incluso l'ammortamento di un mutuo, che gravano la sostanza immobiliare del debitore. 
4.2 Il convenuto afferma che il suo reddito da sostanza immobiliare [recte: mobiliare] non ammonterebbe a € 18'000.--, ma unicamente a € 16'780.-- annui e asserisce che la tabella prodotta sarebbe sufficiente per provare che tale introito è utilizzato per pagare ratealmente il debito ipotecario dell'immobile dove egli risiede e dove opera la società da lui gestita, come del resto emergerebbe pure dalla notifica di tassazione agli atti. Sempre a mente del convenuto, la Corte cantonale non avrebbe dovuto considerare tale reddito per la determinazione del contributo alimentare, atteso che i pagamenti connessi con il debito ipotecario sarebbero prioritari in seguito alle conseguenze negative che una loro omissione avrebbe sulla sua attività lavorativa. Afferma quindi che il reddito determinante ammonterebbe a soli fr. 3'785.95 mensili e ritiene giustificato il versamento di un contributo alimentare mensile di fr. 400.--, non indicizzato e non soggetto ad aumenti. Tale contributo avrebbe per conseguenza pure una riduzione degli arretrati a fr. 2'800.--. 
4.3 La summenzionata critica ricorsuale si rivela di primo acchito irricevibile. Il convenuto censura infatti inammissibilmente l'apprezzamento delle prove agli atti effettuato dai giudici cantonali e gli accertamenti di fatto operati dalla Corte cantonale concernenti il suo reddito, senza nemmeno sostenere che siano adempiute le eccezioni che permettono al Tribunale federale di scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata (supra, consid. 2.1). Anche quando paventa "effetti pregiudizievoli sulla [sua] attività lavorativa" per giustificare la priorità sugli obblighi alimentari degli oneri legati al mutuo ipotecario, il convenuto si fonda inammissibilmente su una fattispecie non accertata nella sentenza impugnata. In queste circostanze, determinante per il presente giudizio è un reddito mensile di fr. 6'110.95.-- che anche dopo deduzione del fabbisogno di fr. 3'507.20 permette al convenuto di versare i contributi di mantenimento (inclusi gli arretrati) fissati nella sentenza impugnata. 
5. 
Il convenuto chiede altresì che il contributo alimentare non venga indicizzato e che esso non aumenti con l'età del figlio. Anche qui il ricorso si rivela inammissibile, poiché privo di una qualsiasi motivazione (supra, consid. 2.2). 
6. 
Da quanto precede discende che il ricorso risulta interamente inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'attore, che non essendo stato invitato a produrre una risposta non è incorso in spese per la procedura federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del convenuto. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 9 luglio 2007 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: