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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_663/2014  
   
   
 
 
Decreto del 9 settembre 2014 
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________ SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
pronuncia del fallimento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 agosto 2014 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, su istanza di B.________ SA, con decisione 3 luglio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato il fallimento di A.________ SA a far tempo da venerdì 4 luglio 2014 alle ore 10.00; 
che con sentenza 13 agosto 2014 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato da A.________ SA, dichiarando il suo fallimento a far tempo da giovedì 14 agosto 2014 alle ore 10.00; 
che con ricorso in materia civile 1° settembre 2014 A.________ SA ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale postulando, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la revoca della dichiarazione di fallimento; 
che con decreto presidenziale 2 settembre 2014 la domanda di effetto sospensivo è stata respinta per assenza di probabilità di esito favorevole del ricorso; 
che con scritto 3 settembre 2014 A.________ SA ha dichiarato di ritirare il suo ricorso in materia civile; 
che la Giudice presidente, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC); 
che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, sono poste a carico della ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente decreta:  
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, all'Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano e all'Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano. 
 
 
Losanna, 9 settembre 2014 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini