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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_635/2007 /biz 
 
Sentenza del 9 novembre 2007 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Ferrari, Zünd, 
cancelliera Ortolano. 
 
Parti 
C.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Broggini, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Mancata opposizione a una pubblicazione punibile, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 12 settembre 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con decreto d'accusa del 3 dicembre 2001 il Procuratore pubblico proponeva la condanna di C.________, redattore responsabile della rivista X.________, a una multa di fr. 2'500.--, ritenendolo colpevole di ripetuta mancata opposizione a una pubblicazione punibile, commessa intenzionalmente. 
 
In breve, gli veniva rimproverato di non aver impedito la pubblicazione di tre articoli non firmati apparsi sulla rivista X.________, il primo nel numero di maggio 2000, il secondo in quello di novembre 2000 e il terzo nel numero di maggio 2001. Nel servizio pubblicato nel periodico del mese di maggio 2000, lanciato in copertina con il titolo "Il potere occulto - Massoneria: gli intrallazzi segreti dei fratelli ticinesi", si affermava tra le altre cose che la massoneria influenzerebbe segretamente la politica, l'economia e la televisione, e che i suoi membri si arricchirebbero a spese del contribuente. Nell'articolo erano contenuti riferimenti anche a persone concrete tra cui B.________. 
B. 
Statuendo su opposizione dell'accusato, l'11 marzo 2002 il Pretore del distretto di Bellinzona dichiarava C.________ autore colpevole di ripetuta mancata opposizione a una pubblicazione punibile, commessa intenzionalmente, e lo condannava al pagamento di una multa di fr. 1'500.--. 
C. 
In data 8 ottobre 2003 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP) respingeva il ricorso per cassazione interposto da C.________ contro la decisione pretorile. 
D. 
Con sentenza del 17 giugno 2004, pubblicata in DTF 130 IV 121, il Tribunale federale accoglieva il ricorso per cassazione interposto dall'accusato, annullava la sentenza della CCRP e rinviava la causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio. 
 
In sostanza, il Tribunale federale stabiliva che, in presenza di una diffamazione commessa mediante pubblicazione, al redattore responsabile giusta l'art. 28 cpv. 2 CP (art. 27 cpv. 2 vCP) chiamato a rispondere del reato di mancata opposizione a una pubblicazione punibile ex art. 322bis CP debba essere garantito l'accesso alle prove liberatorie previste all'art. 173 cpv. 2 CP
E. 
Il 22 novembre 2004, la CCRP annullava la sentenza di primo grado e trasmetteva gli atti alla Pretura penale per nuovo giudizio. 
 
Con sentenza del 14 dicembre 2005, il Giudice della Pretura penale dichiarava C.________ autore colpevole di mancata opposizione a una pubblicazione punibile in relazione all'articolo apparso nel n. 3 della rivista X.________ del maggio 2000 e limitatamente al riferimento a B.________, condannandolo a una multa di fr. 1'000.--. Gli altri due servizi incriminati - quelli pubblicati nei numeri di novembre 2000 e di maggio 2001 - non venivano più presi in considerazione a seguito di ritiro della querela delle parti lese, rispettivamente dichiarazione di non esser più intenzionati a continuare con la procedura penale a carico di C.________. 
F. 
Il 12 settembre 2007 la CCRP respingeva il ricorso interposto da C.________ contro la condanna pronunciata dal giudice di prime cure. 
G. 
Contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale C.________ insorge dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia penale fondato sulla violazione del diritto federale volto a ottenere l'annullamento della decisione impugnata e il suo proscioglimento da ogni accusa. 
H. 
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni al ricorso. B.________ chiede la reiezione del ricorso. Il Ministero pubblico è rimasto silente. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF). 
1.2 Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF). 
1.3 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore; può dunque accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (v. DTF 130 III 136 consid. 1.4). Tenuto conto dell'esigenza di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 LTF, sotto pena d'inammissibilità (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a esaminare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono se queste ultime non sono più oggetto di discussione in sede federale. Il Tribunale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso dalla parte del ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF). 
2. 
Sebbene la sentenza di rinvio del Tribunale federale riconoscesse al ricorrente, accusato del reato di cui all'art. 322bis CP, l'accesso alla prova della verità prevista all'art. 173 CP, l'insorgente sostiene di essere stato impossibilitato a esercitare tale diritto. Il giudice di prime cure, con successivo avallo della CCRP, ha infatti rifiutato l'escussione dei testi F.________, G.________, H.________ e I.________ richiesta dalla difesa. A mente del ricorrente, condannandolo per mancata opposizione a una pubblicazione punibile, dopo avergli impedito di rapportare la prova della verità, come previsto dal reato di riferimento di cui all'art. 173 CP, la sentenza impugnata violerebbe gli art. 173 e 322bis CP, in relazione con quanto disposto dall'art. 27 vCP (art. 28 nCP). 
2.1 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le autorità cantonali non gli hanno impedito di fornire la prova liberatoria della verità. In realtà, sulla base delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta di assunzione dei testimoni, attraverso un apprezzamento anticipato delle prove ritenuto non arbitrario dalla CCRP, il primo giudice ha stabilito che i testi proposti non sembravano utili al chiarimento dei fatti, segnatamente a provare che B.________ si è arricchito a seguito di sotterfugi all'insaputa e a scapito del contribuente grazie alla sua vicinanza con la massoneria. Orbene, nel caso in cui non è litigioso il diritto di provare la verità delle allegazioni diffamatorie, bensì la pertinenza delle prove offerte, l'insorgente può impugnare la decisione cantonale invocando l'arbitrio nell'apprezzamento anticipato delle prove, censura che sottostà a severe esigenze di motivazione (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 III 393 consid. 6; sentenza 6B_178/2007 del 23 luglio 2007 consid. 1.4, destinata alla pubblicazione). 
2.2 Vagliando le motivazioni - definite stringate - contenute nella richiesta di assunzione di prove, il primo giudice è giunto alla conclusione che i testimoni non ammessi non parevano in grado di fornire chiarimenti capaci di influenzare il giudizio finale. A ciò il ricorrente obietta che le ragioni indicate dalla difesa a sostegno delle audizioni richieste erano sufficientemente dettagliate. Tuttavia egli non si confronta minimamente con le motivazioni della decisione che si limita a definire manifestamente infondate. In particolare, egli si sottrae a qualsiasi confronto con la sentenza oggetto di ricorso. La CCRP gli ha infatti rimproverato di non aver indicato come i testi sarebbero stati in grado di deporre su fatti incontrovertibili, vale a dire su avvenimenti precisi a cui essi avrebbero assistito, tali da rendere oltremodo verosimile che B.________ si sia arricchito a seguito di sotterfugi all'insaputa e a scapito dei contribuenti. I testimoni, continua la CCRP, avrebbero riferito sulle accuse rivolte a B.________, non sulla base di riscontri certi da loro stessi personalmente constatati, ma verosimilmente su supposizioni, rispettivamente su deduzioni. Ciò che non sarebbe bastato. Orbene, nelle ragioni appena esposte non si scorge arbitrio di sorta e il ricorrente non lo sostanzia. Di conseguenza la censura, al limite dell'ammissibilità, va respinta. 
3. 
L'insorgente intravede, in seguito, una violazione dell'art. 27 cpv. 2 vCP (art. 28 cpv. 2 nCP) come pure dell'art. 322bis CP nella sua condanna per mancata opposizione a una pubblicazione punibile. Posto come il reato di riferimento, in casu la diffamazione, sia caduto in prescrizione, egli sostiene che non sia più possibile punire il redattore responsabile giusta l'art. 322bis CP
3.1 Riprendendo le considerazioni della sentenza di prima istanza, la CCRP ha ritenuto che, non essendo stato identificato l'autore dei passaggi lesivi dell'onore contenuti nel servizio sulla massoneria del maggio 2000, trovava spazio l'accusa contro il ricorrente di mancata opposizione a una pubblicazione punibile ex art. 322bis CP. Quest'ultima disposizione è stata inserita tra i reati contro i doveri d'ufficio e professionali e soggiace a una prescrizione indipendente da quella dell'infrazione di riferimento. Ne consegue che, qualora la prescrizione del reato a monte sia inferiore a quello di mancata opposizione a una pubblicazione punibile, il redattore responsabile rimane perseguibile anche dopo lo scadere dei termini del primo. La CCRP non si è tuttavia pronunciata sull'argomentazione abbondanziale del giudice di prime cure per cui l'applicazione dell'art. 322bis CP sarebbe stata possibile anche nel caso in cui l'autore dell'articolo fosse stato individuato solo dopo l'intervenuta prescrizione dell'azione penale del reato di diffamazione da lui commesso. 
3.2 Il Tribunale federale non ha ancora avuto l'occasione di esprimersi sulla problematica sollevata nel ricorso. Neppure la dottrina si è chinata sul tema. Solo Edy Salmina accenna alle eventuali conseguenze della prescrizione del reato di riferimento sull'applicabilità dell'art. 322bis CP al redattore responsabile. Questo autore esclude la possibilità di chiamare in causa il redattore qualora l'autore della pubblicazione sia stato individuato, ma il reato prescritto (Edy Salmina, «Risk-management» pubblicistico, controllo della qualità e organizzazione dei mass media. L'art. 322bis Codice penale e la decisione 130 IV 121 del Tribunale federale, in: Diritto senza devianza, Studi in onore di Marco Borghi, Basilea/Ginevra/Monaco 2006, pag. 746). Ipotesi questa che diverge dalla presente fattispecie in cui l'autore del servizio diffamatorio non ha potuto essere individuato. Certo, l'opinione di Salmina può essere condivisa, dal momento che, nel caso da lui evocato, l'autore essendo stato individuato, viene meno la condizione posta dall'art. 27 cpv. 2 vCP (art. 28 cpv. 2 CP) per poter punire il redattore responsabile giusta l'art. 322bis CP. In quest'ottica, non può essere seguita la motivazione abbondanziale del Giudice della Pretura penale per cui, sulla scorta di un'interpretazione estensiva dell'art. 27 cpv. 2 vCP (art. 28 cpv. 2 CP), l'impossibilità di tradurre dinanzi a un tribunale svizzero l'autore dell'opera non comprende solo i casi in cui questi si trovi all'estero, ma anche quelli nei quali, per altri motivi, non è possibile o non è più possibile processarlo, quindi anche qualora egli non possa essere punito a causa della prescrizione del reato. A sostegno di questa posizione, egli cita Bernard Corboz che ipotizza un'applicazione dell'art. 322bis CP nel caso in cui l'autore dell'opera pubblicata era incapace di intendere e di volere e il redattore non se n'era reso conto (v. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 13 ad art. 322bis CP). Sennonché tale interpretazione mal si concilia con il chiaro testo dell'art. 27 cpv. 2 vCP (art. 28 cpv. 2 CP) che parla di tribunale svizzero, riferendosi manifestamente al caso in cui l'autore dell'opera sia all'estero (v. Denis Barrelet, Droit de la communication, Berna 1998, n. 1152; Franz Zeller, Commentario basilese, n. 51 ad art. 27 CP) e non possa essere processato in Svizzera. Le altre versioni linguistiche ("Kann der Autor in der Schweiz nicht vor Gericht gestellt werden" in tedesco, "Si l'auteur ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal" in francese) confermano sostanzialmente questa interpretazione. 
3.3 Come già rettamente rilevato dalle diverse istanze cantonali, l'art. 322bis CP è stato introdotto nel titolo diciottesimo del codice penale tra le infrazioni contro i doveri d'ufficio e professionali. Questa disposizione non prevede nessun termine di prescrizione speciale, come è invece il caso degli art. 118 cpv. 4, 178 cpv. 1 e 302 cpv. 3 CP. Per determinare il termine di prescrizione a cui soggiace il reato di cui all'art. 322bis CP occorre dunque rapportarsi alle disposizioni generali, nella fattispecie agli art. 70-72 vCP in quanto più favorevoli all'imputato (art. 389 CP). In caso di mancata opposizione intenzionale a una pubblicazione punibile, l'azione penale si prescrive in cinque anni (art. 70 vCP), essa si estingue al più tardi dopo sette anni e mezzo dalla commissione del reato (art. 72 cpv. 2 vCP). Per poter ammettere, come reclama il ricorrente, che l'avvenuta prescrizione del reato di riferimento implichi ipso facto l'impossibilità di agire contro il redattore responsabile giusta l'art. 322bis CP, occorrerebbe una disposizione legale chiara in questo senso. Pur riconoscendo una stretta interdipendenza tra la mancata opposizione a una pubblicazione punibile e il reato di riferimento (v. Franz Zeller, op. cit., n. 9 ad art. 322bis CP), in casu la diffamazione, che ha condotto il Tribunale federale ad accordare al redattore responsabile l'accesso alle prove liberatorie nonché a esigere l'esistenza di una querela valida (DTF 130 IV 121), la punibilità del redattore è autonoma rispetto a quella dell'autore dell'opera. La prescrizione del reato di mancata opposizione a una pubblicazione punibile è indipendente da quella dell'infrazione di riferimento. Questo si giustifica ancor più se si considera la forma colposa del reato di mancata opposizione a una pubblicazione punibile che si configura come semplice contravvenzione (art. 322bis unitamente all'art. 101 vCP, rispettivamente art. 322bis unitamente all'art. 103 CP) e il cui termine di prescrizione può risultare essere più breve (al massimo due anni secondo l'art. 109 in relazione con l'art. 72 cpv. 2 vCP, rispettivamente tre anni giusta l'art. 109 CP) in confronto al reato di riferimento, nella fattispecie la diffamazione (v. art. 178 cpv. 1 unitamente all'art. 72 cpv. 2 vCP, rispettivamente art. 178 cpv. 1 CP). In quest'ultima ipotesi, trascorsi due anni (rispettivamente tre anni), il redattore responsabile non potrebbe più essere processato, sebbene sarebbe teoricamente possibile esercitare l'azione penale contro l'autore dell'opera qualora fosse individuato o tradotto davanti a un tribunale svizzero. L'intervenuta prescrizione del reato a monte avrebbe un'incidenza sull'azione penale diretta contro il redattore responsabile solo nei casi, previsti all'art. 27 cpv. 3 vCP (art. 28 cpv. 3 CP), in cui il redattore è punito come autore del reato di riferimento. 
3.4 Da tutto ciò discende che i giudici cantonali, condannando il ricorrente per mancata opposizione a una pubblicazione punibile malgrado il reato di diffamazione sia ormai prescritto, non hanno violato il diritto federale. Il ricorso deve pertanto essere respinto. 
4. 
Nell'ipotesi in cui le sue censure fossero respinte, l'insorgente chiede l'abbandono del procedimento promosso contro di lui, dal momento che a far tempo al più tardi dal 15 novembre 2007 il reato di mancata opposizione intenzionale a una pubblicazione punibile sarà prescritto. L'articolo diffamatorio è infatti stato pubblicato il 15 maggio 2000. 
 
Sennonché, la presente sentenza pone fine al procedimento e passa in giudicato il giorno in cui è pronunciata (art. 61 LTF). Emessa prima dell'estinzione dell'azione penale per raggiunta prescrizione, non v'è motivo di decretare l'abbandono del procedimento. 
5. 
Da quanto precede risulta che il ricorso di C.________ dev'essere integralmente respinto e la sentenza impugnata confermata. Al ricorrente, parte soccombente, sono addossate le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). Non essendo patrocinato da un avvocato, non v'è ragione di assegnare un'indennità per ripetibili della sede federale a B.________. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'opponente e al Ministero pubblico nonché alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 9 novembre 2007 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: