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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_318/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 10 settembre 2014  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Kernen, Presidente, 
Pfiffner, Parrino, 
cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,  
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 marzo 2014. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 17 marzo 2009 A.________, nata nel 1959, da ultimo attiva al 50% come infermiera in una casa per anziani, ha presentato una domanda di prestazioni AI. Il 19 maggio 2011 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha posto A.________ al beneficio di tre quarti di rendita d'invalidità dal 1° settembre 2009, di una mezza rendita d'invalidità dal 1° marzo 2010 (data a partire dal quale ha ripreso un'attività al 50%) e un quarto di rendita di invalidità dal 1° dicembre 2010.  
 
A.b. In seguito al rinvio del caso per intervenuta transazione dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, l'UAI con decisione del 26 febbraio 2013, dopo aver esperito nuovi accertamenti medici ed economici, nonché una nuova perizia pluridisciplinare, ha confermato che A.________ ha diritto a un quarto di rendita d'invalidità dal 1° dicembre 2010. L'amministrazione ha considerato - nell'ambito del metodo generale di calcolo dell'invalidità - un reddito da invalido statistico corrispondente a un'attività svolta al 100% e non il reddito effettivo da infermiera al 50%, come auspicato da A.________.  
 
B.   
Contro il provvedimento amministrativo A.________ ha presentato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la concessione di una mezza rendita d'invalidità dal 1° dicembre 2010. 
 
Con giudizio del 13 marzo 2014 il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il ricorso. 
 
C.   
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico, postulando ancora una volta il riconoscimento di una mezza rendita di invalidità dal 1° dicembre 2010. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). 
 
2.  
 
2.1. Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'istanza precedente ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i concetti d'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 LAI), il metodo generale di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del medico ai fini di tale valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; cfr. pure DTF 137 V 210; 135 V 465). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
2.2. Oggetto del contendere in sede federale è unicamente la questione se al reddito da invalido debba essere applicato il salario concretamente conseguito dalla ricorrente come infermiera diplomata attiva al 50% o il reddito teorico tratto dalla TA1 dei RSS in un'attività al 100% leggera, adeguata e rispettosa delle sue limitazioni funzionale.  
 
3.  
 
3.1. Il giudice cantonale, dopo aver precisato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico, ha tutelato la decisione dell'UAI. Alla ricorrente ha ricordato che per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione salariale dell'assicurato, a condizione che, fra l'altro, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità di lavoro residua. La Corte cantonale ha sottolineato inoltre che all'assicurato incombe un obbligo di ridurre il danno, intraprendendo tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione. Dal momento che, in concreto, la ricorrente avrebbe potuto sfruttare appieno la sua residua capacità lavorativa nello svolgimento a tempo pieno di altre attività, leggere e adeguate, il Tribunale cantonale ha confermato l'operato dell'UAI, facendo capo per il salario da invalido a un reddito statistico al 100%.  
 
3.2. La ricorrente contesta l'interpretazione data dal giudice cantonale all'obbligo di riduzione del danno, poiché la giurisprudenza citata tocca un caso analogo in cui però vi era una differenza economica superiore al 10% fra reddito statistico e reddito effettivo, mentre in concreto lo scarto sarebbe soltanto del 2.4%. A mente sua occorre altresì comprendere la portata dell'obbligo di ridurre il danno, ponderandolo con gli interessi dell'assicurato. Visto che la differenza fra il salario statistico e il salario effettivo è "oltremodo modesta", si giustifica di considerare quest'ultimo ai fini del reddito da invalido. È oltretutto contro l'interesse di una persona con un profilo qualificato, in una cerchia di lavoro apprezzata e richiesta, esigere da parte sua un'altra attività anche se meglio remunerata.  
 
4.  
 
4.1. Il tema dell'obbligo di ridurre il danno è una questione di diritto e in quanto tale può essere riesaminata liberamente dal Tribunale federale alla luce degli accertamenti - di principio vincolanti - compiuti dalla Corte cantonale (sentenza 9C_439/2012 del 1° ottobre 2012 consid. 5.1). Per contro, per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere valutate dal Tribunale federale solo in maniera molto limitata (consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).  
 
4.2. Nell'ambito dell'assicurazione invalidità, si applica in maniera generale il principio secondo cui l'assicurato di sua iniziativa deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile da lui per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione. Il principio dell'autointegrazione è un'emanazione dell'obbligo di diminuire il danno e ha la precedenza sia sul diritto a una rendita e sia nei confronti di provvedimenti d'integrazione. L'obbligo di diminuire il danno si applica agli aspetti della vita più disparati (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 con riferimenti). Dall'assicurato possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 138 I 205 consid. 3.2 pag. 209 con riferimenti).  
 
5.  
 
5.1. Alla luce di questa giurisprudenza, la ricorrente non può essere seguita, quando per la quantificazione del reddito da invalido fonda il suo ragionamento sulla differenza numerica "oltremodo modesta" tra il proprio salario effettivo a tempo parziale e il reddito statistico a tempo pieno applicato dalla Corte cantonale. Decisiva è piuttosto, nel sistema dell'assicurazione invalidità, la circostanza che l'assicurata intraprenda tutto quanto è ragionevolmente esigibile da lei per ovviare nel miglior modo alla sua invalidità, mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione.  
 
In maniera vincolante per il Tribunale federale (consid. 1 e 4.1), il giudice cantonale, confermando l'operato dell'amministrazione, ha accertato che la ricorrente dispone di una capacità residua piena (100%) in un'attività leggera e adeguata, rispettosa delle sue limitazioni funzionali. Se è vero che fa stato in primo luogo la situazione concreta dell'assicurata è però anche vero che il suo reddito effettivo troverebbe applicazione soltanto se l'attività fosse svolta, sfruttando appieno la propria capacità lavorativa residua (DTF 135 V 297 consid. 5.2 pag. 301 con riferimenti; 126 V 75 consid. 3 b/aa pag. 76), ciò che appunto in concreto non è il caso. Senza violare il diritto federale, il giudice cantonale ha quindi fondato il suo giudizio, applicando come reddito da invalido un salario statistico a tempo pieno. 
 
5.2. Pur non avendone fatto esplicito riferimento la Corte cantonale, la giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva come l'età, benché sia un elemento estraneo all'invalidità, possa condurre - cumulata a circostanze personali e professionali - a rendere inesigibile, ricordato che il concetto di mercato equilibrato del lavoro è teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1 pag. 70; cfr. anche sentenza 8C_348/2013 del 19 settembre 2013 consid. 5.2), la ricerca di un nuovo impiego (sentenze 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2 e 8C_482/2010 del 27 settembre 2010 consid. 4.2 con riferimenti).  
 
La ricorrente, di quasi 54 anni al momento del secondo esame presso il SAM (DTF 138 V 457), peraltro ad almeno 10 anni dall'età pensionabile AVS, non solo manifestamente non adempie le condizioni poste dalla giurisprudenza, bensì al di là di generiche indicazioni, non tenta nemmeno di comprovare (art. 42 cpv. 2 LTF) un'inesigibilità a un aumento della capacità lavorativa nel caso concreto. 
 
5.3. La Corte cantonale a ragione ha quindi applicato come reddito da invalido un salario statistico al 100% e non lo stipendio effettivo della ricorrente infermiera al 50%.  
 
6.   
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 10settembre 2014 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kernen 
 
Il Cancelliere: Bernasconi