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[AZA 7] 
U 217/00 
U 225/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 10 ottobre 2001 
 
nelle cause 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
C.________, opponente, rappresentato dall'avv. Nicola Snider, Via Trevani 1, 6601 Locarno, 
 
 
C.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Nicola Snider, Via Trevani 1, 6601 Locarno, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano 
 
F a t t i : 
 
A.- Per le conseguenze di un infortunio occorsogli il 27 luglio 1998, mentre si trovava in disoccupazione, e che gli determinò lesioni alla spalla destra dopo essere già stato rimasto vittima di un incidente al braccio destro nel 1985, C.________, nato nel 1942 e da ultimo impiegato come aiuto tipografo presso una ditta di L.________, venne posto al beneficio, mediante decisione 23 luglio 1999, da parte dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) di una rendita d'invalidità del 10% dal 1° luglio 1999 e di un'indennità per menomazione all'integrità del 5%. 
Sollecitato dall'assicurato, l'INSAI rese il 3 settembre seguente un provvedimento su opposizione, con il quale dispose l'aumento della rendita d'invalidità al 20%. 
 
B.- Assistito dall'avv. Nicola Snider, l'assicurato insorse al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'erogazione di una rendita pari almeno all'80% e di un'indennità per menomazione all'integrità proporzionata al grado d'invalidità riconosciuto. 
Per giudizio 4 aprile 2000, l'autorità giudiziaria cantonale, premesso come il tema relativo all'indennità per menomazione all'integrità non fosse stato oggetto di impugnazione nella procedura di opposizione, e ritenuto pertanto che la decisione 23 luglio 1999 limitatamente a questa questione era passata in giudicato e non era suscettibile di modificazioni, accolse parzialmente il gravame, condannando l'INSAI a versare all'assicurato una rendita calcolata su un'invalidità del 26% dalla data stabilita. 
 
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo mediante il quale postula di annullare il giudizio querelato e di fissare il tasso d'invalidità al 20%, conformemente al provvedimento su opposizione litigioso. 
 
L'assicurato, tramite l'avv. Snider, propone la reiezione dell'impugnativa, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) non si determina al riguardo. 
 
D.- Avverso la pronunzia cantonale è pure insorto, con l'assistenza del suo legale, l'assicurato con un gravame al Tribunale federale delle assicurazioni in cui ribadisce le richieste sollevate in prima istanza. 
L'INSAI conclude per la reiezione del ricorso. Da parte sua l'UFAS rinuncia anche in questa circostanza a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- I due ricorsi concernono fatti di uguale natura e propongono gli stessi temi di diritto per cui si giustifica la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (cfr. DTF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1). 
2.- a) Con il proprio gravame l'assicurato chiede, come già dinanzi alla precedente istanza, l'erogazione di una rendita pari almeno all'80% e di un'indennità per menomazione all'integrità proporzionata al grado d'invalidità riconosciuto. 
 
b) Ora, per quel che concerne il tema relativo a quest'ultima prestazione, l'autorità giudiziaria cantonale ha giustamente rilevato che la questione non era stata oggetto di impugnazione nella procedura di opposizione e che pertanto la decisione 23 luglio 1999, limitatamente a questo punto, essendo cresciuta in giudicato, non era suscettibile di modificazioni. Dagli atti all'inserto, in particolare dal verbale di opposizione 11 agosto 1999 e dallo scritto del successivo 30 agosto, non emerge in effetti il benché minimo indizio che possa lasciar supporre l'intenzione dell'assicurato di contestare, oltre all'entità della rendita d'invalidità, anche quella dell'indennità per menomazione all'integrità riconosciutagli con il provvedimento originario dell'INSAI. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 119 V 347, il giudice cantonale ha quindi rettamente stabilito - senza tuttavia menzionarlo espressamente nel dispositivo - che la pretesa ricorsuale concernente l'indennità per menomazione all'integrità fosse da considerare irricevibile. Il giudizio di primo grado merita in tal punto conferma. A ciò nulla mutano le considerazioni nel ricorso di diritto amministrativo dell'assicurato. 
 
3.- Sia l'INSAI, sia l'assicurato contestano nei loro rispettivi gravami la valutazione dell'invalidità effettuata dal giudice cantonale. Orbene, quest'ultimo ha rettamente richiamato le disposizioni legali applicabili al riguardo, ricordando in particolare come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'autorità cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
4.- a) Nel caso concreto, emerge dagli atti che l'assicurato non può più svolgere la sua originaria professione di aiuto tipografo, esercitata per una decina d'anni prima di rimanere disoccupato nel febbraio 1998. Questa valutazione non è contestata. Vi è per contro divergenza sulla questione di sapere in quale misura l'assicurato sarebbe in grado di mettere a frutto la sua residua capacità di lavoro in attività sostitutive confacenti allo stato di salute. A mente dell'interessato, la sua capacità sarebbe notevolmente compromessa anche in simili occupazioni. Il Tribunale federale delle assicurazioni non condivide questa tesi. Dagli accertamenti esperiti ed evidenziati in particolare nel rapporto allestito il 16 agosto 1999 dal dott. K.________, medico di circondario dell'INSAI, risulta in modo convincente che l'assicurato non è limitato nello svolgimento di determinate attività leggere, idonee dal profilo sanitario. Da tali conclusioni, fatte proprie dall'autorità cantonale, non sussiste alcun motivo di dipartirsi. Le censure formulate in proposito nel ricorso di diritto amministrativo dell'assicurato, analoghe a quelle da lui proposte in sede di gravame all'istanza precedente, non permettono a questa Corte di pervenire a diversa soluzione (cfr. sull'attendibilità delle valutazioni dei medici di circondario dell'INSAI, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.). 
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la sua originaria professione di aiuto tipografo, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il giudice di prime cure, in modifica di quanto disposto nel provvedimento amministrativo impugnato e avvalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, corrispondente alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate negli anni 1994-1999. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito d'invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale procedente da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. 
 
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Le considerazioni dell'istanza cantonale concernenti la retribuzione conseguibile dall'assicurato nell'esercizio di lavori leggeri confacenti si rivelano pertanto insostenibili. Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato. 
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'INSAI ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai medesimi è emerso in particolare che nelle attività leggere che l'interessato, secondo il medico di circondario, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e a rendimento normale i dipendenti di tali ditte percepivano, nel 1999, un reddito annuo medio pari a fr. 38'352.11. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico d'invalido operata dall'INSAI, sebbene la stessa possa se del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava nell'anno in questione a fr. 53'810.- (fr. 4'268.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,3%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 surricordata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. 
 
5.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza l'infortunio del 1998 (fr. 47'450.- annui) non è oggetto di litigio, il provvedimento su opposizione litigioso che riconosce all'assicurato il diritto a una rendita calcolata sulla base di un grado d'invalidità del 20% merita di essere ristabilito. Ne discende che il gravame dell'INSAI deve essere accolto, mentre va respinto quello dell'assicurato, poiché infondato. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo dell'INSAI è accolto, 
il giudizio cantonale querelato 4 aprile 2000 
essendo annullato nella misura in cui dispone un aumento 
della rendita spettante all'assicurato. 
 
II.Il ricorso di diritto amministrativo dell'assicurato è 
respinto. 
 
III.Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano 
indennità di parte. 
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 10 ottobre 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :