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[AZA 7] 
U 347/98 Ws 
Ia Camera 
 
composta dei giudici federali Lustenberger, Presidente, 
Schön, Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere 
 
 
 
Sentenza del 10 ottobre 2001 
 
nella causa 
 
F._________, Italia, ricorrente, rappresentato da 
N._________, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
 
F a t t i : 
 
A.- F._________, nato nel 1951, minatore stagionale 
alle dipendenze della Ditta G._________ SA di S._________ e 
come tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero 
di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), dopo aver 
esercitato la sua professione nell'anno 1994 durante tre 
mesi e aver previsto di lavorare altrettanto a lungo 
nell'anno 1995, è in data 16 ottobre 1995 rimasto sepolto 
sotto una frana di sassi e terriccio, riportando fratture 
in diverse parti del corpo. Il caso è stato assunto 
dall'INSAI, il quale ha versato le prestazioni assicurative 
prendendo a suo carico segnatamente le spese di cura e di 
degenza ospedaliera, protrattasi in particolare dal 13 al 
27 novembre 1996 presso la Clinica X._________. 
Alla chiusura del caso, l'Istituto assicuratore ha assegnato 
all'interessato, con decisione 25 luglio 1997, una 
rendita d'invalidità del 15 % a contare dal 1° maggio 1997, 
calcolata su un guadagno assicurato di fr. 17 677.-, nonché 
un'indennità per menomazione dell'integrità fisica, pure 
del 15 %. Il provvedimento è stato confermato con decisione 
su opposizione del 4 febbraio 1998. 
 
B.- F._________, rappresentato da N._________, è 
insorto contro questa decisione con ricorso al Tribunale 
delle assicurazioni del Cantone Ticino. In ordine, 
l'insorgente ha in primo luogo censurato il rifiuto di 
traduzione di una sentenza richiamata nel provvedimento 
impugnato, lamentando un'insufficiente motivazione dello 
stesso. Nel merito, ha postulato che la rendita d'invalidità, 
ritenuti il proprio statuto di stagionale e l'usuale 
durata di attività aziendale praticata dalla ditta che lo 
aveva impiegato, venisse calcolata fondandosi su un guadagno 
assicurato di fr. 53 031.-, pari a nove mesi di lavoro, 
anziché su quello di fr. 17 677.-, dedotto da un periodo 
lavorativo di tre mesi. Ha inoltre contestato il grado 
d'invalidità stabilito al 15 %, chiedendo che il medesimo 
fosse "oggetto di revisione". 
Con giudizio 29 ottobre 1998, statuente nella composizione 
di un giudice unico, l'autorità di ricorso cantonale 
ha respinto il gravame. Il Tribunale ha innanzitutto concluso 
che la censura d'ordine formale si appalesava come 
manifestamente infondata. Nel merito, ha considerato che 
l'Istituto assicuratore aveva correttamente ritenuto, prescindendo 
dall'infortunio, essere stata la durata normale 
dell'attività svolta dal ricorrente al massimo di tre mesi. 
L'impugnativa doveva essere disattesa anche per quel che 
atteneva al grado dell'invalidità, osservato che l'INSAI, 
fondandosi su accertamenti specialistici circostanziati ed 
approfonditi, senza che si fosse rivelato necessario dar 
seguito alla richiesta di ulteriori provvedimenti probatori, 
aveva chiaramente stabilito essere la capacità lucrativa 
esigibile dall'interessato valutabile all'85 %, nonostante 
i postumi infortunistici. 
 
C.- Tramite il suo rappresentante, F._________ interpone 
al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso 
di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale. 
Protestate spese, chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza 
di un avvocato. In ordine, censura che in sede 
cantonale la causa sia stata trattata da un giudice unico e 
che ci si sia riferiti a giurisprudenza in lingua tedesca. 
Contesta, nel merito, il guadagno assicurato ritenuto dalle 
precedenti istanze nonché il tasso d'invalidità da esse applicato. 
Conclude pertanto postulando che il giudizio impugnato 
sia dichiarato nullo e ritornato al Tribunale cantonale 
per nuova pronunzia collegiale, che il guadagno assicurato 
sia stabilito prendendo a fondamento un importo di 
fr. 53 031.-, pari ad un impiego di nove mesi, e che la 
questione del grado d'invalidità, criticata la valutazione 
operata dall'INSAI, venga nuovamente sottoposta a quest'ultimo 
affinché provveda a rivederla. 
L'Istituto assicuratore domanda che il gravame, in 
quanto ricevibile, sia integralmente respinto. L'UFAS ha 
rinunciato a determinarsi. 
 
D.- Il Tribunale federale delle assicurazioni ha 
indetto un'udienza pubblica, che si è tenuta il 10 ottobre 
2001. 
 
D i r i t t o : 
 
1.- a) In ordine, l'insorgente contesta in primo luogo 
la composizione del Tribunale cantonale delle assicurazioni, 
adducendo che tale Corte avrebbe dovuto statuire collegialmente. 
 
Il ricorso di diritto amministrativo può essere esperito 
per violazione del diritto federale, nozione che comprende 
anche il diritto costituzionale federale ed i principi 
generali di diritto quali quelli della parità di trattamento 
e della proporzionalità. Ne deriva che questo ricorso 
assume il ruolo del ricorso di diritto pubblico per 
quel che concerne la violazione dei diritti costituzionali 
commessa da un'autorità cantonale nelle materie sottoposte 
al controllo del Tribunale federale delle assicurazioni 
quale giudice amministrativo (DTF 121 V 288 consid. 3 e 
sentenze ivi citate). Ritenuta la sussidiarità assoluta del 
ricorso di diritto pubblico, il ricorso di diritto amministrativo 
si sostituisce pertanto a quest'ultimo nella sua 
funzione di protezione dei diritti costituzionali dei cittadini 
(DTF 118 Ib 62 consid. 1b, 132 consid. 1a, 112 Ia 
358 consid. 4a, 110 Ib 257, 110 V 363 consid. 1c, 108 Ib 73 
consid. 1a, 104 Ib 120-121; Auer, La juridiction constitutionnelle 
en Suisse, pag. 122 no. 212; Grisel, Traité de 
droit administratif, tomo II, pag. 908-909; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 
2a ed., pag. 92 segg. e 235). 
 
b) Il diritto delle parti ad una composizione regolare 
del tribunale discende direttamente dall'art. 30 cpv. 1 
Cost. (e in precedenza dall'art. 58 cpv. 1 vCost.), tale 
principio imponendo esigenze di base alla procedura cantonale 
(DTF 124 I 261 consid. 4a, 118 Ia 285 consid. 3d, 117 
Ia 325 consid. 2, 115 V 260 consid. 2a con riferimenti). 
Secondo la giurisprudenza, dev'essere annullato d'ufficio 
un giudizio reso a torto da un giudice unico in una 
vertenza in cui giusta l'ordinamento cantonale è competente 
il tribunale (sentenza inedita 6 luglio 1994 in re F., I 
56/94). 
 
c) L'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le 
cause davanti al Tribunale cantonale ticinese delle assicurazioni 
dispone, concretizzando quanto stabilito dall'art. 
26 lett. c cpv. 2 LOG, che i membri del Tribunale possono 
decidere nella composizione di un giudice unico le cause 
che non pongono questioni di principio o che non sono di 
rilevante importanza. 
Con la riforma legislativa conferente all'autorità 
giudiziaria la possibilità di statuire nella composizione 
di un giudice unico il legislatore cantonale ticinese intendeva, 
prendendo a base il criterio delle cause che non 
pongono questioni di principio o che non sono di rilevante 
importanza, accelerare la definizione delle pratiche. Avuto 
riguardo allo scopo della riforma, esso ha lasciato ad ogni 
singola camera del Tribunale di appello la competenza di 
definire più precisamente i criteri da rispettare. Nel Messaggio 
del 17 febbraio 1998 concernente l'introduzione della 
possibilità, per le Camere della Sezione di diritto pubblico 
del Tribunale di appello, di decidere nella composizione 
di un solo giudice, il Consiglio di Stato ha in particolare 
rilevato che la proposta con la quale si persegue 
lo scopo di disporre di una delega facoltativa della competenza 
a decidere a favore di un solo giudice permette 
quale obiettivo principale di migliorare sensibilmente le 
condizioni in cui ha luogo il giudizio collegiale nei casi 
che realmente meritano di essere esaminati e dibattuti dall'intera 
Camera, sgravata a questo punto dall'obbligo di 
giudicare nella composizione completa anche le liti ritenute 
meno importanti. Infatti, solo alcune decisioni, complesse 
o di principio, giustificano una deliberazione in 
Camera di consiglio, rispettivamente non tutte le decisioni 
meritano approvazione collegiale, fosse anche solo per via 
di circolazione. È stato inoltre rilevato che non tutte le 
Camere della Sezione di diritto pubblico faranno largo uso 
della decisione a giudice unico, in quanto tale soluzione 
sarà soprattutto praticata nelle Camere con entrate molto 
elevate quali il Tribunale cantonale delle assicurazioni e 
il Tribunale cantonale amministrativo. Il Consiglio di Stato 
ticinese ha precisato rendersi conto che la delega facoltativa 
della competenza a decidere a favore di un solo 
giudice poteva apparire relativamente ampia, ma l'ha ritenuta 
necessaria, segnatamente nei casi di routine o di 
scarsa rilevanza. 
Il legislativo ticinese ha approvato la norma sulla 
questione oggetto del presente esame nel tenore proposto 
nel Rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio 
17 aprile 1998. Riferitasi a quanto esposto dall'Esecutivo 
cantonale, la Commissione si era sostanzialmente 
limitata, determinandosi su modifiche puntuali del disegno 
di legge, a esprimere il parere secondo cui meritava di essere 
stralciata, in quanto inutile e ridondante, la seconda 
parte della frase del cpv. 2 dell'art. 26quater LOG, in cui 
si era inizialmente riservata la facoltà per ogni giudice 
di chiedere che la sentenza venisse emessa dalle Camere 
nella loro composizione completa, parere ritenuto nel testo 
finale. 
Vero è che la Commissione della legislazione ha nel 
summenzionato rapporto indicato essere il sistema della 
delega facoltativa comunque riservata ad una ristretta cerchia 
di casi di scarsa rilevanza. Orbene, in questa asserzione 
non può essere ravvisata l'intenzione di volersi scostare 
dalle chiare linee direttrici, come formulate dal 
Consiglio di Stato. Prescindendo dal fatto che l'affermazione 
è riferita all'insieme delle sezioni di diritto pubblico 
del Tribunale d'appello e non specificatamente al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, non se ne capirebbe 
bene la portata dal momento che la Commissione ha 
dato piena adesione al testo presentato dall'esecutivo, il 
quale verteva a snellire la procedura presso esse sezioni e 
segnatamente presso il Tribunale delle assicurazioni. La 
medesima, intesa nel suo senso letterale, apparirebbe tantomeno 
spiegabile quando si ricordi che con l'unica sostanziale 
modifica proposta, quella di sopprimere il surricordato 
passaggio del capoverso 2 dell'art. 26quater LOG, la 
Commissione ha, nei confronti della versione del Consiglio 
di Stato, accresciuto il potere del giudice delegato di 
optare per una decisione monocratica. Da un profilo più 
generale infine, non si vede bene, quantomeno per il Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, che principalmente 
necessitava di misure di alleggerimento, quale sarebbe il 
senso della riforma legislativa, avuto riguardo al fatto 
che nel suo precedente tenore l'art. 2 cpv. 1 della legge 
di procedura già consentiva a detta autorità di statuire 
con giudice unico limitatamente alle cause di minor rilievo. 
 
Nell'ambito della presente lite il Tribunale delle assicurazioni 
del Cantone Ticino è stato invitato da questa 
Corte a determinarsi sull'interpretazione data all'art. 2 
cpv. 1 della legge di procedura in discussione, in particolare 
circa i criteri applicati per decidere quando una causa 
non ponga questioni di principio e quando essa non sia 
di rilevante importanza. Nella sua determinazione del 25 
giugno 2001 la Corte cantonale ha essenzialmente esposto di 
ritenere, nell'ottica degli intenti del legislatore, non 
porre questioni di principio o di rilevante importanza le 
cause nelle quali il tema giuridico è già risolto da consolidata 
giurisprudenza federale, quelle che non presentano 
particolari difficoltà nell'apprezzamento delle prove (ad 
esempio allorché i fatti sono stati chiariti in modo convincente 
dopo una perizia medica) o quelle nelle quali il 
valore di causa è estremamente ridotto. 
Emerge da quanto suesposto che i criteri indicati dal 
Tribunale delle Assicurazioni del Cantone Ticino nella sua 
risposta del 25 giugno 2001 sono conformi all'intenzione 
del legislatore cantonale. Ne deriva essenzialmente che 
l'importanza di una procedura va riferita all'aspetto giuridico 
o istruttorio della medesima, mentre tale importanza 
non può dipendere dal valore della causa né dall'interesse 
che la causa soggettivamente rappresenta per la parte. Giova 
rilevare di transenna, per quanto attiene ai criteri 
adottati, che essi corrispondono in larga misura a quelli 
predisposti dalla, non più vigente, ODCR, per la quale, all'art. 
22 cpv. 2, solo i ricorsi che sollevavano questioni 
difficili di fatto o d'apprezzamento o questioni di diritto 
non elucidate venivano sottoposti alla competenza di un 
collegio di tre giudici. 
Dalle considerazioni che precedono si deduce poi che i 
criteri posti dalla novella legislativa si applicano indistintamente 
a tutte le materie rientranti nell'ambito di 
competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ragione 
per cui alle sentenze con le quali il Tribunale federale 
delle assicurazioni ha da questo profilo discriminato 
certe materie o, meglio, certe tematiche nei confronti di 
altre non deve essere fatto riferimento. 
 
d) Alla luce di quanto suesposto non può essere affermato 
che l'autorità giudiziaria cantonale, statuendo con 
giudizio 29 ottobre 1998 ed esprimendosi dopo essere stata 
invitata da questa Corte a determinarsi sul tema in discussione, 
abbia dato all'art. 2 cpv. 1 della legge di procedura 
in parola un'interpretazione non conforme all'art. 30 
cpv. 1 Cost. e all'art. 6 CEDU. In particolare non è sostenibile 
che in tale disposto di procedura cantonale, il quale 
non espone specifici criteri suscettibili di stabilire 
quali siano le cause di non rilevante importanza, difetti 
la base legale delegante al giudice unico la competenza per 
determinarli. Né può essere affermato che detta norma sia 
lesiva del principio della parità di trattamento in quanto 
disciplinerebbe in modo discriminante la procedura praticata 
dal Tribunale cantonale delle assicurazioni rispetto alla 
soluzione adottata per quel che riguarda le altre sezioni 
di diritto pubblico del Tribunale d'appello. Ne deriva 
che dev'essere disattesa anche la censura secondo la quale 
la norma in discussione sarebbe, nel suo tenore medesimo, 
viziata da arbitrio. 
 
e) In concreto, dal momento che si trattava di calcolare 
il guadagno assicurato e di valutare l'invalidità sulla 
base della giurisprudenza del Tribunale federale delle 
assicurazioni, il caso poteva pertanto essere evaso da un 
giudice unico; né la causa presentava particolari difficoltà 
nell'apprezzamento delle prove. Non si giustificava 
quindi un giudizio reso da una Camera di tre giudici. 
Discende da quanto precede che su questo punto il ricorso 
dev'essere respinto, il giudizio impugnato non essendo 
viziato da un'arbitraria interpretazione e applicazione 
del diritto processuale cantonale. 
2.- Il ricorrente censura altresì, sempre in ordine, 
il fatto che le precedenti autorità si siano richiamate a 
precetti di giurisprudenza in lingua tedesca. A questo proposto, 
il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto 
modo di affermare come, in difetto di norme al riguardo, un 
istante non abbia il diritto di chiedere la traduzione della 
documentazione che lo concerne (RCC 1983 pag. 392 consid. 
1, con riferimento a Marti-Rolli, La liberté de la 
langue en droit suisse, tesi Losanna 1978). A maggior ragione 
ciò deve valere per quanto riguarda la giurisprudenza 
(cfr., nello stesso senso di Marti-Rolli, Viletta, Grundlage 
des Sprachenrechts, tesi Zurigo 1978, pag. 141 segg. e 
Malinverni, La liberté de la langue, in Commentaire de la 
Constitution fédérale de la Confédération suisse, IV, ad 
art. 116 Cost.). 
Discende da quanto precede che anche questa censura 
dev'essere disattesa. 
 
3.- Nel merito, la lite verte innanzitutto sul tema di 
sapere se sia stato correttamente stabilito il guadagno assicurato 
in base al quale venne calcolata la rendita d'invalidità. 
 
 
a) L'art. 15 LAINF dispone che le rendite sono calcolate 
in base al guadagno assicurato (cpv. 1) e che, per il 
calcolo delle stesse, è considerato guadagno assicurato il 
salario riscosso durante l'anno precedente l'infortunio 
(cpv. 2). Ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 LAINF, il Consiglio 
federale emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato 
in circostanze particolari, segnatamente qualora l'assicurato 
sia occupato in modo irregolare. Facendo uso di questa 
delega di competenza normativa, l'esecutivo federale ha 
emanato l'art. 22 cpv. 4 OAINF, il quale disciplina che se 
il rapporto di lavoro non è durato un anno intero, il salario 
ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno 
salario annuo. Nel caso di un'attività temporanea la conversione 
è limitata alla durata prevista. Nella giurisprudenza 
sviluppata in merito a quest'ultimo disposto, il Tribunale 
federale delle assicurazioni ha riconosciuto la conformità 
a legge di tale norma (DTF 118 V 301, 112 V 315; 
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR, n. 
56). 
 
b) Nel caso di specie, l'autorità di ricorso cantonale 
ha correttamente applicato i suesposti principi, rilevando 
a ragione che il ricorrente aveva lavorato durante tre mesi 
nell'anno 1994 e che datore di lavoro e dipendente avevano 
preso le necessarie disposizioni affinché le relazioni contrattuali 
e quelle di permesso di dimora consentissero di 
dedicarsi ad un identico impiego anche nel 1995. Dette 
considerazioni appaiono pertinenti sotto ogni aspetto e non 
danno luogo a censura alcuna. 
Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente 
nulla asserisce che possa rimettere in forse quanto stabilito 
dalle precedenti istanze. In particolare, non è ravvisabile 
in quale modo, come lo asserisce il ricorrente, 
un'assicurazione complementare avesse potuto incidere sul 
guadagno assicurato preso in considerazione, né come il lavoro 
svolto anteriormente all'anno 1994 potesse influire su 
detta entità di calcolo. 
Deriva da quanto precede che anche su questo punto il 
gravame si appalesa infondato. 
 
4.- a) Il ricorrente rimprovera poi all'INSAI di aver 
stabilito in modo errato il grado d'invalidità. A sostegno 
delle proprie censure si limita però ad ipotizzare, senza 
fornire il benché minimo elemento di carattere medicoscientifico 
o economico, che i rilievi richiamati dall'Istituto 
assicuratore sarebbero poco attendibili, oppure che 
egli avrebbe subito un graduale e importante peggioramento 
della sua capacità lavorativa. Conclude che tale fattispecie 
dovrebbe dar luogo ad una revisione della rendita da 
parte dell'INSAI. 
 
b) Nell'impugnato giudizio la precedente istanza ha 
debitamente rammentato che ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 
LAINF è considerato invalido chi è presumibilmente alterato 
nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un 
periodo rilevante. Essa ha pure esposto i principi di giurisprudenza 
sviluppati in questo contesto e li ha applicati 
in modo pertinente al caso di specie. 
F._________, a seguito dell'infortunio occorsogli in 
data 16 ottobre 1995, ha riportato fratture plurime. Egli è 
stato esaminato dai medici di circondario dell'INSAI, in un 
primo tempo dal dott. K._________ in data 19 febbraio 1996 
ed in secondo luogo dal dott. C._________ il 4 aprile 1996. 
L'assicurato è poi stato visitato dal dott. P._________, e, 
durante il periodo dal 13 al 27 novembre 1996, ha 
soggiornato presso la Clinica X._________. Una visita 
medica di chiusura è stata eseguita dal summenzionato dott. 
C._________ in data 4 febbraio 1997. Il 27 marzo 1997, 
l'assicurato, unitamente al suo datore di lavoro, è stato 
sentito dall'ispettore dell'INSAI, il quale ha valutato 
l'incapacità lavorativa attorno al 10-15 %, ritenendo che 
l'interessato potesse continuare ad esercitare l'attività 
di minatore con un leggero discapito di rendimento. Questo 
parere ha ottenuto il benestare dell'anzidetto medico di 
circondario. Ravvisata un'apparente contraddizione fra 
diversi atti all'inserto, anche il Tribunale cantonale si è 
rivolto al dott. C._________, il quale ha confermato il suo 
punto di vista in un circostanziato parere espresso in un 
referto del 2 ottobre 1998. 
Le surricordate indagini permettevano senz'altro di 
determinare chiaramente la residua capacità lavorativa dell'infortunato 
e di dedurne un'incapacità di guadagno del 
15 %. Il ricorrente, anche con il gravame interposto in 
questa sede, pretende di aver diritto ad una rendita d'invalidità 
di grado maggiore senza addurre qualsiasi riscontro 
oggettivo. Le sue censure, con le quali nulla fa valere 
che possa inficiare il parere delle precedenti istanze, non 
sono pertanto suscettibili di sovvertire le convincenti 
conclusioni cui sono giunti l'INSAI ed il Tribunale cantonale. 
Ne deriva che il grado d'invalidità dell'assicurato è 
stato valutato in modo corretto e che anche da questo profilo 
il giudizio impugnato merita conferma. 
 
5.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso 
dev'essere respinto. 
 
6.- La procedura è gratuita (art. 134 OG). Il ricorrente 
ha implicitamente domandato la concessione del gratuito 
patrocinio. 
A norma di legge (art. 152 OG) e secondo la giurisprudenza, 
i presupposti per la concessione dell'assistenza 
giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si 
trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover 
avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è 
necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a e 
372 consid. 5b, ambedue con riferimenti). Ora, a prescindere 
dal quesito di sapere se il ricorrente si trovi nel bisogno, 
non può essere asserito che le sue conclusioni riguardanti 
l'addebito relativo alla composizione della Corte 
di prima istanza (consid. 1) dovessero avere senz'altro esito 
sfavorevole. Tuttavia, trattandosi di un tema che il 
Tribunale federale delle assicurazioni esamina d'ufficio, 
l'intervento di un patrocinatore non si sarebbe comunque 
giustificato nel caso di specie. Viceversa, per quel che 
concerne le censure di merito, attinenti al guadagno assicurato 
ed al grado d'invalidità, le conclusioni del ricorrente 
risultavano sprovviste di ogni probabilità di esito 
favorevole, per cui la richiesta di gratuito patrocinio 
dev'essere respinta per tale motivo, i requisiti posti 
dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 135 OG non 
apparendo adempiuti in concreto (RAMI 1994 n. U 184 pag. 78 
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 119 Ia 253 
consid. 3b e sentenza 14 settembre 2001 in re M., I 
616/00). Infine, nella misura in cui la concessione del 
gratuito patrocinio fosse stata richiesta per l'intervento 
di N._________, la stessa dev'essere negata in quanto il 
rappresentante dell'insorgente non poteva assumerne gli 
interessi in qualità di avvocato. In tali circostanze la 
richiesta di gratuito patrocinio va quindi respinta. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. La domanda di gratuito patrocinio è respinta. 
 
III. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 10 ottobre 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della Ia Camera : 
 
 
 
 
Il Cancelliere :