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[AZA 7] 
U 17/99 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Schäuble, cancelliere 
 
 
Sentenza dell'11 giugno 2001 
 
nella causa 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
M._________, Italia, opponente, rappresentato dal Patronato INCA, Rebgasse 1, 4005 Basilea 5, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano 
 
 
F a t t i : 
 
A.- L'11 ottobre 1996, M._________, nato nel 1937, allora magazziniere alle dipendenze della ditta A._________ SA di C._________, rimase vittima di un infortunio non professionale: scivolato sulle scale di casa, riportò una contusione alla regione lombosacrale. Indagini eseguite il successivo 21 ottobre consentirono l'accertamento di un'ernia discale in corrispondenza dello spazio intersomatico compreso tra L4 e L5. 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni di legge. 
Mediante decisione 14 agosto 1998, l'INSAI dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità del 33,33% dal 1° agosto 1998 e di un'indennità per menomazione all'integrità del 5%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, il 7 settembre 1998. 
 
B.- Assistito dal Patronato INCA di Bellinzona, M._________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita d'invalidità del 40% e la concessione di un'adeguata indennità per ripetibili. 
Per giudizio 23 novembre 1998 l'autorità giudiziaria cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del 40%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 600.-. 
 
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di stabilire il tasso d'invalidità al 33,33%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa. 
 
L'assicurato, sempre tramite il Patronato INCA, postula la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. Il primo giudice ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati nel rapporto 1° aprile 1998 del dott. K._________, medico di circondario dell'INSAI, la Corte cantonale ha considerato che l'assicurato, a dipendenza dei postumi dell'infortunio occorsogli l'11 ottobre 1996, non era più in grado di continuare l'attività di magazziniere esercitata prima dell'evento stesso. Come l'istituto assicuratore, l'autorità giudiziaria di primo grado ha però ritenuto l'interessato abile al lavoro in misura completa in attività sostitutive leggere compatibili con lo stato di salute. Su questi punti, del resto incontestati, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato. 
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg. 
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. 
 
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato. 
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 41'239.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1998, a fr. 53'649.- (fr. 4'268.- : 40 x 41,9 x 12) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. 
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 61'490.- annui) non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto a una rendita calcolata in base a un grado di invalidità del 33,33% merita di essere ristabilita. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio querelato 23 novembre 1998 essendo annullato. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 11 giugno 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
 
 
 
 
Il Cancelliere :