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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
K 67/03 
 
Sentenza dell'11 ottobre 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
S.________, 1940, ricorrente, 
 
contro 
 
CSS Assicurazione, Rösslimattstrasse 40, 6005 Lucerna, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 5 maggio 2003) 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
S.________, nata nel 1940, è assicurata contro le malattie presso la CSS Assicurazione, dove la sua polizza prevede la copertura obbligatoria per le cure medico-sanitarie, nonché alcune assicurazioni complementari, 
il 19 febbraio 2002 l'assicuratrice ha promosso una procedura esecutiva nei confronti di S.________ per uno scoperto di fr. 1009.30, pari a partecipazioni dovute per il periodo dal 20 settembre 2000 al 16 ottobre 2001, oltre spese, 
l'opposizione interposta dall'interessata al precetto esecutivo è stata rigettata dalla CSS con decisione 8 marzo 2002, intimata l'11 marzo successivo, 
il 22 aprile 2002 l'assicurata si è opposta alla decisione, richiamandosi all'assicurazione complementare stipulata che le garantiva la copertura integrale della partecipazione alle spese per la cura medica e i medicamenti, 
mediante provvedimento 7 giugno 2002 la CSS non è entrata nel merito dell'opposizione, in quanto ritenuta tardiva, 
sostenendo di aver agito in tempo utile, S.________ ha deferito quest'ultima decisione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, facendo valere, oltre all'intempestività dell'atto impugnato, di non essere tenuta al pagamento delle partecipazioni ai costi, perché integralmente coperte dalle assicurazioni complementari appositamente stipulate, 
con giudizio 5 maggio 2003 la Corte cantonale ha respinto il ricorso e confermato l'operato dell'assicuratrice, 
S.________ produce ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in sostanza, l'annullamento del giudizio cantonale, rispettivamente della decisione su opposizione 7 giugno 2002, asseritamente emanata fuori tempo utile, nonché il mantenimento dell'opposizione al precetto esecutivo litigioso, 
 
la ricorrente, che oltre a ciò presenta numerose altre richieste, sostiene, come già in sede cantonale, di essersi tempestivamente opposta alla decisione iniziale 8 marzo 2002, 
la CSS, con protesta di spese e ripetibili, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, divisione malattia e infortuni, dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio federale della sanità pubblica, ha rinunciato a determinarsi, 
questa Corte, nell'ambito della presente procedura, può pronunciarsi unicamente sull'oggetto della lite determinata dal provvedimento su opposizione 7 giugno 2002, vale a dire sulla questione di sapere se è a giusta ragione o meno che l'assicuratrice abbia considerato tardiva l'opposizione della ricorrente avverso la decisione iniziale 8 marzo 2002, 
ogni ulteriore richiesta dell'interessata è improponibile in questa sede, 
con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione malattie, 
nel caso in esame - nel quale, come appena detto, la controversia verte sulla sola tempestività dell'opposizione interposta avverso la decisione amministrativa 8 marzo 2002 - si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimento), 
nel querelato giudizio, cui si rinvia, è stato enunciato in modo corretto che, giusta l'art. 85 cpv. 1 LAMal, nel tenore applicabile, in vigore fino al 31 dicembre 2002, le decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso l'assicuratore che le ha notificate, 
pure esattamente l'autorità cantonale ha ricordato che, contrariamente a ciò che vale nell'assicurazione infortuni (cfr. DTF 126 V 119 e segg.), il termine previsto dalla predetta norma non può in alcun modo essere sospeso (DTF 123 V 129 consid. 1b), 
nella fattispecie, la decisione iniziale della CSS è stata ricevuta dalla ricorrente, per sua stessa ammissione, l'11 marzo 2002, 
pacifico è inoltre che l'interessata si è opposta a tale provvedimento soltanto il 22 aprile successivo, quando ormai il termine di 30 giorni di cui all'art. 85 cpv. 1 LAMal era manifestamente già scaduto, 
l'insorgente non ha fatto valere, né innanzi all'autorità cantonale, come giustamente rilevato dai primi giudici, né in sede di procedura federale, validi motivi idonei a giustificare la restituzione del termine inosservato, 
l'assicuratrice opponente a ragione non è quindi entrata nel merito dell'opposizione interposta dall'assicurata avverso il provvedimento formale 8 marzo 2002, considerandola come tardiva, 
per quanto concerne poi le censure sollevate dalla ricorrente in merito alla tempestività della decisione su opposizione in lite, la precedente istanza, richiamandosi a dottrina e giurisprudenza, ha rettamente disatteso gli argomenti in proposito fatti valere dall'interessata, evidenziando in particolare come il termine di cui all'art. 80 cpv. 1 LAMal - anch'esso nel tenore applicabile, in vigore fino al 31 dicembre 2002 -, secondo il quale se l'assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato, non fosse un termine perentorio bensì d'ordine, 
anche a tale esposizione può essere prestata adesione, non senza tuttavia soggiungere che il disposto legale in questione si riferisce alla decisione iniziale, relativamente al provvedimento su opposizione assumendo esso per contro solo valore indicativo (sentenza del 29 marzo 1999 in re O., K 155/97; cfr. pure DTF 125 V 188 e segg., secondo cui in assenza di una disposizione speciale sul termine entro il quale l'assicuratore contro le malattie deve statuire sull'opposizione, occorre richiamare i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di ritardata giustizia, ipotesi questa manifestamente non realizzatasi nella fattispecie in esame), 
in simili circostanze il ricorso dev'essere respinto e la pronuncia di primo grado confermata, 
non vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative, bensì su una questione processuale, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario), 
giusta l'art. 159 cpv. 2 OG, in relazione con l'art. 135 OG, nelle procedure di ricorso di diritto amministrativo davanti a questa Corte, nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico, 
ciò vale anche per gli assicuratori malattia (DTF 118 V 169 consid. 7; cfr. pure DTF 126 V 150 consid. 4a), 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima. 
3. 
Non si assegnano ripetibili. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 11 ottobre 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: