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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_827/2013  
   
   
 
 
Decreto dell'11 dicembre 2013 
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice dell'istruzione, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ufficio presidenziale del Gran Consiglio del Cantone Ticino, Residenza governativa, Piazza governo, 6501 Bellinzona,  
rappresentato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Diritti politici, 
 
ricorso contro lo scritto del 1° ottobre 2013 dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con scritto del 1° ottobre 2013 l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio del Cantone Ticino ha respinto una richiesta di A.________, tendente a ottenere tutte le informazioni e la documentazione inviate ai singoli membri delle Commissioni parlamentari e dell'Ufficio presidenziale; 
che il richiedente ha impugnato questo scritto con ricorsi presentati contemporaneamente al Gran Consiglio, al Tribunale cantonale amministrativo e al Tribunale federale; 
che, invitata a esprimersi al riguardo, con osservazioni del 2 dicembre 2013 la Corte cantonale ha trasmesso al Tribunale federale la sentenza da essa emanata il 21 novembre precedente, nella quale ha dichiarato inammissibile il gravame, poiché lo scritto litigioso dev'essere contestato dinnanzi al Gran Consiglio, del resto già adito dall'insorgente; 
 
che, invitato a pronunciarsi in merito, con lettera del 9 dicembre 2013 il ricorrente dichiara di ritirare il ricorso; 
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie; 
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); 
che, viste le particolarità della fattispecie e la mancata indicazione dei rimedi giuridici nella decisione impugnata (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), si giustifica di rinunciare a prelevare spese processuali; 
 
 
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:  
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 dicembre 2013 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice dell'istruzione:              Il Cancelliere: 
 
Eusebio                     Crameri