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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.53/2007 /viz 
 
Sentenza del 12 febbraio 2007 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Zünd, Mathys, 
cancelliera Ortolano. 
 
Parti 
A.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso per cassazione contro la sentenza emanata il 
18 dicembre 2006 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Visto: 
la sentenza del 18 dicembre 2006 della Corte dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con la quale veniva respinta, per quanto ricevibile, l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ in relazione al decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore pubblico il 2 maggio 2006, nell'ambito del procedimento penale dipendente dalla sua denuncia del 13/14 marzo 2006 contro B.B.________, C.B.________, D.D.________ e E.D.________, per titolo di lesioni colpose, appropriazione indebita, danneggiamento, diffamazione, ingiuria e violazione di domicilio; 
il ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'ultima istanza cantonale, inviato da A.________ al Tribunale federale in data 31 gennaio 2007. 
 
Considerando: 
che il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), 
che, nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data, 
che, poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimangono applicabili gli art. 268 e segg. della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP; RS 312.0) relativi al ricorso per cassazione, 
che giusta l'art. 272 cpv. 1 PP il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione, 
che secondo l'art. 34 cpv. 2 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110) in materia penale i termini stabiliti dalla legge non sono sospesi, 
che nel suo gravame il ricorrente dichiara di aver ritirato l'invio raccomandato della sentenza impugnata il 21 dicembre 2006 (ricorso pag. 3), 
che di conseguenza la decorrenza del termine per interporre ricorso per cassazione iniziava il 22 dicembre 2006 e scadeva il 22 gennaio 2007 (v. art. 1 della legge federale del 21 giugno 1963 sulla decorrenza dei termini in giorno di sabato; RS 173.110.3), 
che l'insorgente ha spedito il proprio gravame il 31 gennaio 2007 (data del timbro postale), per cui il suo ricorso risulta tardivo e dunque inammissibile, 
che la domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, dato che il ricorso, essendo tardivo, era privo di possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG), 
che le spese vanno pertanto poste a carico del ricorrente soccombente (art. 278 cpv. 1 PP), 
e che si tiene tuttavia conto della situazione dell'insorgente fissando una tassa di giustizia ridotta (art. 153a cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 12 febbraio 2007 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: