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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.76/2004 /col 
 
Sentenza del 12 marzo 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Aeschlimann, Féraud, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 8, 9, 29, 30 e 32 Cost., art. 6 CEDU e art. 14 Patto ONU II (procedimento penale), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 16 gennaio 2004 del Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Contro il dott. A.________, medico-psichiatra, titolare di uno studio medico e responsabile di tre cliniche nel Cantone Ticino, è stato aperto nel 1998 un procedimento penale per truffa e falsità in documenti. Arrestato il 1° dicembre 1998, A.________ è stato scarcerato il 24 dicembre 1999 in seguito a un accordo con la parte civile Federazione Ticinese degli Assicuratori Malattia sulla base di un risarcimento complessivo di 10 milioni di franchi. Egli è accusato di aver illecitamente agito ai danni di casse malati, assicurazioni sociali, case farmaceutiche e pazienti, segnatamente per aver fatturato ricoveri di persone che non erano degenti negli istituti di cura o che ancora non vi erano stati accolti o che ne erano già stati dimessi e per aver fatturato nell'ambito di trattamenti ambulatoriali prestazioni mediche mai eseguite. Il periodo di indagine, tenuto conto del termine decennale di prescrizione per i reati ipotizzati, era stato fatto decorrere dal 1° dicembre 1988. 
B. 
Con istanza del 17 aprile 2001 l'inquisito aveva chiesto la congiunzione del suo procedimento con quelli diretti contro il personale dirigente medico e amministrativo, coinvolto nel procedimento per avere per lo meno accettato e messo in atto le sue direttive. Il procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha respinto l'istanza, decisione confermata dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR). Con sentenza del 14 marzo 2002 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso sottopostogli dall'istante avverso questa pronunzia (causa 1P.96/2002). 
Il Tribunale federale, mediante giudizi del 2 aprile 2003, ha poi dichiarato inammissibile un ulteriore ricorso dell'accusato concernente il rifiuto di assumere complementi di prova (causa 1P.156/2003) e un ricorso contro la reiezione di una domanda di effetto sospensivo presentata nell'ambito del deposito degli atti (causa 1P.172/2003). 
C. 
Il 28 maggio 2003 il PP ha decretato la chiusura dell'istruzione formale. Con lettera del 9 gennaio 2004 l'accusato gli ha chiesto di esprimersi sui motivi delle sue scelte e strategie istruttorie, su un'asserita lesione del diritto alla parità di trattamento, del diritto di essere sentito, del diritto a una difesa efficace e a un equo processo, visto che nei confronti degli altri inquisiti l'inchiesta non sarebbe ancora stata conclusa. Il PP, con scritto del 12 gennaio 2004, ha rilevato che il quesito della disgiunzione dei procedimenti è stato deciso definitivamente e che le ulteriori valutazioni di natura giuridica erano state esaminate in una decisione (del 2 settembre 2003) dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP). Il GIAR, adito dall'istante, con decisione del 16 gennaio 2004 ha dichiarato il gravame irricevibile, ritenendolo ai limiti dell'abuso di diritto, considerato che la criticata risposta del PP non costituisce una decisione impugnabile, la stessa limitandosi a rimandare a precedenti decisioni cresciute in giudicato. 
D. 
A.________ impugna la decisione del GIAR con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di concedere al gravame l'effetto sospensivo. Fa valere una violazione degli art. 8, 9, 29, 30, 32 Cost. e degli art. 6 CEDU e 14 Patto ONU II. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 II 453 consid. 2). 
1.2 Come noto al ricorrente, la decisione del GIAR, quale ultima istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI), non pone fine alla procedura: essa concerne infatti solo una fase del procedimento penale aperto nei suoi confronti e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo, costituendo pertanto una decisione incidentale (DTF 120 Ia 260 consid. 2b, 117 Ia 247 consid. 1, 116 Ia 177 consid. 2a). 
1.3 In questo caso, secondo l'art. 87 OG (in vigore dal 1° marzo 2000 con un nuovo tenore), non trattandosi di decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2); se il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima pronunzia non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 128 I 215 consid. 2, 127 I 92 consid. 1c). 
1.4 Il ricorrente fa valere che la decisione impugnata gli causerebbe un pregiudizio giuridico irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG, poiché si sarebbe in presenza di un'insanabile violazione del suo diritto di essere sentito, visto che le decisioni cantonali non sarebbero sufficientemente motivate: le autorità cantonali non si sarebbero infatti espresse sui motivi per cui nei suoi confronti prossimamente sarà emanato l'atto d'accusa, mentre nei confronti degli altri inquisiti il procedimento sarebbe fermo da anni. Ciò, oltre a costituire un diniego di giustizia materiale per aver dichiarato a torto irricevibile la sua richiesta, pregiudicherebbe il suo diritto a una difesa efficace, a un equo processo e alla parità di trattamento. 
1.5 Queste ultime critiche erano già state sollevate dal ricorrente nell'ambito del gravame diretto contro il rifiuto di congiungere i procedimenti penali. Come noto al ricorrente (causa 1P.96/2002, consid. 2.1 e 2.2), tali nocumenti non comportano un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente. Un prolungamento della durata della vertenza o un aumento dei suoi costi comporta solo pregiudizi fattuali e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c), la stessa conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale: così, ad esempio, un atto d'accusa, con cui una persona viene deferita alla Corte di merito perché la giudichi, non è considerato decisione incidentale arrecante danno irreparabile (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in fine; causa 1P.359/2000, sentenza del 28 giugno 2000, consid. 1b). 
Del resto, il ricorrente nemmeno tenta di spiegare perché, in sede di dibattimento, il giudice del merito non potrebbe esaminare l'asserita lesione dei suoi diritti costituzionali, segnatamente quella della parità di trattamento e di un equo processo. Inoltre, come noto al ricorrente, queste censure potranno essere esaminate, se del caso, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico contro un'eventuale decisione cantonale di condanna di ultima istanza (causa 1P.96/2002, consid. 2.2; DTF 128 I 215 consid. 2.1. e 2.2). 
1.6 Le censure sono inammissibili anche per un ulteriore motivo. Limitandosi ad addurre che gli sfuggirebbero i motivi delle scelte e delle strategie adottate dal PP, in realtà il ricorrente critica la prevista emanazione dell'atto di accusa nei suoi confronti; siffatte critiche, premature, devono, se del caso, essere proposte dinanzi alle competenti autorità cantonali (cfr. art. 201 CPP/TI). In quanto il ricorrente fa valere che con decisione del 2 settembre 2003 la CRP aveva parzialmente accolto un suo ricorso, riconoscendo solo una lesione del principio accusatorio, occorre osservare che quella decisione esula dal presente giudizio. 
1.7 Si può in ogni modo aggiungere che il ricorrente non dimostra l'arbitrarietà della contestata decisione. Quando l'ultima autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Ora, il ricorrente fa valere, manifestamente a torto, un diniego di giustizia formale per carenza di motivazione del criticato giudizio: il GIAR, rilevando che la risposta del PP non costituiva una decisione formale impugnabile, perché rimandava a precedenti decisioni (anche di altre autorità) cresciute in giudicato, ha spiegato infatti i motivi posti a fondamento della sua decisione di irricevibilità. 
2. 
Ne segue che il ricorso, prolisso e ripetitivo, dev'essere dichiarato inammissibile. 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino. 
Losanna, 12 marzo 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: