Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_519/2009 
 
Sentenza del 12 aprile 2010 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Escher, Marazzi, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Andrea Molino, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 luglio 2009 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Fatti: 
 
A. 
La B.________ SA ha fatto spiccare un precetto esecutivo 13 ottobre 2008 nei confronti di A.________ per l'incasso di fr. 1'543'100.-- oltre interessi. Quale titolo di credito ha segnatamente indicato un documento denominato "Transfer shares del 10.6.2008 (pari al controvalore di Eur 1'000'000.-- al cambio di 1 Eur = 1.54310 CHF al 10 ottobre 2008)". A.________ ha fatto opposizione al precetto esecutivo. 
 
B. 
Il Pretore del distretto di Lugano ha - con sentenza 5 maggio 2009 - respinto la domanda di rigetto dell'opposizione presentata dal creditore procedente. Il giudice di prime cure ha reputato pretestuosa la domanda di estromissione delle traduzioni in italiano che la B.________ha prodotto unicamente in sede di contraddittorio e ha ritenuto che la documentazione agli atti costituiva di per sé un riconoscimento di debito, ma ha nondimeno respinto l'istanza, perché il tasso di cambio valido al 10 giugno 2008 non era stato documentato e non avrebbe potuto essere considerato un fatto notorio. 
 
C. 
Con sentenza 10 luglio 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un appello della B.________e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da A.________ limitatamente a fr. 1'517'500.--. La Corte cantonale ha confermato che la documentazione prodotta dall'istante costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione e ha indicato che in base alla recente giurisprudenza del Tribunale federale il tasso di conversione in moneta svizzera del credito in valuta estera posto in esecuzione dev'essere considerato un fatto notorio. I giudici cantonali hanno inoltre ritenuto che la domanda di esecuzione risaliva a venerdì 10 ottobre 2008, visto che il precetto esecutivo è stato spiccato lunedì 13 ottobre 2008, e hanno applicato il tasso di cambio Euro/CHF di 1,5175 risultante dal sito www.fxtop.com per tale data all'importo di Euro 1'000'000.-- preteso dal creditore procedente. 
 
D. 
Con ricorso in materia civile del 7 agosto 2009 A.________ chiede al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, la riforma della sentenza cantonale nel senso che l'appello sia completamente respinto. Narrati e completati i fatti, il ricorrente lamenta una violazione degli art. 29 Cost., 8 CC, 82 cpv. 1 LEF e 21 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della LEF (LALEF). Sostiene che nella fattispecie mancherebbe un qualsiasi riscontro oggettivo in merito al momento in cui dev'essere effettuata la conversione in franchi svizzeri del credito posto in esecuzione, atteso che il creditore non ha provato che il 10 ottobre 2008 corrisponde alla data della domanda di esecuzione. Il ricorrente afferma altresì che i documenti in inglese dovrebbero essere esclusi dall'incarto, perché la loro traduzione è unicamente stata prodotta all'udienza di contraddittorio, circostanza che gli avrebbe impedito una verifica e di "organizzare adeguatamente la propria difesa". 
 
Con decreto dell'8 settembre 2009 la Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al rimedio. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 La sentenza impugnata, emanata in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione, costituisce una decisione finale nel senso dell'art. 90 LTF (DTF 134 III 141 consid. 2) ed è stata pronunciata dall'autorità di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa con un valore di lite manifestamente superiore al minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Il presente gravame si rivela pertanto in linea di principio ammissibile. 
 
1.2 Il Tribunale federale fonda la propria sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) ed esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2, con rinvii). L'accertamento dei fatti può essere censurato unicamente se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF oppure in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1 LTF); quest'ultima definizione corrisponde a quella di arbitrio (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura a sua volta una violazione del diritto (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39). Poiché il divieto d'arbitrio rientra fra i diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua violazione va espressamente sollevata e motivata nei predetti termini qualificati (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 638 consid. 2 pag. 639). 
 
2. 
2.1 La Corte cantonale ha richiamato la DTF 135 III 88 e, cambiando la sua giurisprudenza, ha ritenuto che il tasso di conversione della moneta estera dev'essere considerato un fatto notorio. Essa ha quindi convertito il credito utilizzando il tasso risultante dal sito www.fxtop.com per il 10 ottobre 2008, data indicata dal creditore procedente nella sua istanza di rigetto dell'opposizione e che i Giudici cantonali hanno ritenuto essere quella della domanda di esecuzione, atteso che l'Ufficio di esecuzione ha spiccato il precetto esecutivo lunedì 13 ottobre 2008. 
 
2.2 Il ricorrente lamenta che il creditore procedente non avrebbe né affermato né provato che la domanda di esecuzione risalga effettivamente al 10 ottobre 2008 e non a qualche giorno prima o a sabato 11 ottobre 2008. Per tale motivo ritiene la decisione impugnata lesiva degli art. 8 CC e 82 LEF. 
 
2.3 La conversione dell'ammontare del credito in valuta legale svizzera di cui all'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF si effettua al corso delle divise del giorno della domanda di esecuzione e il tasso di cambio è un fatto notorio che non deve essere provato dal creditore (DTF 135 III 88 consid. 4.1). In concreto il ricorrente non contesta quanto precede, ma critica l'accertamento della data determinante per la conversione effettuata dalla Corte cantonale, con un'argomentazione che si rivela nel caso in esame del tutto pretestuosa, atteso che il tasso di venerdì 10 ottobre 2008 era il più basso della settimana, che il tasso di sabato e di domenica corrisponde a quello di venerdì e che lunedì 13 ottobre 2008 il tasso di conversione era nuovamente più alto di quello utilizzato dalla Corte cantonale (v. oltre al sito www.fxtop.com pure quello ufficiale della Banca centrale europea http://sdw.ecb.europa.eu). Ne segue che, anche qualora l'accertamento della Corte cantonale fosse errato e la domanda di esecuzione non sia di venerdì 10 ottobre 2008, ma risalga a qualche giorno prima o addirittura al giorno in cui è stato emesso il precetto esecutivo, il ricorrente non sarebbe affatto gravato da tale errore. In queste circostanze la censura si rivela inammissibile (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF). 
 
3. 
3.1 Il ricorrente cita l'art. 21 cpv. 2 LALEF e lamenta una violazione dell'art. 29 Cost. e dell'art. 82 LEF, perché il creditore procedente ha prodotto la traduzione dei documenti in lingua inglese unicamente all'udienza innanzi al Pretore. Afferma che tale fatto non gli avrebbe permesso di organizzare la propria difesa e avrebbe dovuto comportare il rinvio dell'udienza (che non poteva essere accordato in ragione del principio della celerità) o l'estromissione dei documenti tradotti dagli atti. Sempre a mente del ricorrente se tali documenti fossero stati esclusi dall'incarto vi sarebbero unicamente rimasti il precetto esecutivo e la procura, che da soli non permettono di pronunciare il rigetto provvisorio dell'opposizione. 
 
3.2 Tale argomentazione si rivela inammissibile, perché non è diretta contro la decisione dell'ultima istanza cantonale, ma riguarda la procedura innanzi al Pretore (art. 75 cpv. 1 LTF). La lamentata impossibilità di "organizzare adeguatamente la propria difesa" con l'asserita violazione del diritto di essere sentito sarebbe infatti intervenuta innanzi al giudice di primo grado e il ricorrente ha omesso di invocarla nella sua risposta all'appello, motivo per cui il supremo Tribunale cantonale non ha trattato la questione. È vero che il qui ricorrente non aveva potuto impugnare la sentenza pretorile, perché era risultato vincente innanzi a tale giudice. Con le determinazioni a un rimedio la parte convenuta in ricorso deve però sollevare quegli argomenti che, nonostante la fondatezza delle censure ricorsuali sollevate, impongono all'autorità di ricorso di non accogliere le conclusioni avversarie (sentenza 5P.348/1991 del 7 maggio 1992 consid. 4). 
 
A prescindere da quanto precede e a titolo del tutto sussidiario giova rilevare che il creditore procedente ha agito in modo conforme all'art. 20 cpv. 2 LALEF: tale norma recita che all'udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta. Il ricorrente, che cita l'art. 21 LALEF, non spende invece una parola per dimostrare che questa norma non possa essere applicata a una procedura di rigetto dell'opposizione come quella in esame o sia stata applicata in modo arbitrario, motivo per cui il rimedio si rivela anche insufficientemente motivato. 
 
4. 
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non è stata invitata a pronunciarsi sul ricorso e la cui opposizione alla domanda di effetto sospensivo è rimasta senza successo. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 12 aprile 2010 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Hohl Piatti