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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
   
   
   
 
 
       {T 0/2} 
 
       8C_382/2014  
 
 
Sentenza del 12 giugno 2014  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Leuzinger, Presidente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, viale Officina 6, 6500 Bellinzona,  
opponente. 
 
Oggetto 
Assistenza sociale, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 aprile 2014. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 16 maggio 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 9 aprile 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
lo scritto del 20 maggio 2014 con cui, per ordine della Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio, 
la mancata reazione del ricorrente a questa comunicazione, 
 
 
considerando:  
che con il ricorso in materia di diritto pubblico può essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti costituzionali dei cittadini, 
che, salvo per i casi citati dall'art. 95 LTF, non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale su cui si basa pacificamente la decisione impugnata, 
che è tuttavia possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità precedente comporti una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.; DTF 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg. e riferimenti), 
che in questo caso le esigenze poste alla motivazione del ricorso sono particolarmente rigorose (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 396 consid. 3.1 pag. 399; 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31), 
che nella presente fattispecie, il ricorrente non spiega in modo chiaro e circostanziato (DTF 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88; 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246) in quale misura l'argomentazione della Corte cantonale - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - risulterebbe insostenibile (cfr. DTF 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133; 133 II 257 consid. 5.1 pag. 260 seg.; 133 III 393 consid. 6 pag. 397), 
che addirittura il ricorso nemmeno si confronta minimamente con le motivazioni del giudice di prime cure, il quale ha ampiamente spiegato, sulla base delle conclusioni del rapporto della Commissione dei periti dentisti e in assenza di documentazione specialistica di senso contrario, l'impossibilità di assumere le spese esposte dal curante nel preventivo del 9 aprile 2013, 
che in mancanza di una motivazione che soddisfi le esigenze formali minime, il ricorso sfugge a un esame di merito, 
che a tale conclusione nulla muterebbe la non meglio specificata trasmissione di "altra documentazione", preannunciata nel ricorso, anche perché l'insorgente non può di massima addurre nuovi fatti e nuovi mezzi di prova davanti al Tribunale federale (art. 99 cpv. 1 LTF), 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile, 
che, viste le circostanze del caso, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 12 giugno 2014 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Leuzinger 
 
Il Cancelliere: Grisanti