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[AZA 7] 
U 162/01 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Leuzinger e Kernen; Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza del 12 luglio 2001 
 
nella causa 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6006 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
S._________, Italia, opponente, rappresentato dall'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese OCST, Via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano 
 
F a t t i : 
 
A.- S._________, nato nel 1943, era occupato quale pittore presso la ditta C._________. In data 30 gennaio 1998 egli riportò, sul posto di lavoro, un trauma all'occhio sinistro (contusione bulbare con lussazione lenticolare ed emorragia nel corpo vitreo) a seguito del quale ne ha quasi totalmente perso l'acuità visiva. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), presso il quale l'interessato era assicurato, assunse il caso e corrispose regolarmente le prestazioni di legge. Nel corso del mese di dicembre 1998 l'interessato è stato visitato presso l'Ospedale X._________, i cui specialisti - dopo aver rilevato un visus all'occhio infortunato di 0.1 - hanno affermato che il caso doveva essere ritenuto ormai stabilizzato, in assenza di ulteriori misure terapeutiche per migliorare la vista. 
Con decisione 23 luglio 1999 l'INSAI ha assegnato ad S._________ un'indennità per menomazione dell'integrità del 25 % e riconosciuto una rendita temporanea degressiva del 20 % dal 1° maggio 1999 e del 10 % dal 1° maggio 2000 fino al 30 aprile 2001. Detto provvedimento è stato confermato per decisione su opposizione del 16 settembre 1999. 
 
B.- Patrocinato dall'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST) di Mendrisio, S._________ è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, al quale chiedeva in sostanza che l'INSAI venisse condannato a versargli una rendita permanente pari ad un grado d'invalidità del 50 %. Fondava le proprie censure su un parere medico espresso dal dott. L._________, come pure sulle dichiarazioni della summenzionata ditta, la quale aveva disdetto il rapporto di lavoro a contare dal 30 settembre 1999 in quanto le condizioni fisiche del dipendente non gli permettevano più di svolgere l'attività di pittore. Postulava altresì che l'autorità adita avesse ad ordinare l'allestimento di una perizia medica giudiziaria. 
Con giudizio del 27 marzo 2001 la Corte cantonale ha parzialmente accolto il gravame, ritenendo che il ricorrente aveva diritto ad una rendita d'invalidità permanente del 20 % a far tempo dal 1° maggio 1999. Essa si è fondata in particolare su un referto di perizia giudiziaria 6 novembre 2000, di cui aveva incaricato il PD dott. S._________, specialista FMH in oftalmologia, nonché su dichiarazioni dell'ex datore di lavoro dell'assicurato (verbale di udienza del 27 marzo 2000). Ha ritenuto che, a causa dell'importante perdita della facoltà visiva all'occhio sinistro, l'attività di pittore esercitata in precedenza era stata parzialmente compromessa, al punto che lo scontato adattamento per assuefazione non si sarebbe potuto realizzare. 
C.- L'INSAI interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con il quale chiede l'annullamento del giudizio impugnato per quanto concerne il mancato riconoscimento del principio della degressività della rendita d'invalidità e la conferma del proprio provvedimento. 
Tramite l'OCST, S._________ propone la disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Oggetto della presente lite è unicamente il tema di sapere se a ragione all'assicurato sia stato riconosciuto il diritto ad una rendita permanente del 20 %, o se invece si giustificava di accordare una rendita temporanea e scalare degressiva del 20 %, rispettivamente del 10 %, durante il periodo dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2001. 
 
2.- Nell'impugnata pronunzia, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha debitamente illustrato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, per cui a detta esposizione basta fare riferimento e prestare adesione. 
 
3.- a) Anche per quel che attiene all'applicazione del summenzionato disciplinamento al caso di specie, questa Corte non vede fondati motivi per scostarsi dalle pertinenti conclusioni cui è giunta l'autorità di ricorso cantonale. Occorre in primo luogo rilevare che dal profilo medico, sulla questione di sapere se dall'interessato potesse essere preteso di continuare ad esercitare la sua professione di pittore sono state espresse, in tale sede, due tesi contrastanti. Da un lato, il PD dott. S._________ ha nel referto peritale del 6 novembre 2000 considerato che S._________ definitivamente non sarebbe più stato in grado di svolgere l'attività di pittore qualificato in modo completo. Inoltre, lo specialista ha precisato che a causa degli impedimenti della facoltà visiva non erano più esigibili dall'assicurato lavori eseguiti su pontili e impalcature. Da un altro lato, la dott.ssa B._________, specialista FMH in oftalmologia presso la Divisione medica dell'INSAI, segnatamente in un rapporto 17 novembre 2000 ha affermato che il paziente sarebbe stato abile al lavoro di pittore trascorso un periodo di adattamento e assuefazione che dura, secondo l'esperienza, da uno a due anni. L'autorità giudiziaria cantonale si è pure rivolta all'ex datore di lavoro dell'assicurato, il cui dirigente il 27 marzo 2000 ha affermato che l'interessato, anche alla conclusione della cura medica, non era più in grado di espletare le mansioni di pittore qualificato. 
Ora, nel ricorso di diritto amministrativo l'Istituto insorgente si avvale in particolare del fatto che la dott.ssa B._________ era pervenuta ad una conclusione diversa da quella del perito giudiziario e che il caso in esame sarebbe analogo a quello di un muratore, in cui sia la Corte cantonale che il Tribunale federale delle assicurazioni avevano ammesso l'adattamento e l'assuefazione dell'assicurato (sentenza in re L. del 5 dicembre 2000, U 179/00). 
 
b) La suesposta tesi ricorsuale non può essere condivisa. Ammettendo un'invalidità di carattere degressivo e limitata nel tempo, l'INSAI si è infatti semplicemente fondato sulla prassi giudiziaria. Se è vero che l'assuefazione praticamente integrale di un paziente vittima della perdita totale della facoltà visiva ad un occhio entro un termine di al massimo due anni è stata ripetutamente constatata nell'ambito della costante giurisprudenza, in concreto occorre però tener conto delle circostanze particolari giustificanti un apprezzamento diverso, debitamente attestate nella perizia giudiziaria del PD dott. S._________. Come rettamente ha rammentato il Tribunale cantonale, di una simile perizia il giudice non si scosta senza motivi imperativi, i quali nella presente specie non sono stati evidenziati dall'Istituto ricorrente. Ne deriva che le motivazioni esposte dalla precedente istanza risultano convincenti. 
 
c) In esito alle suesposte considerazioni, il giudizio cantonale merita conferma, mentre dev'essere respinta l'impugnativa dell'INSAI. 
4.- Vincente in causa, S._________, rappresentato dall'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST), ha diritto a ripetibili (art. 159 e 135 OG). Valgono in concreto le considerazioni in DTF 122 V 280 consid. 3e/aa. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III.L'INSAI verserà all'opponente la somma di fr. 2500.- a 
titolo di indennità di parte per la procedura 
federale. 
 
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 12 luglio 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :