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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_65/2010 
 
Sentenza 12 luglio 2010 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, Presidente, 
Raselli, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Matea Pessina, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Ottavia De Bernardis Loss, 
opponente, 
 
Municipio di X.________, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, 
Servizi generali, Ufficio delle domande di costruzione, viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
licenza edilizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2009 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 18 dicembre 2008 A.________ ha chiesto al Municipio di X.________ il permesso di costruire, in sostituzione di quella esistente, una casa di abitazione unifamiliare con due piani sporgenti, sulla particella uuu sita in pendio nella zona residenziale. A monte dell'abitazione è prevista la creazione di un accesso veicolare dalla sovrastante strada comunale e di un piazzale di tre posti auto coperti. Alla domanda si è opposto B.________, proprietario del fondo vvv, situato a una distanza di circa 50 m lateralmente a quello posto in edificazione, dal quale è diviso da un terreno inedificato (fondo www). 
 
B. 
L'11 marzo 2009, il Municipio ha rilasciato la licenze edilizia richiesta. Esso ha negato al vicino la legittimazione a opporsi a un progetto che non lo toccherebbe in misura superiore a quella degli altri membri della comunità, la distanza del suo fondo, non direttamente confinante, escludendo un rapporto sufficientemente stretto e intenso con la progettata opera. A titolo abbondanziale, ha nondimeno respinto l'opposizione nel merito. Il 19 maggio 2009, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un ricorso del vicino per carenza di legittimazione. Adito dal vicino, con giudizio del 15 dicembre 2009, il Tribunale cantonale amministrativo, ammesso un suo interesse di fatto personale, diretto e attuale, ne ha parzialmente accolto il ricorso, rinviando gli atti al Governo cantonale affinché esamini nel merito il suo gravame. 
 
C. 
Avverso questa pronunzia A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di confermare la decisione governativa. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 135 III 483 consid. 1). 
 
1.2 Presentato contro una decisione dell'ultima istanza cantonale nell'ambito del diritto edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1, 353 consid. 2 e 3.3). Il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF), peraltro non specificatamente motivato, è quindi manifestamente inammissibile. La legittimazione del ricorrente è pacifica. 
 
1.3 Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1, 65 consid. 1.3.1). 
 
2. 
2.1 Il ricorso al Tribunale federale è dato contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Giusta l'art. 91 LTF, il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni parziali, ossia che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a), o che pongono fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente, è per contro ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF). L'adempimento di queste condizioni di ammissibilità dev'essere di principio dimostrato dal ricorrente (DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine), che tuttavia, in concreto, non si esprime del tutto al riguardo. Questi requisiti mirano a sgravare il Tribunale federale, che deve di massima esprimersi solo una volta sull'oggetto del litigio ( DTF 135 II 30 consid. 1.3.2; 133 IV 139 consid. 4). 
 
2.2 Nella fattispecie la Corte cantonale ha ritornato gli atti al Consiglio di Stato affinchè esamini nel merito il ricorso del vicino. Si tratta quindi di una decisione di rinvio, che non mette fine al procedimento, lasciando aperto il quesito del rilascio definitivo o meno della licenza edilizia. Essa non costituisce una decisione parziale secondo l'art. 91 LTF non evadendo in modo definitivo una questione di merito divisibile, ma una decisione incidentale, impugnabile dinanzi al Tribunale federale soltanto alle condizioni poste dall'art. 93 LTF (DTF 135 II 30 consid. 1.3.1 pag. 34; 134 II 137 consid. 1.3.1 e 1.3.2; 133 V 477 consid. 3.1, 4.1 e 4.2; sulla legittimazione del vicino secondo l'art. 89 cpv. 1 LTF vedi DTF 133 II 249 consid. 1.3.1-1.3.3; sentenze 1C_133/2008 del 6 giugno 2008 consid. 2.3-2.6; 1C_40/2010 del 9 marzo 2010). 
 
2.3 Il ricorrente, che non si esprime su questa questione, decisiva, non adduce di subire un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Certo, il riconoscimento della legittimazione al vicino può comportare un prolungamento della procedura o un aumento dei costi collegati alla causa, nocumenti che tuttavia, secondo la costante giurisprudenza, non costituiscono pregiudizi irreparabili ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, né si tratta di un procedimento complesso e dispendioso che potrebbe eccezionalmente giustificare un esame immediato della vertenza (DTF 136 II 165 consid. 1.2.1 pag. 171; 135 II 30 consid. 1.3.4 pag. 36; 133 V 477 consid. 5.2.1 e 5.2.2). 
 
2.4 Certo, nel caso di specie ci si potrebbe chiedere se si sia in presenza della condizione prevista dall'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, norma da interpretare in maniera restrittiva e le cui condizioni sono esaminate liberamente dal Tribunale federale (DTF 134 III 426 consid. 1.3.2). In effetti, nell'ipotesi in cui il Tribunale federale, in accoglimento del ricorso, dovesse confermare la carenza di legittimazione del vicino, ciò comporterebbe una decisione finale. Ora, rilevato che questa conclusione non è manifesta, decisivo è il fatto che il ricorrente, contrariamente all'obbligo impostogli dall'art. 42 LTF, neppure sostiene che l'accoglimento del gravame eviterebbe una procedura defatigante o dispendiosa, né una siffatta conseguenza è ravvisabile in concreto (DTF 134 II 142 consid. 1.2.3 e 1.2.4; 133 II 409 consid. 1.2 pag. 412; sentenze 1C_168/2010 del 31 marzo 2010 consid. 2; 1C_251/2008 del 16 dicembre 2008 consid. 2.5). La criticata decisione potrà pertanto essere impugnata, se del caso, mediante ricorso contro la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF). 
 
3. 
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle patrocinatrici delle parti, al Municipio di X.________, al Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 12 luglio 2010 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Féraud Crameri