Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_287/2012  
   
   
 
 
 
 
Sentenza del 12 luglio 2013  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Merkli, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,  
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,  
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
revoca della licenza di condurre veicoli a motore 
a titolo definitivo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 aprile 2012 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino. 
 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, nato nel 1973, ha conseguito la licenza di condurre nel 1991 (cat. B), rispettivamente nel 1996 (cat. A). Meccanico di professione e titolare di un'officina è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi: 
 
12 gennaio 1995: revoca di un mese per aver circolato a velocità eccessiva (95 km/h sul limite di 60 km/h) in un abitato; 
 
6 novembre 1997: revoca di tre mesi per eccesso di velocità (171 km/h sul limite di 120 km/h) commesso su un'autostrada; 
17 settembre 1998: revoca di un mese e 15 giorni per aver circolato a velocità eccessiva (72 km/h sul limite di 50 km/h) in un abitato; 
 
22 novembre 2002: ammonimento per aver effettuato in moto due manovre di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza; 
 
18 settembre 2003: revoca di un mese subordinata all'obbligo di frequentare un corso di educazione stradale per aver circolato a velocità eccessiva in un abitato incorrendo in un incidente e, cinque mesi dopo, aver viaggiato in autostrada alla velocità di 144 km/h in luogo dei 100 km/h prescritti; 
 
28 aprile 2005: revoca di sette mesi per aver nuovamente circolato a velocità eccessiva (160 km/h sul limite di 120 km/h) in autostrada; 
 
9 settembre 2005: revoca di ulteriori otto mesi e mezzo, in aggiunta a quella pronunciata il 28 aprile 2005, per aver guidato nonostante la misura amministrativa in atto; licenza restituita il 16 settembre 2006; 
 
6 maggio 2008: revoca a tempo indeterminato giusta l'art. 16c cpv. 2 LCStr per aver ripetutamente circolato nell'abitato a velocità eccessiva e pericolosa: riammesso alla guida il 10 agosto 2010. 
 
B.  
Il 13 agosto 2011, alle ore 1.38, A.________ ha viaggiato sul rettilineo di S. Antonino a una velocità punibile di 109 km/h, laddove vige un limite massimo di 80 km/h. L'infrazione è stata accertata da un veicolo inseguitore della polizia dotato di apposite apparecchiature debitamente omologate, le quali hanno registrato una velocità di 122 km/h. 
Il 6 ottobre 2011, la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo definitivo, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di cinque anni. Il 1° febbraio 2012 il Consiglio di Stato, ritenuta un'infrazione medio grave, ha confermato il provvedimento. Adito dall'interessato, con giudizio del 23 aprile 2012 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso. 
 
C.  
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di riformare la decisione impugnata nel senso che gli sia concesso il riesame immediato della decisione di revoca definitiva e, come postulato pure in via subordinata, di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio. 
 
Il Tribunale cantonale amministrativo si riconferma nella sentenza impugnata, il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre l'Ufficio federale delle strade, condividendo la decisione impugnata, propone di respingere il ricorso. Il ricorrente si riconferma nelle proprie allegazioni e conclusioni. 
 
 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF è di principio aperta contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale riguardo ai provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF). Interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza giudiziaria cantonale, non suscettibile d'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.  
 
1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 e 1.4.2). Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 136 I 229 consid. 4.1). Inoltre, quando è invocata la violazione di diritti fondamentali secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4; 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5). Come si vedrà, nel caso di specie queste esigenze sono adempiute solo in minima parte.  
 
2.  
 
2.1. Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, ritenuto applicabile il nuovo diritto, ha stabilito che il gravame concerne una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. Ha ricordato che per stabilirne la durata devono essere considerate di massima le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo, precisato che la durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). Ha poi rilevato che la nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16be grave, art. 16c LCStr). Commette in particolare un'infrazione medio grave colui che, violando norme della circolazione, provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre dev'essere revocata definitivamente se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo l'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr o l'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr (art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr).  
 
L'istanza precedente ha sottolineato che la velocità di 26-29 km/h fuori delle località costituisce nelle migliori delle ipotesi un'infrazione di media gravità e che, in concreto, il ricorrente ha superato i 29 km/h, già dedotto il margine di sicurezza. Ne ha concluso ch'egli ha compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett a LCStr. Poiché il 6 maggio 2008 gli era stata inflitta una revoca a tempo indeterminato secondo l'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, l'infrazione medio grave commessa il 13 agosto 2011 comportava automaticamente la revoca definitiva della licenza di condurre, come imposto dall'art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr. 
 
2.2. Il ricorrente fa valere che l'istanza precedente non si sarebbe confrontata con le circostanze del suo specifico caso, in particolare del fatto ch'egli esercita la professione di meccanico ed è titolare di un'officina e, pertanto, della necessità professionale di condurre un veicolo a motore, come pure del suo recente passato quale conducente, ciò che costituirebbe una violazione dell'art. 16 cpv. 3 LCStr.  
 
2.3. La censura è priva di ogni consistenza. L'istanza inferiore si è infatti pronunciata su questa critica (consid. 4 della decisione impugnata), spiegando compiutamente al ricorrente che la revoca definitiva dell'art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr costituisce l'ultima tappa del sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi e che, contrariamente al diritto previgente, non permette più di associare alla revoca definitiva un periodo di prova da uno a cinque anni, ma fissa inderogabilmente un periodo di attesa di almeno cinque anni, trascorsi i quali il conducente sanzionato può richiedere la restituzione della patente, subordinata a determinate condizioni.  
 
La Corte cantonale, riferendosi ai criteri dell'art. 16 cpv. 3 LCStr richiamato dal ricorrente, ha inoltre ricordato che il riesame del provvedimento litigioso è disciplinato dall'art. 17 cpv. 4 LCStr, secondo cui la licenza di condurre revocata definitivamente può essere nuovamente rilasciata alle condizioni dell'art. 23 cpv. 3 LCStr, che fissa inderogabilmente un periodo di attesa di cinque anni. Ha infine esposto al ricorrente, autore di un'infrazione importante e plurirecidivo in pochi anni, che la criticata revoca definitiva è disciplinata dall'art. 17 cpv. 4 LCStr e non dall'art. 16d cpv. 2 LCStr, norma sulla quale è incentrato il ricorso in esame. L'istanza precedente ha precisato al ricorrente che nessun elemento deducibile dall'art. 16 cpv. 3 LCStr può essere preso in considerazione nel caso di specie allo scopo di ridurre il periodo di aspettativa al di sotto dei cinque anni previsti in modo tassativo dall'art. 23 cpv. 3 LCStr, conformemente alla chiara scelta operata dal Legislatore federale. 
 
2.4. Il ricorrente, limitandosi a sostenere in maniera del tutto generica e appellatoria e quindi lesiva delle citate esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF, l'applicabilità degli art. 16 cpv. 3 e 16d cpv. 2 LCStr, non si confronta con le suesposte motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato. Quest'ultimo si fonda correttamente sulla nuova prassi, secondo la quale la durata minima della revoca della licenza di condurre non può essere ridotta, neppure in presenza della necessità professionale di condurre un veicolo, argomento sul quale è imperniato il ricorso: le circostanze del singolo caso ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr possono essere infatti considerate solo fino alla durata minima della revoca (DTF 135 II 334 consid. 2.2 con numerosi rinvii). Questa regola vale anche per autisti professionali (DTF 134 II 39 consid. 3 pag. 43; 132 II 234 consid. 2.3 pag. 236; sentenze 1C_170/2013 del 17 maggio 2013 consid. 3.2 e 3.3 e 6A.38/2006 del 7 settembre 2006 consid. 3, in Jdt 2006 I 412).  
 
3.  
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato e al limite del temerario, può essere respinto, in quanto ammissibile, sulla base dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF
 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade. 
 
 
Losanna, 12 luglio 2013 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri