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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_34/2007 /biz 
 
Sentenza del 12 agosto 2007 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudice federale Schneider, presidente, 
cancelliera Ortolano. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso in materia penale contro la decisione emanata 
il 6 febbraio 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Il 6 febbraio 2007 la Camera dei ricorsi penali dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa formulata da A.________ contro D.________ per titolo di violazione di domicilio. 
 
A.________ si aggrava dinanzi al Tribunale federale contro questa sentenza, postulando di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
2. 
La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (v. sentenza 6B_12/2007 del 5 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). Infatti, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o la parte lesa, non possono prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Nella fattispecie, il ricorrente chiede la promozione dell'accusa per violazione di domicilio, reato perseguito a querela di parte. Egli tuttavia non si duole della violazione del suo diritto di querela come tale (v. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF). Non risulta sia stato leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica in conseguenza dei fatti oggetto della sua denuncia. L'insorgente è quindi un semplice denunciante e, in quanto tale, non è legittimato a impugnare la decisione con cui viene respinta la sua istanza di promozione dell'accusa. Il suo ricorso dev'essere pertanto dichiarato manifestamente inammissibile. 
3. 
La sua domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento in quanto il ricorso appariva sin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv.1 LTF). Le spese di giustizia dovrebbero per conseguenza essere poste a carico dell'insorgente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Si rinuncia nondimeno a prelevare tali spese in considerazione della sua situazione finanziaria. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte di diritto penale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
4. 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 12 agosto 2007 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: