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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_565/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 agosto 2013  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti, 
opponente. 
 
Oggetto 
misure provvisionali (divorzio), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 giugno 2013 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, nel quadro della procedura di divorzio pendente tra A.________ e B.________, con decreto cautelare 21 maggio 2013 - su istanza 5 aprile 2013 della moglie - il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha concesso al marito un diritto di visita dal 27 luglio al 10 agosto 2013 nei confronti della figlia, da esercitarsi esclusivamente sul territorio svizzero; 
che il 21 maggio 2013 il Pretore ha inoltre emanato un'ordinanza sulle prove, ordinando a A.________ di produrre alcuni documenti nel termine di 10 giorni; 
che con sentenza 13 giugno 2013 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile per mancanza di adeguata motivazione un appello di A.________ volto ad ottenere la soppressione della limitazione territoriale relativa all'esercizio del suo diritto di visita, l'appello non contenendo in particolare alcuna motivazione sul perché tale limitazione sarebbe contraria al bene della figlia; 
che con la medesima sentenza la Corte cantonale ha pure dichiarato irricevibile un reclamo di A.________ volto all'annullamento dell'ordinanza sulle prove, non avendo egli reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ex art. 319 lett. b n. 2 CPC
che con ricorso 5 agosto 2013 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale al Tribunale federale postulandone l'annullamento e la riforma nel senso (in sostanza) di annullare la limitazione territoriale relativa al suo esercizio del diritto di visita, di dichiarare nulla l'istanza 5 aprile 2013 per mancanza della procura e di annullare l'ordinanza sulle prove 21 maggio 2013; 
che il ricorrente ha pure chiesto di concedere l'effetto sospensivo al suo rimedio e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che la questione della tempestività del ricorso al Tribunale federale può in concreto essere lasciata aperta, atteso che il gravame va in ogni modo dichiarato inammissibile; 
che la sentenza impugnata è stata pronunciata in materia di misure cautelari, motivo per cui il ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF); 
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; 
che infatti nel suo prolisso e confuso gravame il ricorrente, pur menzionando a più riprese diritti costituzionali, non indica in modo chiaro e dettagliato in che modo essi sarebbero stati violati dall'autorità inferiore e non si confronta in modo sufficiente con gli argomenti addotti nel giudizio impugnato per ritenere i rimedi cantonali irricevibili (v. DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2); 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che con l'evasione del gravame l'istanza tendente al conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto; 
che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 agosto 2013 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini