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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_863/2010 
 
Sentenza del 12 novembre 2010 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Schäuble. 
 
Partecipanti al procedimento 
M.________, rappresentato dalla tutrice O.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, viale Officina 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assistenza sociale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 settembre 2010. 
 
Considerando: 
che per decisione su reclamo del 18 dicembre 2009 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino ha negato a M.________ il diritto a prestazioni assistenziali per il periodo da gennaio a agosto 2009, 
che adito dall'interessato, rappresentato dalla tutrice, O.________, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, statuendo per giudice unico, ha accolto il ricorso ai sensi dei considerandi, annullando la decisione su reclamo impugnata per quel che riguarda il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente (pronuncia del 27 settembre 2010), 
che il giudice cantonale ha inoltre rinviato gli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti relativi al periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009, 
che sempre tramite la propria tutrice, M.________ è insorto con ricorso al Tribunale federale, al quale chiede la riforma del giudizio cantonale nel senso di concedergli le prestazioni sociali dal gennaio all'agosto 2009, 
che non sono state chieste osservazioni al gravame, 
che con il ricorso al Tribunale federale può essere fatta valere la violazione del diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF, 
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorrente è tenuto a spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto, 
che egli deve quindi confrontarsi almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura sarebbe lesivo del diritto (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245), 
che questa esigenza di motivazione è accresciuta quando viene lamentata la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale, 
che secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, infatti, il Tribunale federale esamina tali censure soltanto se il ricorrente le ha sollevate e motivate, 
che ciò significa che il ricorrente deve dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione cantonale li disattenda (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 pag. 53), 
che in concreto il gravame non rispetta manifestamente i predetti re-quisiti di motivazione, 
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso in procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF), 
che pur essendo la procedura di per sé onerosa, viste le circostanze, si prescinde dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF), 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
Lucerna, 12 novembre 2010 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice unico: Il Cancelliere: 
 
Frésard Schäuble