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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_97/2013 
 
Sentenza del 13 marzo 2013 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Meyer, giudice presidente, 
Borella, Pfiffner Rauber, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
P.________ 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Servizio giuridico, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente, 
 
M.________ SA, 
(radiata dal RC). 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 dicembre 2012. 
 
Fatti: 
 
A. 
La M.________ SA, iscritta a registro di commercio il ........, è stata affiliata in qualità di datrice di lavoro alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino dal 1° marzo 1971 al 28 febbraio 2011. Dal 17 marzo 2000 P.________ è stato amministratore unico della società con diritto di firma individuale. 
 
Dopo essere entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, la società è stata a più riprese diffidata (dal mese di settembre 2004) e precettata (dal mese di aprile 2006). Il ........ è stata dichiarata fallita dalla Pretura del Distretto di B.________. Dopo avere ottenuto il 20 ottobbre 2011 un attestato di carenza beni e avere constatato di aver subito un danno, la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto a P.________ il risarcimento di fr. 91'869.25 per il mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla fallita società per gli anni 2008-2011 (decisione 29 febbraio 2012 e decisione su opposizione 11 giugno 2012). 
 
B. 
Per pronuncia dell'11 dicembre 2012 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di P.________ e confermato il provvedimento amministrativo. 
 
C. 
P.________ insorge al Tribunale federale al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio impugnato e della decisione su opposizione 11 gennaio (recte: giugno) 2012 della Cassa. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il giudizio impugnato obbliga il ricorrente a pagare un risarcimento danni di fr. 91'869.25 ai sensi dell'art. 52 LAVS. Questo importo costituisce il valore litigioso dinanzi al Tribunale federale (art. 85 lett. a LTF in relazione con l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Il ricorso, che anche per il resto soddisfa di massima i requisiti formali di ricevibilità, è quindi ammissibile (cfr. SVR 2012 AHV n. 4 pag. 14, 9C_317/2011, consid. 1). 
 
2. 
2.1 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per il resto, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). 
 
2.2 Nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che il ricorrente critichi semplicemente la decisione impugnata o che contrapponga a quest'ultima un proprio accertamento o una propria valutazione, per quanto essi siano sostenibili o addirittura preferibili. Egli deve piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove da lui criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9 con riferimenti). 
 
3. 
3.1 Nel caso di specie occorre esaminare se il ricorrente, che in qualità di amministratore unico della società rivestiva una posizione di organo formale (e materiale) ai sensi dell'art. 52 LAVS (DTF 114 V 78 consid. 3 pag. 79), poteva effettivamente essere chiamato a risarcire il danno subito dalla Cassa a seguito del mancato pagamento dei contributi sociali per gli anni 2008-2011. A tal riguardo, il giudizio impugnato, cui si rinvia, espone correttamente le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia. 
 
3.2 Il ricorrente non contesta di per sé il fatto che la società sia venuta meno a prescrizioni della LAVS. Per contro, egli contesta che gli si possa addebitare una grave negligenza nell'osservanza dei propri doveri di amministratore. 
 
4. 
4.1 Per far sì che il datore di lavoro, rispettivamente i suoi organi, possano essere chiamati a rispondere del danno causato alla cassa di compensazione, l'art. 52 LAVS esige che la violazione delle prescrizioni scaturisca da una grave negligenza. Non ogni inosservanza degli obblighi incombenti al datore di lavoro in materia di AVS deve necessariamente essere assimilata a una colpa qualificata ai sensi dell'art. 52 LAVS
 
4.2 Sebbene, in linea di principio, il datore di lavoro che si trova in una delicata situazione finanziaria sia tenuto a versare solo salari d'entità tale da consentire la copertura delle pretese contributive dovute per legge sui medesimi (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 325/94 del 22 giugno 1995, in: SVR 1995 AHV no. 70 pag. 214 consid. 5), non è escluso che a determinate condizioni egli possa comunque provocare un danno alla cassa di compensazione senza che ciò comporti per lui un obbligo di risarcimento del danno. Ciò si avvera se l'inosservanza delle prescrizioni appare, alla luce delle circostanze, giustificata e non colposa (DTF 108 V 183 consid. 1b pag. 186; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 28/84 del 21 agosto 1985, in: RCC 1985 pag. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). Così può succedere che un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole, comunque di pochi mesi e non di anni (DTF 108 V 183 consid. 2 pag. 188; cfr. pure DTF 121 V 243; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 97/90 del 30 gennaio 1992, in RCC 1992 pag. 261 consid. 4b). La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (sentenza H 19/07 del 10 dicembre 2007 consid. 4.1). Motivi di giustificazione non sono in particolare dati se in considerazione dell'ampiezza della situazione debitoria il temporaneo mancato pagamento dei contributi non lascia ragionevolmente e oggettivamente supporre che quest'ultimo contribuirà in maniera determinante a salvare l'azienda (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 405/99 del 23 agosto 2000, consid. 4a con riferimenti). 
 
4.3 Dal caso in cui i contributi non vengono pagati perché si vuole salvare l'azienda e in cui il mancato pagamento può costituire motivo di giustificazione, dev'essere distinto quello del mancato pagamento in occasione della cessazione dell'attività e in cui il mancato pagamento può eventualmente costituire motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (v. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 141/01 dell'8 luglio 2003, consid. 3.3 con riferimenti; cfr. inoltre Ulrich Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 36). 
 
5. 
Sulla base dei fatti accertati dalla Corte cantonale, si deve ritenere che il ricorrente non può validamente fare valere motivi di giustificazione o di discolpa per il (parziale) mancato pagamento dei contributi per gli anni 2008-2011. 
 
5.1 In particolare, non si può rimproverare al primo giudice un esercizio abusivo del potere di apprezzamento per avere, senza arbitrio, escluso che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile a una passeggera situazione di illiquidità della società. Se fino al 2007, ma comunque solo in seguito a diffide e precetti, la datrice di lavoro è effettivamente stata in grado di onorare i suoi impegni, i contributi sociali per gli anni 2008-2011 sono stati pagati, sempre dopo solleciti e precetti, in misura soltanto parziale, e più precisamente, per quanto rilevato senza arbitrio dalla Corte cantonale, nella misura del 60% per gli anni 2008 e 2009, e del 17% per il 2010. In maniera sostenibile dunque il giudice di prime cure poteva concludere che i problemi di liquidità della società si erano protratti per anni ed erano diventati cronici. Non modificano questo giudizio né il "progetto turnaround 100 giorni" allestito nel maggio 2009, dal quale peraltro, in assenza di (più) precise cifre e indicazioni sulla reale situazione economica della società, non è possibile ricavare un giudizio sulla validità del prospettato risanamento e delle asserite, ma per nulla specificate e tantomeno comprovate misure realizzate (quali i pretesi apporti di liquidità degli azionisti e la postergazione di crediti, ma anche l'accettazione del progetto turnaround da parte dei creditori), né il suo richiamo del 3 giugno 2009 alla direzione della società per la presentazione dei bilanci per gli esercizi 2007 e 2008. Come sostenibilmente accertato dal giudice di prime cure, queste circostanze, che non hanno comunque impedito alla società di aumentare ulteriormente, per ancora circa due anni, la propria esposizione debitoria nei confronti della Cassa opponente, dimostrano piuttosto il caos e la precarietà finanziaria regnanti oltre che l'improbabilità di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo a ogni suo credito. 
 
5.2 Per il resto, il ricorso, che per ampi stralci riprende (anche testualmente) le censure presentate in sede giudiziaria cantonale e convincentemente smontate dall'istanza precedente, si esaurisce perlopiù in una critica appellatoria, e in quanto tale inammissibile in questa sede, del giudizio impugnato. Ciò vale segnatamente per l'irrilevante - ai fini del presente giudizio - partecipazione societaria all'appalto indetto dal Consorzio D.________ nell'agosto 2007, per il - ugualmente insignificante nel presente contesto - rigetto il 13 dicembre 2010 da parte della Pretura di L.________, malgrado l'esistenza di 14 comminatorie di fallimento, dell'istanza di prestazione di cauzione presentata dalla controparte nella procedura creditoria promossa dalla M.________ SA nei confronti della G.________ SA, per la pretesa - per nulla documentata, non chiaramente databile e in ogni caso neppure, in assenza di un accordo scritto (art. 34b cpv. 2 OAVS), formalmente valida - concessione di una dilazione di pagamento che renderebbe corresponsabile (art. 44 CO) la Cassa opponente, per la pretesa esistenza - comunque ancora tutta da dimostrare, anche perché la maggioranza dei creditori ha rinunciato, giusta l'art. 260 LEF, a fare valere le pretese della massa cedendone alcune a due di loro - di ingenti crediti della fallita società da incassare che comunque non osterebbe alla richiesta di risarcimento per l'intero importo (cfr. DTF 113 V 180), e per l'entità del danno che il primo giudice ha senza il minimo arbitrio accertato essere stato riconosciuto dallo stesso amministratore unico della fallita in occasione del rilascio dell'attestato di carenza beni oltre a essere diventato definitivo con la crescita in giudicato della graduatoria. 
 
6. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto e la pronuncia impugnata confermata. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 4500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 13 marzo 2013 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Meyer 
 
Il Cancelliere: Grisanti