Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_49/2013  
   
   
 
 
 
Decreto del 13 giugno 2013 
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA,  
patrocinata dall'avv. Alessandro Guglielmetti, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________SA,  
patrocinata dall'avv. Flavia Vassalli García Fernández, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di appalto; notifica di difetti, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 dicembre 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 13 dicembre 2010 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud ha, in parziale accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________SA, condannato la A.________SA al pagamento di fr. 50'065.95, oltre interessi; 
che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto con sentenza 7 dicembre 2012 un appello della A.________SA; 
che quest'ultima ha impugnato la pronuncia d'appello con ricorso in materia civile del 28 gennaio 2013 con cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la reiezione della petizione; 
che con risposta 19 febbraio 2013 la B.________SA ha chiesto la reiezione del ricorso e della domanda di conferimento dell'effetto sospensivo; 
che le parti hanno poi spontaneamente proceduto ad un ulteriore scambio di scritti; 
che la Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di attribuzione dell'effetto sospensivo con decreto del 18 marzo 2013; 
che con scritto 6 giugno 2013 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso e ha segnatamente proposto di compensare le ripetibili; 
che con lettera 10 giugno 2013 l'opponente ha aderito alla citata proposta; 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtů dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; 
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre le ripetibili sono compensate come convenuto dalle parti; 
 
 
 
 
per questi motivi, la Presidente decreta:  
 
1.  
La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. Le ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale sono compensate. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 giugno 2013 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti