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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_629/2010 
 
Sentenza del 13 ottobre 2010 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Matteo Baggi, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 luglio 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che B.________ ha chiesto ed ottenuto dal Pretore della giurisdizione di Blenio il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattole notificare per l'incasso di fr. 40'157.65; 
che con decisione 28 luglio 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, un appello presentato il 20 maggio 2010 da A.________ contro la decisione pretorile; 
che la Corte cantonale ha ritenuto determinante per il computo del termine di ricorso di 10 giorni il giorno seguente (7 maggio 2010) alla data di scadenza del termine di giacenza postale e non la data posteriore (10 maggio 2010) in cui la destinataria, regolarmente convocata all'udienza indetta dal Pretore per il 16 aprile 2010, ha effettivamente ritirato la decisione di primo grado; 
che A.________ è insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia civile con cui chiede di considerare tempestivo il suo rimedio all'autorità cantonale e di ordinare a quest'ultima di trattarlo nel merito; 
che la ricorrente afferma di non conoscere la lingua italiana, di aver fatto tradurre la decisione pretorile nei giorni seguenti (attorno al 13 maggio 2010) al suo ritiro in posta e di aver unicamente potuto prendere a quel momento conoscenza di ciò che chiama "una truffa legale", motivo per cui considera quale data determinante per l'inizio del decorso del termine di ricorso il 13 maggio 2010; 
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che l'argomentazione ricorsuale non soddisfa le predette esigenze di motivazione; 
che infatti, essendo la tempestività di un appello disciplinata dal diritto cantonale, la ricorrente può unicamente prevalersi di un'applicazione del diritto cantonale lesiva dei suoi diritti costituzionali e segnatamente di una violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 133 III 462 consid. 2.3); 
che nel ricorso in esame la ricorrente non spende tuttavia una parola per tentare di far apparire arbitraria o altrimenti lesiva dei suoi diritti costituzionali la motivazione della Corte cantonale secondo cui, qualora la decisione pretorile non venga ritirata dall'ufficio postale durante il termine di giacenza di 7 giorni, determinante per l'inizio del termine di impugnazione è unicamente la fine di questo e non eventuali atti successivi compiuti dal destinatario; 
che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 13 ottobre 2010 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Hohl Piatti