Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
 
9C_619/2015{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 13 novembre 2015  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Glanzmann, Presidente, 
Parrino, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, patrocinato dall'Avv. dott. Elio Brunetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione, 
Servizio giuridico, 
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (responsabilità del datore di lavoro), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 agosto 2015. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
B.________ SA è stata iscritta al registro di commercio dal ... fino alla dichiarazione di fallimento del.... Durante tutto questo periodo, A.________ ha assunto la carica di presidente del consiglio d'amministrazione. La società, dopo esser entrata ben presto in mora con il pagamento dei contributi paritetici per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 gennaio 2013 è stata diffidata (dal mese di aprile 2012) e precettata (nel maggio 2012). Il ... la società è stata dichiarata fallita. La procedura è stata sospesa per mancanza di attivi il 6 agosto 2013 . 
Con decisione dell'11 agosto 2014 la Cassa cantonale di compensazione (di seguito la Cassa) ha chiesto a A.________, in via solidale con C.________ per analogo periodo e importo, il risarcimento di fr. 232'072.95 per il mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società fallita per gli anni 2011 e 2012, come pure per le rivendicazioni di credito per gli anni 2012 e 2013. A seguito dell'opposizione interposta da  A.________ il 4 settembre 2014, la Cassa ha confermato la propria pronuncia con decisione su opposizione del 5 dicembre 2014. 
 
B.   
 A.________ si è aggravato il 7 gennaio 2015al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che con giudizio del 10 agosto 2015 ha respinto il ricorso. 
 
C.   
Il 4 settembre 2015l'interessato ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, l'annullamento del giudizio cantonale e rinvio degli atti al Tribunale di prime cure per nuova decisione. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico contro giudizi cantonale relativi a controversie ai sensi dell'art. 52 LAVS è di massima ammissibile solo se il valore litigioso ammonta almeno a fr. 30'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Il giudizio impugnato obbliga il ricorrente a pagare un risarcimento danni di fr. 232'072.95. Tale importo costituisce il valore litigioso dinnanzi al Tribunale federale (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF in relazione con l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Il ricorso, che soddisfa anche gli altri requisiti formali di ricevibilità, è quindi ammissibile. 
 
2.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), senza essere vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente (DTF 139 V 127 consid. 1.2 pag. 129). Nondimeno, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti). Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono più presentate nella sede federale. Per il resto, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg. con riferimenti) e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.   
Oggetto del contendere è il tema di sapere se A.________, presidente del consiglio d'amministrazione della fallita B.________ SA sia tenuto a risarcire il danno ex art. 52 LAVS a seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non versati durante il periodo 2011 e 2012, compresi quelli su rivendicazioni di credito per gli anni 2012 e 2013. Il ricorrente non contesta, di per sé, né l'esistenza e l'entità del danno né la tempestività della richiesta risarcitoria, le quali risultano comunque dagli atti. Il Tribunale federale senza una censura esplicita (art. 42 cpv. 2 LTF) non deve pertanto determinare queste condizioni. Per contro il ricorrente si oppone a che gli si possa addebitare una grave negligenza o un dolo nell'osservanza dei propri doveri di presidente del consiglio d'amministrazione: sicché tale questione rimane l'unica litigiosa. 
 
4.  
 
4.1. L'art. 52 LAVS prevede che il datore di lavoro -rispettivamente i suoi organi, se il datore di lavoro è una persona giuridica; art. 52 cpv. 2 LAVS - deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione. Detto altrimenti nel caso concreto, il datore di lavoro risponde del danno causato alla cassa di compensazione se la violazione delle prescrizioni (art. 14 cpv. 1 LAVS combinato con gli art. 34 segg. OAVS) scaturisce da una colpa intenzionale o almeno da grave negligenza (DTF 137 V 51 consid. 3.2 pag. 54 con riferimenti).  
 
4.2. Si rende colpevole di negligenza grave il datore di lavoro che manca dell'attenzione che un uomo ragionevole avrebbe avuto nella stessa situazione e nelle stesse circostanze. La misura della diligenza richiesta si valuta conformemente al dovere di diligenza che ci si può e deve in linea di principio attendere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella dell'interessato (DTF 112 V 156 consid. 4 pag. 159 seg. con riferimenti). In caso di società anonima, segnatamente per i membri del consiglio d'amministrazione, vanno poste di principio esigenze severe in relazione all'attenzione che la società deve dedicare al rispetto delle prescrizioni. Conformemente all'art. 716a cpv. 1 CO, il consiglio d'amministrazione ha attribuzioni che sono intrasmissibili e inalienabili, tra cui figura al n. 5 l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, di cui si dirà in seguito.  
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente anche in sede federale insiste sul fatto che non avrebbe violato né per negligenza né tanto meno intenzionalmente le prescrizioni della LAVS. Egli ribadisce di non avere alcuna conoscenza in materia contabile e di essersi affidato a "professionisti" del settore per le operazioni concernenti la contabilità, ribadendo di aver sistematicamente richiesto informazioni periodiche circa l'andamento della società, ottenendo sempre rassicurazioni in punto al versamento dei contributi.  
 
5.2. A prescindere dal fatto che non è dato sapere chi siano tali terzi "professionisti" e in che modo siano state date le rassicurazioni circa l'avvenuto versamento dei contributi paritetici, e dunque già di per sé si è in presenza di non comprovate affermazioni sprovviste di una qualsivoglia valenza giuridica, determinante nel caso concreto è che il ricorrente ha rivestito la carica di presidente del consiglio d'amministrazione a far tempo dall'iscrizione della società a registro di commercio in data 14 aprile 2010 e fino alla dichiarazione di fallimento il .... Come ampiamente evidenziato nel giudizio cantonale impugnato, nella sua posizione di presidente del consiglio d'amministrazione il ricorrente, che sostiene apoditticamente di aver conferito la gestione della contabilità a "specialisti" avrebbe potuto e dovuto, in virtù dei suoi doveri inalienabili derivanti dall'art. 716a cpv. 1 n. 5 CO continuare a vigilare sul pagamento dei contributi paritetici e indurre, se del caso, le persone operative a prendere le misure idonee. L'organo di una società anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta delle persone alle quali affida la gestione degli affari importanti della società (cura in eligendo), alle istruzioni che egli impartisce (cura in instruendo) e alla loro sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 199 consid. 3a pag. 202). Tale dovere risulta accresciuto quando si tratta - come in concreto - del presidente del consiglio d'amministrazione, ritenuto che se è vero che quest'ultimo può delegare compiti - tra cui quello di curare che i contributi vengano pagati - è altrettanto vero che la delega non lo dispensa dal vigilare affinché le funzioni delegate siano effettivamente adempiute. In qualità di presidente del consiglio d'amministrazione egli è in sostanza tenuto ad informarsi periodicamente sull'andamento dell'azienda, in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per rimediare a irregolarità (DTF 114 V 219 consid. 4a pag. 223 e riferimenti).  
 
5.3. La negligenza grave del ricorrente è pertanto data, considerato che non ha svolto sufficiente controllo e attività di vigilanza e di verifica sul pagamento dei contributi paritetici, così come correttamente accertato dai giudici di prime cure.  
 
5.4. A nulla giova infine al ricorrente richiamarsi a presunti impedimenti correlati al procedimento penale e al relativo sequestro della documentazione. Tale censura, peraltro nemmeno comprovata e di per sé già inammissibile, non lo libera dalla responsabilità ex art. 52 LAVS, ritenuto che l'apertura del procedimento penale e il relativo sequestro degli atti non gli impediva comunque di accedere alla documentazione contabile necessaria per il calcolo dei contributi paritetici.  
 
5.5. In esito alla suesposte considerazioni il ricorso dev'essere respinto e il giudizio cantonale confermato.  
 
6.   
L'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dal ricorrente. 
 
7.   
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 7000.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 13novembre 2015 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Glanzmann 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi