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{T 0/2} 
1P.733/2001/col 
 
Sentenza del 13 dicembre 2001 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, 
Catenazzi, Pont Veuthey, supplente, 
cancelliere Crameri. 
 
Dott. avv. X.________, ricorrente, patrocinato dall'avv. Manuela Rainoldi e dal lic. iur. Andrea Roth, studio legale Delcò Tamagni Albertini, Fornara & Rainoldi, viale Stazione 32, casella postale 1855, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
Procuratore pubblico del Cantone Ticino, avv. Marco Villa, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
procedimento penale (decreto d'accusa) 
 
(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 25 ottobre 2001 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino) 
 
Fatti: 
A. 
Con decreto d'accusa del 7 febbraio 2000 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino Marco Villa ha deferito l'avvocato X.________ al Pretore di Bellinzona per essersi opposto alla prova del sangue; ne proponeva la condanna a una multa di fr. 1500.--. 
B. 
L'accusato ha impugnato il decreto dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), chiedendo d'annullarlo. Il 25 ottobre 2001 la Corte cantonale ha respinto il gravame. 
C. 
X.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Postula di concedere l'effetto sospensivo al gravame, di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti alla CRP per una nuova decisione. 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 I 92 consid. 1). 
1.2 Salvo eccezioni, che non si avverano in concreto, il ricorso di diritto pubblico ha natura puramente cassatoria (DTF 126 I 213 consid. 1c, 125 I 104 consid. 1b). In quanto il ricorrente chiede, oltre che l'annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti alla CRP per nuovo giudizio nel senso ch'essa annulli il decreto d'accusa, il ricorso è quindi inammissibile. 
 
2. 
Il decreto d'accusa formalizza il deferimento dell'accusato al Pretore, o alla Corte di merito competente, a seconda della gravità del reato, rispettivamente della pena proposta (art. 207 cpv. 1 e 2 CPP/TI). Il decreto d'accusa può essere impugnato dinanzi alla CRP ai sensi degli art. 201-205 CPP/TI, applicati per analogia (art. 212 cpv. 1 CPP/TI). Ne consegue che l'accusato e la parte civile possono far valere la nullità del decreto di accusa per vizio di forma (art. 201 cpv. 1 lett. a CPP/TI), l'incompetenza delle Assise indicate nell'atto di accusa (art. 201 cpv. 1 lett. b CPP/TI) e le eccezioni che sospendono o escludono il perseguimento del reato (art. 201 cpv. 1 lett. c CPP/TI). L'imputato che omette di adire la CRP non perde la possibilità di censurare gli eventuali difetti del decreto d'accusa, poiché li potrà sempre far valere durante il pubblico dibattimento (cfr. sentenza del 24 marzo 1998 della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello in re C., consid. 1c, pubblicata in Rep.1998, pag. 370 segg.). La sentenza con cui la CRP respinge il gravame, confermando la decisione del Procuratore pubblico di rinviare il ricorrente a giudizio, non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale emanata dall'ultima istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. b CPP/TI): essa concerne pertanto solo una fase del procedimento penale e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa, 115 Ia 311 consid. 2a). 
Poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione impugnata, notificata separatamente dal merito, può causare un danno irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG. In effetti, se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso testé citato non è ammissibile o non è stato interposto, la decisione pregiudiziale o incidentale interessata può essere impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e 2). 
2.1 Il ricorrente, che non si esprime sull'applicazione di questa norma, rimprovera alla CRP di avere interpretato in maniera arbitraria l'art. 201 cpv. 1 lett. c CPP/TI. La Corte cantonale ha ritenuto non adempiuti gli estremi di questa norma, secondo cui l'atto di accusa può essere impugnato dinanzi alla CRP per far valere, nella fase predibattimentale, le eccezioni, non direttamente attinenti alla prova dell'esistenza del reato, che ne sospendono o ne escludono il perseguimento, quali ad esempio la competenza territoriale, la decorrenza della prescrizione, la validità di una querela. Secondo la CRP il quesito di sapere se fossero dati sufficienti indizi di ebrietà per sottoporre il ricorrente alla prova del sangue e se, pertanto, il suo rifiuto di soggiacervi costituisse o no reato, sfuggiva al suo esame, essendo di competenza del giudice del merito. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata, confermando il decreto d'accusa, lederebbe il diritto alla libertà personale poiché giustificherebbe l'obbligo di sottoporsi alla prova del sangue in assenza di una base legale, in particolare in mancanza di indizi di ebrietà; il ricorrente rileva poi che la prova dell'alito effettuata con l'alcoolimetro fisso aveva rilevato un tasso di 0.71 grammi per mille e precisa ch'egli si era poi sottoposto a una visita medica, dalla quale non risultavano uno stato di ebrietà nè un'incapacità a padroneggiare con sicurezza un veicolo a motore. 
Nella decisione impugnata la CRP ha ritenuto che spetterà al Pretore di Bellinzona stabilire, attraverso gli atti di causa ed eventuali altre prove prodotte al dibattimento, se i presupposti per sottoporre il ricorrente alla prova dell'alito (recte: del sangue) fossero adempiuti. Il ricorrente non può lamentarsi al riguardo di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG. Secondo la costante giurisprudenza, un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b): la stessa conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale. Così un atto d'accusa, con cui una persona viene deferita alla Corte di merito, perché la giudichi, non è considerato decisione incidentale arrecante danno irreparabile, né esso anticipa l'esame della colpevolezza dell'accusato, che rimane di competenza del giudice del merito, dinanzi al quale il ricorrente potrà avvalersi dei suoi diritti di difesa (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; cfr. anche DTF 123 IV 252 consid. 1; sentenza inedita del 4 ottobre 2000 in re V., consid. 2 [1P.563/2000]; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, pag. 476 n. 11; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 343 seg.). 
 
La Corte cantonale ha ritenuto, fattispecie non contestata dal ricorrente, che il suo giudizio non era definitivo e ch'esso avrebbe potuto essere riveduto al dibattimento dinanzi al giudice del merito, ciò che esclude il danno irreparabile. Certo, il ricorrente accenna al fatto che non avrebbe sollevato opposizione al decreto di accusa, essendosi avvalso unicamente della possibilità offerta dall'art. 201 cpv. 1 lett. c CPP/TI. Non spetta tuttavia al Tribunale federale pronunciarsi sulla strategia difensiva adottata dal ricorrente, avvocato. 
3. 
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 13 dicembre 2001 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Il Cancelliere: