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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.9/2003 /bom 
 
Sentenza del 14 gennaio 2003 
II Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Hungerbühler e Merkli, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
A.________, 
ricorrente, rappresentato da Giorgio Snozzi, via Bossi 12, casella postale 2705, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
espulsione 
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del 18 novembre 2002 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino) 
 
Fatti: 
A. 
Sposato dal 21 giugno 1990 con la cittadina svizzera B.________ (1940), dalla quale vive separato di fatto dall'8 gennaio 1996, A.________ (1963), cittadino giamaicano, è al beneficio di un permesso di domicilio dal 7 ottobre 1997. Il 19 aprile 1997 è diventato padre di C.________, nato dalla sua relazione con la cittadina svizzera D.________, con cui ha convissuto dal 1996 fino a metà 1998. In Svizzera A.________ ha lavorato come operaio o manovale, rimanendo a volte disoccupato. Dal mese di luglio 1998 ha percepito prestazioni dall'assistenza sociale, la quale ha pure dovuto anticipare gli alimenti che l'interessato doveva versare al figlio; a fine giugno 2002 i debiti ammontavano a, rispettivamente, fr. 25'029.70 e fr. 16'914.--. 
Il 17 febbraio 2000 A.________ è stato condannato dalla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino a 4 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per 7 anni, quest'ultima pena sospesa con un periodo di prova di 5 anni, oltre al risarcimento allo Stato di fr. 1'000.-- quale illecito profitto conseguito, per infrazione semplice ed aggravata alla LFStup (RS 812.121) commessa in correità con altri due stranieri e, singolarmente, per infrazione alla LFStup, ricettazione e furto. Il 21 dicembre 2000 l'Ufficio federale degli stranieri ha emanato nei suoi confronti un divieto d'entrata in Svizzera di durata illimitata, confermato su ricorso dal Dipartimento federale di giustizia e polizia il 4 giugno 2002. L'8 giugno 2002 A.________ è stato posto in libertà condizionale e sottoposto a patronato con un periodo di prova di 5 anni. 
B. 
Il 7 giugno 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha pronunciato l'espulsione di A.________ in virtù degli art. 10 cpv. 1 lett. a e b, 11 LDDS (RS 142.20) e 16 ODDS (RS 142.201). Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 9 luglio 2002, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 18 novembre successivo. 
C. 
Il 7 gennaio 2003 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che il giudizio cantonale sia annullato. Adduce, in sostanza, una violazione del principio della proporzionalità e dell'art. 8 CEDU (RS 0.101). 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
 
1. 
Per consolidata prassi il presente ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile (DTF 114 Ib 1 consid. 1a). 
2. 
2.1 Considerata la condanna subita nel febbraio 2000, è pacifico che il motivo di espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS è adempito, ciò che peraltro il ricorrente non contesta. Vagliando la situazione personale del ricorrente, va osservato che questi ha cambiato più lavori, è rimasto disoccupato, ha beneficiato di prestazioni assistenziali per importi rilevanti ed è stato condannato per fatti gravi. Benché viva in Svizzera dal 1990, egli non è quindi riuscito ad integrarsi nella nostra realtà e, soprattutto, non ha avuto un comportamento irreprensibile. I suoi legami familiari sono poi alquanto tenui. Egli vive separato dalla moglie dal 1996, la convivenza con la madre di suo figlio è durata poco più di due anni e le relazioni con quest'ultimo non possono essere qualificate di strette nel senso voluto dalla prassi, dato che per anni non ha versato gli alimenti dovuti e che dispone solo di un diritto di visita nei suoi confronti. In queste condizioni, il fatto che, come sostenuto nel gravame, dopo la sua scarcerazione, egli si sia reinserito nel mondo del lavoro ed abbia iniziato a rimborsare i debiti assistenziali non è sufficiente affinché il suo interesse privato prevalga su quello pubblico ad un suo allontanamento né implica un accertamento inesatto dei fatti rilevanti in quanto non considerato dalla Corte cantonale. L'espulsione querelata risulta quindi rispettosa del principio della proporzionalità sia dal profilo delle esigenze poste dagli art. 11 cpv. 3 LDDS e 16 cpv. 3 ODDS sia da quello dell'art. 8 CEDU
Per i motivi esposti, la sentenza impugnata si rivela giustificata: il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto e il giudizio querelato confermato. 
2.2 Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG). 
3. 
3.1 Con l'emanazione del presente giudizio, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 
3.2 Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale degli stranieri (per informazione). 
Losanna, 14 gennaio 2003 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: La cancelliera: