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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
K 138/06 {T 7} 
 
Sentenza del 14 febbraio 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, presidente, 
Borella e Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
A.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa malati Assura, C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 ottobre 2006. 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
per giudizio del 12 ottobre 2006 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso di A.________ avverso la decisione su opposizione 30 giugno 2006 della cassa malati Assura in materia di pagamento di premi arretrati LAMal, 
in data 15 novembre 2006 A.________ ha presentato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), 
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395) dal momento che il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data (1° gennaio 2007), 
non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario), 
con ordinanza presidenziale del 21 novembre 2006, questa Corte ha assegnato al ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto, avvenuta il 22 novembre seguente, per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile, 
nel termine stabilito, scaduto il 6 dicembre 2006, l'interessato non ha versato l'anticipo richiesto, 
occorre di conseguenza procedere conformemente all'art. 150 cpv. 4 OG e dare attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza del 21 novembre 2006, 
sebbene la procedura sia onerosa, conformemente alla prassi di questo Tribunale, dovendosi pronunciare l'inammissibilità del gravame per mancato pagamento dell'anticipo, non si percepiscono spese giudiziarie, 
 
il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 14 febbraio 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: