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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.121/2002/mde 
 
Sentenza del 14 marzo 2002 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federale Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, 
Catenazzi e Pont Veuthey, supplente 
cancelliere Gadoni. 
 
A.________, Industriestrasse 9, Postfach 17, 6301 Zug, 
dott. B.________, Chamerstrasse 79, 6300 Zug, patrocinato dall'avv. A.________, Industriestrasse 9, Postfach 17, 6301 Zug, 
istanti 
 
contro 
 
C.________, 6318 Walchwil, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, via Curti 19, casella postale 2206, 6901 Lugano, 
D.________ SA, 6300 Zug, patrocinata dall'avv. dott. Vera Delnon, Winzerhalde 16, 8049 Zürich, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
procedura penale (proposta di atto di accusa); 
 
(domanda di revisione della sentenza 1P.775/2001 del 14 gennaio 2002 della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale). 
 
Considerando: 
che con sentenza del 14 gennaio 2002 (causa n. 1P.775/2001) la I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, statuendo sul ricorso di diritto pubblico del 20 novembre 2001 di A.________ e B.________ contro la decisione emanata il 19 ottobre 2001 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato il gravame inammissibile; 
che questa Corte ha ritenuto che il giudizio della CRP impugnato costituiva una decisione incidentale che non arrecava ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG: ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso in applicazione di quest'ultima disposizione; 
che, con domanda di revisione del 1° marzo 2002, A.________ e B.________, invocando essenzialmente i motivi di revisione previsti dall'art. 136 lett. b e d OG, chiedono di annullare la sentenza 1P.775/2001 del 14 gennaio 2002, di accogliere il loro ricorso di diritto pubblico del 20 novembre 2001 e di annullare quindi il giudizio della CRP; 
che gli istanti chiedono inoltre di conferire alla domanda di revisione l'effetto sospensivo; 
che non sono state chieste osservazioni sull'istanza; 
che, secondo l'art. 136 OG, la revisione di una sentenza del Tribunale federale è tra l'altro ammissibile quando il Tribunale ha aggiudicato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, sia altra cosa senza che una speciale norma legale lo consenta, sia meno di quanto la controparte abbia riconosciuto (lett. b); la revisione è inoltre ammissibile quando il Tribunale, per svista, non ha apprezzato fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d); 
che queste condizioni manifestamente non si realizzano nella fattispecie; 
che in effetti, contrariamente all'opinione degli istanti, il Tribunale federale ha tenuto conto, nel suo giudizio, del decreto di abbandono e di non luogo a procedere emanato dal PP il 6 ottobre 1999; ha però rilevato che a esso avevano tra gli altri reagito C.________ e la D.________ SA i quali, costituitisi parti civili, avevano proposto contro gli istanti un atto di accusa dinanzi alla CRP, secondo gli art. 216 segg. CPP/TI; 
che la proposta di atto di accusa è stata accolta dalla CRP con giudizio del 19 ottobre 2001, poi impugnato dagli istanti dinanzi al Tribunale federale; 
che, in tali circostanze, la decisione di abbandono emanata dal PP non è quindi definitiva, essendo stata superata dal giudizio della CRP litigioso con il quale gli istanti sono stati messi in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali di Lugano (cfr., in questo senso, anche la sentenza 1P.671/1999 del 16 dicembre 1999, pag. 4); 
che gli istanti insistono invero nel sostenere che il contestato giudizio della CRP arrecherebbe loro un pregiudizio irreparabile, sicché il Tribunale federale avrebbe dovuto esaminare nel merito il loro ricorso diritto pubblico; 
che tuttavia il Tribunale federale ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto in concreto non realizzato un pregiudizio irreparabile e quindi inammissibile il ricorso, richiamando al proposito la sua costante giurisprudenza in materia (cfr. sentenza 1P.775/2001 del 14 gennaio 2002 consid. 2.2); 
che, d'altra parte, gli istanti si limitano sostanzialmente a riproporre parte delle critiche già sottoposte al Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico: tali critiche esulano dalla procedura di revisione e non sono proponibili in questa sede; 
che di conseguenza, nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione deve essere respinta; 
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG) e che alle controparti non si assegnano ripetibili della sede federale, ritenuto che esse non sono state invitate a presentare una risposta; 
che il presente giudizio rende priva d'oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'istanza; 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico degli istanti, in solido. 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (Inc. n. 60.1999.297). 
Losanna, 14 marzo 2002 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Il Cancelliere: