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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_274/2011 
 
Sentenza del 14 aprile 2011 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
perizia psichiatrica (protezione del figlio), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 gennaio 2011 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Il 21 ottobre 2010 la Commissione tutoria regionale 8 ha incaricato un medico di allestire una perizia psichiatrica di A.________, sottoposta a tutela volontaria, privata dell'autorità parentale e della custodia parentale sul figlio B.________ nato il 30 giugno 2009. 
 
2. 
L'11 novembre 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibile un ricorso di A.________. Tale autorità ha osservato che la decisione del 21 ottobre 2010 è incidentale e non ha ravvisato, nella fattispecie, eccezioni al principio secondo cui l'obbligo di sottoporsi ad una valutazione specialistica non arreca un danno irreparabile. 
 
3. 
Con sentenza 10 gennaio 2011 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un appello presentato da A.________ contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele. La Corte cantonale ha ritenuto il rimedio insufficientemente motivato perché l'insorgente, pur non contestando la natura incidentale del provvedimento, non ha indicato in cosa potrebbe consistere il pregiudizio irreparabile. A titolo abbondanziale, i Giudici cantonali hanno aggiunto che, in ogni caso, allo stadio attuale il fatto di doversi sottoporre a una valutazione specialistica non arreca all'interessata alcun danno "non altrimenti riparabile". 
 
4. 
A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso 14 febbraio 2011, chiedendo altresì di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. La ricorrente afferma di non essere malata di mente, si lamenta dell'operato della Commissione tutoria regionale 8 e formula accuse alle varie persone coinvolte nella procedura. Ella chiede che la perizia psichiatrica sia eseguita da un medico di sua scelta e non dal medico incaricato dalla predetta Commissione tutoria, e postula inoltre l'annullamento del collocamento del figlio B.________ presso genitori affilianti e la revoca della tutela volontaria. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
5. 
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). 
 
6. 
Nella fattispecie il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione. La ricorrente non censura l'argomentazione della Corte cantonale secondo cui nell'appello non sarebbe stata allegata l'esistenza di un pregiudizio irreparabile. Non critica poi nemmeno in un modo intellegibile l'assunto dei Giudici cantonali secondo cui, allo stadio attuale, ella non subirebbe alcun pregiudizio dalla valutazione specialistica. 
 
Inoltre, le conclusioni della ricorrente in merito all'annullamento del collocamento del figlio B.________ ed alla revoca della tutela volontaria esulano dall'oggetto della lite - che concerne unicamente la perizia psichiatrica - e sono pertanto inammissibili. 
 
7. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e come tale può essere deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Viste le particolarità del caso non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF), motivo per cui la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è divenuta priva di oggetto. 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alla ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 14 aprile 2011 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: La Cancelliera: 
 
Hohl Antonini