Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_270/2011 
 
Sentenza del 14 aprile 2011 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudice federale Favre, Presidente, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Sconosciuto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 febbraio 2011 dal Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Con scritto datato 1° marzo 2011 A.________ si è rivolto al Tribunale federale dichiarando di contestare la sentenza emanata il 18 febbraio 2011 dal Presidente della Pretura penale di Bellinzona e invitando questo Tribunale a "rivisionare la sentenza". 
 
2. 
Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi, nei quali occorre indicare perché la decisione impugnata viola il diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF. La parte ricorrente deve inoltre allegare al ricorso una copia della decisione contestata (art. 42 cpv. 3 LTF). 
 
3. 
Il ricorso in esame disattende crassamente le esigenze di motivazione poste dalla LTF. L'insorgente infatti non spiega minimamente in che modo e misura la decisione impugnata - peraltro nemmeno allegata al ricorso - violi il diritto. Egli si limita ad affermazioni perentorie senza precisare le sue critiche. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto in sede cantonale, la sua richiesta era "rilevante abbastanza per chiedere chiarimenti" sui suoi diritti. Simili asserzioni sono tuttavia lungi dal sostanziare una violazione del diritto da parte dell'autorità giudiziaria cantonale. 
 
4. 
Poiché manifestamente non motivato in modo sufficiente, il gravame può essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
Le spese giudiziarie dovrebbero essere poste a carico del ricorrente soccombente. In via eccezionale, si rinuncia a prelevare le spese di giustizia di questa sede (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 14 aprile 2011 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: 
 
Favre Ortolano Ribordy