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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_431/2013 
 
Sentenza del 14 maggio 2013 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rifiuto di rinnovo di un permesso di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 aprile 2013 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A.________, cittadino nigeriano, è entrato in Svizzera il 6 ottobre 2004 per richiedere asilo. La sua domanda è stata respinta il 24 gennaio 2007; un ricorso interposto al Tribunale amministrativo federale è stato poi ritirato, poiché egli si era sposato ed aveva ottenuto un permesso di dimora per vivere con la moglie in Svizzera. 
Con sentenza del 23 dicembre 2010, confermata in ultima istanza dal Tribunale federale, la Corte delle assise criminali competente ha condannato A.________ alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi per infrazione aggravata alla LStup. Sulla base di tali fatti, il 6 marzo 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha quindi revocato (recte: deciso di non rinnovare) il permesso di dimora a A.________ e ingiunto allo stesso di lasciare la Svizzera una volta scontata la pena. 
Tale provvedimento è stato confermato su ricorso, sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo, espressosi in merito con sentenza del 9 aprile 2013. 
Quest'ultimo giudizio è stato impugnato davanti al Tribunale federale con ricorso dell'8 maggio successivo, chiedendone l'annullamento. 
 
Diritto: 
 
1. 
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43). 
 
1.1 In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorrente è tenuto a spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Egli deve quindi confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.). 
 
1.2 Il ricorrente, che afferma per altro di non intendere contestare l'applicazione della legge, chiede nella fattispecie che la decisione con cui viene confermato il mancato rinnovo del suo permesso di dimora venga annullata. Egli omette tuttavia di confrontarsi, nelle debite forme (art. 42 cpv. 2 LTF), con le puntuali argomentazioni contenute nel giudizio impugnato e con le quali: 
(a) in risposta al richiamo alla fase di risocializzazione da lui intrapresa in carcere, contenuto nel ricorso al Tribunale amministrativo, quest'ultimo si sofferma sulle differenti finalità perseguite da autorità penali ed autorità amministrative; 
(b) in risposta al richiamo alla sua situazione coniugale, pure contenuta nel ricorso esperito davanti ai Giudici cantonali, questi ultimi spiegano le ragioni che li hanno portati a concludere che l'interesse ad una sua partenza prevale su quello ad una sua permanenza in Svizzera, con la moglie e la di lei figlia. 
A tal riguardo, il ricorrente si limita in effetti a riproporre le medesime critiche formulate davanti all'istanza precedente, facendo in sostanza astrazione da quanto il Tribunale amministrativo ha già in merito e su più pagine risposto. 
 
1.3 Da quanto precede discende che, in mancanza di un'argomentazione che prenda concretamente posizione sulle motivazioni contenute nel giudizio contestato, il ricorso non può essere considerato ricevibile (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). 
 
2. 
Non rispondendo alle esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata (art. 108 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
 
Losanna, 14 maggio 2013 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
Il Cancelliere: Savoldelli