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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_243/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 14 luglio 2014  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
E.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
C.D.________ e D.D.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
diritto d'essere sentito; decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 2 giugno 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con esposto dell'11 novembre 2013 i coniugi C.D.________ e D.D.________ hanno denunciato E.________, controparte nel contesto di una causa da loro promossa nel 2004 davanti alla Pretura di Lugano concernente l'esercizio di un diritto di superficie, per titolo di diffamazione, calunnia e ingiuria, in relazione a considerazioni contenute nelle conclusioni scritte presentate dai legali della querelata. Hanno denunciato pure detti avvocati. 
 
B.   
Mediante decisione del 17 dicembre 2013 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere. Adita dai denuncianti, con giudizio del 2 giugno 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha parzialmente accolto il gravame e, ritenendo che i reati di diffamazione e di calunnia sarebbero adempiuti sotto il profilo oggettivo, ha annullato il decreto di non luogo a procedere e ritornato gli atti al PP, affinché, dopo aver sentito i querelati, ne esamini i presupposti soggettivi. 
 
 
C.   
Contro questa decisione E.________ inoltra un "ricorso/revisione" al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di confermare il decreto di non luogo a procedere. In via subordinata, postula di rinviare gli atti al PP senza ch'egli sia vincolato ai considerandi della criticata sentenza. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).  
 
1.2. La ricorrente, rilevato d'essere di lingua madre tedesca, ha legittimamente presentato l'atto di ricorso redatto in questa lingua. Questo accenno non impone tuttavia di derogare al principio secondo cui il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali, di regola nella lingua della decisione impugnata (art. 54 cpv. 1 LTF).  
 
1.3. La decisione impugnata costituisce una decisione resa in materia penale, ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF. Il ricorso in materia penale è di massima dato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione della ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF).  
 
1.4. Secondo l'art. 90 LTF, il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF, il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni parziali, vale a dire che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a) o che pongono fine al procedimento solo per una parte dei litisconsorti (lett. b).  
 
1.5. Il criticato giudizio, di rinvio, non pone fine alla vertenza e costituisce quindi una decisione incidentale impugnabile alle condizioni poste dall'art. 93 LTF (DTF 137 V 314 consid. 1; sentenza 1B_405/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 1.3.1, in RtiD II-2012 n. 38 pag. 182). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro siffatte decisioni, notificate separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o quando l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).  
L'adempimento di questi requisiti dev'essere di principio dimostrato dalla ricorrente, a meno che non sia manifesto (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4). Ora, ella non si esprime del tutto al riguardo, limitandosi a criticare il merito del contestato giudizio. Il ricorso è pertanto inammissibile, ricordato che secondo la sua giurisprudenza, nell'ambito di procedimenti penali la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente per evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 139 IV 113 consid. 1). Un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 131 I 57 consid. 1), come neanche un rinvio per esperire ulteriori accertamenti (DTF 137 V 314 consid. 2.1 e rinvii). 
 
Neppure i pregiudizi analoghi a quelli derivanti dalla promozione dell'accusa e da un'eventuale decisione di rinvio a giudizio, come in generale il fatto di dover subire un procedimento penale, possono essere impugnati immediatamente, poiché i danni che ne derivano non rappresentano di massima pregiudizi irreparabili di natura giuridica (DTF 136 IV 92 consid. 4.2; 133 IV 288 consid. 3.1 e 3.2; sentenza 1B_45/2014 del 5 maggio 2014 consid. 3.2.1). 
In concreto non sono adempiute neppure le condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. b, ritenuto che le indagini che dovrà esperire il PP si limitano in sostanza all'audizione dei querelati. In tale ambito, la ricorrente potrà pure avvalersi compiutamente del suo diritto di essere sentita, sulla cui asserita lesione è incentrato il gravame. Le relative censure, in quanto influiscano sul contenuto della decisione finale, potranno se del caso essere proposte mediante ricorso contro la stessa (art. 93 cpv. 3 LTF). Per di più, in materia penale l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF è di massima inapplicabile (DTF 133 IV 288 consid. 3.3). 
 
2.  
Il ricorso, inammissibile, non può pertanto essere esaminato nel merito. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello e, per conoscenza, al Ministero pubblico del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 luglio 2014 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri