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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_630/2010 
 
Sentenza del 14 settembre 2010 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
entrambi rappresentati da Nello Botta, Botta Consulenze & Co., 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2004, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 2 luglio 2010 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Il 2 luglio 2010 la Camera di diritto tributario del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato da A.A.________ e dalla moglie B.A.________ contro la decisione su reclamo emessa il 22 luglio 2009 dall'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città. La Corte cantonale ha, a sua volta, ritenuta insufficiente la documentazione prodotta a comprova di un debito contratto con il padre della contribuente residente all'estero, negandone quindi la deduzione, e ha altresì confermato l'aggiunto di un reddito di altra fonte ai proventi dichiarati. 
 
2. 
Il 4 agosto 2010 A.A.________ e B.A.________, rappresentati dalla Botta Consulenze & Co, hanno inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiedono che la sentenza cantonale e la decisione su reclamo siano annullate e che venga convocato il padre di lei al fine di chiarire la situazione. In via subordinata domandano che venga effettuato un accertamento approfondito con l'assunzione di testi. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
3. 
3.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii). 
 
3.2 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto federale; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400). 
Le esigenze di motivazione sono ancora più rigorose quando viene fatta valere la violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale tratta infatti queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate (art. 106 cpv. 2 LTF): nell'atto di ricorso occorre pertanto menzionare i fatti essenziali ed esporre in modo conciso le ragioni per le quali si ritiene che la decisione impugnata abbia leso dei diritti fondamentali, indicando precisamente quali. Solo le censure sollevate in maniera chiara e dettagliata vengono esaminate; censure di carattere appellatorio sono inammissibili (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 pag. 53, 65 consid. 1.3.1 pag. 68). 
 
3.3 Nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. I ricorrenti si limitano ad invocare la violazione del loro diritto di essere sentito nonché dei principi della parità di trattamento e della libertà economica, senza tuttavia minimamente spiegare in ché e perché gli stessi sarebbero stati disattesi. Inoltre essi non spiegano in che e perché l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale in merito all'insufficienza della documentazione prodotta a comprova del debito estero violerebbe il diritto determinante. Il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
4. 
4.1 Per quanto precede, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
4.2 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
3. 
Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
Losanna, 14 settembre 2010 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: 
 
Zünd Ieronimo Perroud