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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_965/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 14 ottobre 2016  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal, Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Pretese nei confronti dello Stato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 settembre 2016 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 16 settembre 2016 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il ricorso esperito il 26 agosto 2016 da A.________ contro la risoluzione emanata il 13 ottobre 2015 dal Consiglio di Stato che respingeva la domanda di risarcimento danni nei confronti dello Stato del Cantone Ticino presentata il 16 luglio 2013 dall'interessato. 
Dopo avere ricordato l'iter che dev'essere seguito concernente le pretese di risarcimento danni nei confronti dello Stato e rilevato che l'atto con cui l'ente pubblico si pronuncia giusta l'art. 19 cpv. 2 LResp (RL/TI 2.6.1.1) - in casu la risoluzione del 13 ottobre 2015 - è una semplice presa di posizione priva di qualsiasi effetto giuridico, la Corte cantonale ha rilevato che, quand'anche si volesse ammettere che detta risoluzione aveva il carattere di decisione impugnabile, nel caso concreto il ricorso era manifestamente tardivo poiché presentato ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge. Lo stesso era pertanto irricevibile. 
 
B.   
Il 12 ottobre 2016 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso nel quale dichiara di non condividere né la sentenza cantonale né la risoluzione governativa. Rimprovera ad entrambe le autorità diverse inadempienze (mancata indicazione delle vie di ricorso da parte del Consiglio di Stato; difetto di motivazione di tutte e due le autorità riguardo alla sua incapacità lavorativa, accertata e confermata dal competente ufficio AI) e domanda che l'ex datore di lavoro gli risarcisca il danno dovuto all'incapacità lavorativa che è derivata dal rapporto d'impiego. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369). 
 
2.  
 
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 - 2.3 pag. 245 segg.).  
 
2.2. Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. Il ricorrente infatti non si confronta affatto con l'argomentazione della Corte cantonale secondo cui la risoluzione governativa del 13 ottobre 2015 non è una decisione impugnabile né sul fatto che, quand'anche lo fosse, il ricorso sarebbe allora manifestamente tardivo (cfr. pronuncia impugnata pag. 3) né sostanzia segnatamente una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF). Inoltre in quanto critica l'operato del Governo e la risoluzione da lui emessa, visto l'effetto devolutivo legato ai ricorsi interposti, la censura è inammissibile (DTF 136 II 539 consid. 1.2 pag. 543 e rinvio). Per quanto riguarda infine la richiesta d'indennizzo dell'incapacità lavorativa formulata nei confronti dell'ex datore di lavoro, il quesito esula dall'oggetto del litigio e sfugge pertanto ad un esame di merito.  
 
2.3. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
3.   
Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato, in rappresentanza dello Stato del Cantone Ticino, e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 ottobre 2016 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud