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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8G.115/2003 /bom 
 
Sentenza del 14 novembre 2003 
Camera d'accusa 
 
Composizione 
Giudici federali Karlen, presidente, 
Fonjallaz, vicepresidente, Marazzi, 
cancelliere Ponti. 
 
Parti 
A.________, attualmente detenuto presso le carceri pretorili di Bellinzona, 
reclamante, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
via Greina 2, casella postale 5234, 6900 Lugano, 
 
contro 
 
Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Ordine di arresto ai fini di estradizione, 
 
reclamo alla Camera d'accusa contro l'ordine 
dell'8 ottobre 2003 dell'Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni. 
 
Fatti: 
A. 
Il 30 settembre 2003 l'Interpol di Wiesbaden (D) ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto ai fini di estradizione nei confronti di A.________, cittadino turco residente a Locarno, perseguito in Germania per aver organizzato - in correità con altre persone - tra l'agosto 2001 e il gennaio 2002 a parecchie riprese l'entrata illegale in Germania di cittadini stranieri, perlopiù curdi provenienti dall'Iraq o dalla Turchia. In particolare l'accusato avrebbe provveduto al noleggio dei mezzi di trasporto per i profughi e all'ingaggio dei conducenti. Per tale motivo, il 16 maggio 2002 il Giudice istruttore del Tribunale di Friburgo in Brisgovia (D) aveva emanato nei suoi confronti un ordine d'arresto per titolo di infrazione alla legge tedesca sul domicilio e la dimora degli stranieri. 
B. 
Il 30 settembre 2003 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emanato un'ordinanza di arresto provvisorio in vista d'estradizione. A seguito di ciò, A.________ veniva arrestato il 6 ottobre 2003, dopo essere stato interrogato dal Procuratore pubblico del Canton Ticino. 
C. 
L'8 ottobre 2003 l'UFG ha emanato un ordine di arresto in vista d'estradizione, notificato il 9 ottobre 2003 all'interessato in carcere. 
D. 
Con scritti dell'8/9 ottobre 2003 A.________ ha chiesto, in via principale, la sua scarcerazione e la sostituzione della detenzione con altri provvedimenti cautelari e, in via subordinata, il permesso di celebrare il suo matrimonio religioso previsto per l'11 ottobre 2003. Con lettera del 9 ottobre, l'UFG ha rifiutato la scarcerazione chiesta dall'interessato, sia a titolo definitivo, sia a titolo temporaneo per permettere la celebrazione del suo matrimonio. 
E. 
Lo stesso giorno l'arrestato ha chiesto all'UFG di motivare il rifiuto di scarcerazione. Il 10 ottobre 2003 l'UFG ha quindi emesso una decisione motivata di rifiuto di scarcerazione. 
F. 
Con reclamo del 16 ottobre 2003 dinanzi alla Camera d'accusa del Tribunale federale, A.________ chiede in via principale l'annullamento dell'ordine di arresto ai fini di estradizione e la sua immediata scarcerazione e, in via subordinata, l'adozione di misure cautelari sostitutive. Richiede infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. 
G. 
Con osservazioni del 23 ottobre 2003 l'UFG propone di respingere il gravame. Con controsservazioni del 24 ottobre 2003 A.________ si riconferma, in sostanza, nelle conclusioni proposte con il reclamo. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La tempestività del gravame e la legittimazione del reclamante sono date: l'interessato deve infatti ricorrere contro l'ordine di arresto in vista di estradizione entro 10 giorni dalla sua notifica, anche se, giusta l'art. 49 cpv. 2 AIMP, detto ordine non potrà essere eseguito fintanto che perdura il carcere preventivo o espiatorio. Sussiste dunque già oggi un interesse giuridico sufficientemente rilevante per l'inoltro del presente reclamo (DTF 119 Ib 74). 
1.2 Adita da un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Camera di accusa del Tribunale federale non è competente per pronunciarsi in merito all'estradizione (DTF 117 IV 359 consid. 1a), ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione. Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda d'estradizione, come pure alla sua infondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente in prima istanza l'UFG e, in sede di ricorso, il Tribunale federale adito con ricorso di diritto amministrativo (DTF 111 IV 108 consid. 3a). 
2. 
2.1 Il reclamante lamenta in primo luogo una violazione dell'art. 9 cpv. 3 della Costituzione ticinese del 14 dicembre 1997 (Cost/TI; Raccolta cantonale delle leggi n. 1.1.1.1), che stabilisce che "chiunque è colpito da un provvedimento privativo della libertà personale in base ad un'accusa di carattere penale deve essere sentito da un magistrato entro il giorno successivo al provvedimento, ha il diritto di essere assistito da un legale e di rivolgersi ad un tribunale". A suo dire, le modalità della comunicazione dell'ordine di arresto in vista d'estradizione emanato dall'UFG e del suo successivo fermo da parte delle autorità ticinesi non hanno rispettato tale norma costituzionale; in particolare, egli fa notare che l'interrogatorio effettuato dal Procuratore pubblico non garantisce quanto disposto dall'art. 9 cpv. 3 Cost/TI, dato che questi non ha nessun potere decisionale o d'influenza su chi ha ordinato l'arresto e ancora meno per statuire sull'adeguatezza e la legittimità del provvedimento restrittivo. Per il reclamante non vi sono motivi perché anche nella procedura di arresto ai fini di estradizione - benché fondata su una legge federale (art. 47 e segg. AIMP) - non venga rispettato il menzionato principio costituzionale cantonale. 
2.2 Per il principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.), che costituisce un diritto costituzionale individuale, i Cantoni non sono autorizzati a legiferare nelle materie disciplinate esaustivamente dal diritto federale; negli altri campi possono emanare norme giuridiche che non violino né il senso né lo spirito del diritto federale e non pregiudichino la sua realizzazione (DTF 128 I 46 consid. 5a, 128 II 66 consid. 3; 127 I 60 consid. 4a e riferimenti; 126 I 76 consid. 1; 118 Ia 299 consid. 3a). 
2.3 La doglianza sollevata dal reclamante concerne essenzialmente la pretesa violazione di una norma della costituzione cantonale ticinese inerente le garanzie procedurali in caso di arresto; la procedura di estradizione è però esclusivamente e esaustivamente retta dall'AIMP, che, quale legge federale, prevale sul diritto cantonale e di conseguenza anche sulla costituzione cantonale. Risulta peraltro in concreto - né il reclamante lo contesta - che tutte le esigenze procedurali poste dalla AIMP sono state scrupolosamente ossequiate: l'ordinanza di arresto provvisorio è stata emessa il 30 settembre 2003 (art. 44 AIMP), il reclamante è stato fermato il 6 ottobre e immediatamente interrogato dal Procuratore pubblico (art. 52 AIMP), l'ordine di arresto, datato 8 ottobre e provvisto delle necessarie indicazioni sulla protezione giuridica e le possibilità di impugnazione (art. 47 cpv. 1 lett. d AIMP), è stato notificato il giorno successivo all'interessato (art. 52 AIMP). La prima censura del reclamo risulta pertanto infondata. 
3. 
Il reclamante contesta in seguito la competenza di firma dei funzionari dell'UFG che hanno sottoscritto l'ordinanza di arresto provvisorio e l'ordine di arresto ai fini dell'estradizione. La censura non ha pregio. Secondo l'art. 49 della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 21 marzo 1997 (LOGA; RS 172.010), la competenza di firma spetta in principio al capo del dipartimento, il quale però può conferirla in delega a membri della direzione di gruppi o uffici (art. 49 cpv. 1 lett. b LOGA). Giusta l'art. 49 cpv. 3 LOGA, i direttori dei gruppi e degli uffici regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza. Secondo l'art. 29 dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1), infine, i singoli dipartimenti possono emanare propri regolamenti interni per disciplinare, in particolare, il diritto di firma (art. 29 cpv. 1 lett. c OLOGA). In conformità a queste disposizioni, la Divisione assistenza giudiziaria internazionale dell'Ufficio federale di giustizia ha emanato un regolamento interno datato 1° luglio 2000, e rinnovato l'ultima volta il 1° luglio 2003, concernente la competenza di firma dei collaboratori della divisione. Da questo regolamento risulta che il sig. Hugo e la signora Albertini sono entrambi abilitati a sottoscrivere le decisioni emesse dalla Sezione estradizioni; ne scende che sia l'ordinanza di arresto provvisorio, sia l'ordine di arresto ai fini dell'estradizione sono stati firmati da collaboratori della sezione estradizioni dell'UFG competenti per firmare tali atti. 
4. 
Invocando una violazione dell'art. 6 n. 3 CEDU, il reclamante pretende che alcuni documenti dell'incarto, redatti in lingua tedesca, non sarebbero stati tradotti in una lingua a lui comprensibile (italiano o turco) dall'autorità federale. 
 
L'art. 6 n. 3 CEDU garantisce ad ogni accusato segnatamente il diritto ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (lett. a), di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa (lett. b) e di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza (lett. e). Da queste disposizioni non è tuttavia deducibile un diritto generale ad ottenere la traduzione scritta di qualsiasi atto della procedura; al contrario, per determinare se, sotto questo punto di vista, l'accusato ha beneficiato di un processo equo vanno considerate tutte le circostanze concrete del caso (v. decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989, nelle cause Brozicek e Kamasinski, serie A, vol. 167 par. 41, e 168 par. 74). Peraltro, la giurisprudenza si è dimostrata meno rigorosa quanto all'obbligo di traduzione se l'accusato è assistito da un legale in grado di informarlo (DTF 118 Ia 464 consid. 2; 115 Ia 65 consid. 6c). 
 
In concreto non risulta dall'incarto che il reclamante sia stato leso nei suoi diritti di difesa dalla mancata traduzione di alcuni atti redatti in tedesco, provenienti perlopiù dalla Germania; gli ordini di arresto in vista dell'estradizione sono in italiano e indicano, seppur sommariamente, le imputazioni che le autorità tedesche muovono al reclamante; egli è stato informato più nel dettaglio di queste imputazioni durante l'interrogatorio con il Procuratore pubblico, tenutosi in italiano (v. verbale di interrogatorio del 6 ottobre 2003, in atti). Giova inoltre osservare che l'assenza di traduzione di questi atti non ha impedito al legale del reclamante di presentare un ricorso dettagliato e motivato davanti alla Camera d'accusa del Tribunale federale. La censura relativa ad una presunta violazione dell'art. 6 n. 3 CEDU va quindi respinta. 
5. 
5.1 Il reclamante ritiene che la detenzione ai fini dell'estradizione risulta ingiustificata e sproporzionata, in quanto egli avrebbe da tempo fatto della Svizzera il centro dei suoi interessi affettivi e vitali (presenza dei genitori e della moglie, attività lavorativa in Svizzera). Egli postula l'azione di misure meno coercitive (consegna documenti, braccialetto elettronico), visto e considerato che l'UFG non avrebbe sostanziato nessun reale indizio concreto né di fuga né di colpevolezza per i fatti a lui imputati. 
5.2 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 117 IV 359 consid. 2a e rinvii). L'ordine di arresto in vista d'estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l'estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). 
La questione se siano adempiuti nel caso concreto i presupposti che giustificano, rispettivamente, l'annullamento dell'ordine d'arresto e la scarcerazione in pendenza della procedura d'estradizione, deve essere esaminata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di consegnare - ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato - le persone perseguite allo Stato che ne ha fatto la richiesta. 
5.3 Nel caso concreto il provvedimento impugnato è motivato sia dal timore che l'interessato possa sottrarsi all'estradizione sia da quello che possa compromettere l'istruzione penale (v. art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP). Pur senza voler sminuire l'importanza dei legami del reclamante con il territorio svizzero (vi risiede dal 1994, e i suoi genitori ancora da prima; si è recentemente sposato con una cittadina turca), va tenuto conto del fatto che l'attività delinquenziale per la quale egli è ricercato in Germania è di indubbio rilievo. Si tratterebbe, secondo le indagini sinora svolte dalle autorità tedesche, di un vasto traffico clandestino di profughi di origine curda organizzato tra l'Italia, la Grecia e la Germania, attraverso la Svizzera e la Francia, al quale hanno partecipato, a scopo di lucro, numerose persone. Per questi fatti il reclamante rischia di essere condannato - ad estradizione eseguita - ad una pena privativa della libertà di lunga durata. Ora, come rettamente argomentato dall'UFG nelle proprie osservazioni, la presenza della sua famiglia nonché gli anni trascorsi in Svizzera non escludono, a priori, un pericolo di fuga dell'interessato. Egli è cittadino turco e la moglie pure; è attualmente disoccupato e la sua autorizzazione di soggiorno in Svizzera scade l'11 novembre 2003. Queste circostanze, unite all'eventualità di dover scontare una grave pena detentiva, appaiono di per sé atte a sostanziare un pericolo di fuga verso un paese terzo, ed in particolare la Turchia, ove un'estradizione in Germania risulterebbe impossibile. 
 
Né può essere escluso, a questo stadio della procedura, un pericolo di compromissione dell'istruzione penale. Se è vero che le autorità elvetiche ancora non dispongono di tutti gli elementi di valutazione necessari a tal proposito, è però assodato che il procedimento penale in corso in Germania riguarda, oltre al ricorrente, anche numerose altre persone, e pertanto non è affatto da escludere un pericolo di inquinamento delle prove o di collusione nel caso in cui il reclamante fosse rimesso in libertà anche solo provvisoriamente. 
5.4 In simili circostanze, sussistendo, da una parte, un concreto pericolo di fuga e di compromettere l'istruzione penale e, dall'altra, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato come lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullare l'ordine di arresto in via di estradizione o la decisione di rifiuto della scarcerazione, né di ordinare misure cautelari sostitutive come chiesto dal reclamante in via subordinata. 
6. 
Discende da quanto precede che il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Seppur il reclamo appaia al limite del temerario, si prescinde dal prelevare una tassa di giustizia, conformemente all'art. 219 cpv. 3 prima frase PP. 
 
Il Tribunale federale può inoltre fare assistere la parte che dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole da un avvocato, i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 152 cpv. 1 e 2 OG). In concreto però, essendo il gravame chiaramente infondato nella misura della sua ammissibilità, ossia fin dall'inizio privo di possibilità di successo, la concessione del gratuito patrocinio deve essere negata. 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 
2. 
L'istanza di gratuito patrocinio è respinta. 
3. 
Non si prelevano spese. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del reclamante e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni. 
Losanna, 14 novembre 2003 
In nome della Camera d'accusa 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: