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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_24/2007 /biz 
 
Sentenza del 15 marzo 2007 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
disdetta del rapporto d'impiego, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 24 gennaio 2007 dal Tribunale cantonale amministrativo. 
 
Fatti: 
A. 
A.________, nata nel 1962, ha iniziato a lavorare per lo Stato del Cantone Ticino nel novembre del 1982 quale impiegata d'ufficio. Il 24 gennaio 1984 il Consiglio di Stato l'ha nominata funzionaria amministrativa. È poi stata più volte trasferita presso diversi uffici. Considerate le numerose, ripetute e in parte prolungate assenze per malattia, nonché la dimostrata inidoneità a inserirsi in un lavoro di gruppo, il 18 maggio 2004 il Consiglio di Stato ha prospettato all'interessata l'intenzione di rescindere il rapporto d'impiego. Fallito il tentativo di conciliazione, con decisione del 17 agosto 2004 il Governo cantonale ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 28 febbraio 2005, riconoscendole un'indennità d'uscita di fr. 65'708.30. 
 
Avverso questa decisione l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino che, statuendo il 24 gennaio 2007, ha respinto il ricorso. 
B. 
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico e, in via subordinata, con un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede di annullarla per grave violazione dei diritti costituzionali e di ordinare che in futuro la procedura di conciliazione debba essere impugnata dinanzi al Pretore. Postula inoltre di rinviare la causa al Consiglio di Stato per nuova istruzione, escludendo il potere decisionale della Commissione paritetica e dei sindacati. 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 I 1205), della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso, anche se la ricorrente richiama l'art. 88 OG riguardo alla sua legittimazione, è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF). 
1.2 La ricorrente, patrocinata da un legale di fiducia nella sede cantonale, rileva, senza tuttavia formulare un'esplicita richiesta, che il Tribunale federale, viste le sue condizioni economiche, potrebbe concederle il gratuito patrocinio (art. 41 e 64 cpv. 2 e 3 LTF). La domanda, contenuta nel gravame impostato il giorno prima della scadenza del termine ricorsuale (art. 100 cpv. 1 LTF), è priva di interesse pratico e attuale, poiché il ricorso non poteva più essere tempestivamente completato. L'istanza non può pertanto essere accolta. 
1.3 Presentato da una parte che ha partecipato al procedimento, direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è di massima ammissibile. 
1.4 Nella fattispecie, anche se la ricorrente non si esprime del tutto al riguardo, è manifestamente raggiunto il valore litigioso minimo previsto dall'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF. In siffatte circostanze, il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli art. 113 e segg. LTF, presentato in via subordinata, ma privo di una qualsiasi motivazione circa una lesione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), neppure indicati dalla ricorrente, è inammissibile. 
1.5 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale. 
1.6 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve quindi spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle citate eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). 
2. 
2.1 Nella decisione impugnata, esposti i numerosi trasferimenti della ricorrente presso i diversi uffici dell'Ammnistrazione cantonale, è stato stabilito che sulla base degli atti di causa, almeno all'inizio, il suo rapporto d'impiego è stato caratterizzato da notevoli turbolenze nei rapporti con i superiori e con i colleghi, rispettivamente da frequenti assenze di breve durata, riconducibili all'ambiente di lavoro. Secondo i giudici cantonali, i referti del medico cantonale evidenziano l'esistenza di un nesso tra il particolare carattere della ricorrente e le situazioni di conflitto che ne sono scaturite sul posto di lavoro da un lato e le assenze di breve durata dall'altro. In particolare, un atto di aperta insubordinazione, dalla quale la ricorrente non è receduta, è degenerato in una situazione di conflitto, che ha indotto l'autorità a trasferirla ad altre funzioni. Dopo oltre un anno e mezzo di assenza, pressoché ininterrotta, la ricorrente ha poi messo in atto uno sciopero della fame. Secondo l'accertamento della Corte cantonale, in quelle circostanze erano dati i presupposti per disdire il rapporto d'impiego con una dipendente riottosa, incapace di integrarsi nelle funzioni alternative, comunque adeguate alla sua preparazione professionale, offertele per porre rimedio a una situazione conflittuale creata dalla ricorrente con il suo comportamento indisciplinato. 
2.2 La ricorrente, limitandosi a richiamare un rapporto redatto dal responsabile dell'ufficio del governo elettronico e ignorando completamente tutti gli altri a suo sfavore, si limita a sostenere d'aver svolto il proprio lavoro con molto impegno e serietà. Con questo accenno, ella si basa tuttavia su un accertamento dei fatti diverso da quello posto a fondamento del giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF), senza minimamente censurare quello esposto nella criticata sentenza (art. 97 cpv. 1 LTF). In tale misura il ricorso è quindi manifestamente inammissibile. 
2.3 La ricorrente sostiene poi che i diversi cambiamenti e trasferimenti farebbero parte di una non meglio precisata strategia di mobbing. Al riguardo ella si limita tuttavia a meri accenni teorici su questo fenomeno e a rilevare che da un'analisi, ch'ella tralascia tuttavia di esporrre, risulterebbe che l'ipotesi della messa in atto di questa strategia sarebbe attendibile. Ora, anche riguardo a questa censura la ricorrente non si confronta del tutto con i motivi posti a fondamento della criticata decisione, secondo la quale, anche sulla base dell'esame di un certificato medico, è stato accertato che non si poteva in nessun caso ravvisare una siffatta fattispecie. Su questo punto si può rimandare ai motivi della decisione impugnata (art. 109 cpv. 3 LTF). Neppure gli accenni di critica alla procedura dinanzi alla Commissione paritetica e alla pretesa deferibilità del contenzioso davanti alla Pretura, non adempiono manifestamente le citate esigenze di motivazione ed essendo inoltre nuovi (art. 99 LTF), sono inammissibili. 
3. 
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto in quanto ammissibile (art. 109 cpv. 2 lett. a LTF). Si può eccezionalmente rinunciare, tenuto conto anche della situazione finanziaria esposta dalla ricorrente, a prelevare una tassa di giustizia (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
2. 
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
3. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
4. 
Comunicazione alla ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 15 marzo 2007 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: