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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8F_12/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 15 aprile 2015  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, 
Ursprung, Parrino, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, patrocinata dall'avv. Marco Probst, 
istante, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
controparte. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (restituzione dei termini di ricorso), 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 8C_773/2014 del 5 novembre 2014. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il Tribunale federale con sentenza 8C_773/2014 del 5 novembre 2014 ha dichiarato inammissibile il ricorso di A.________ contro un giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale aveva riconosciuto l'assicurata inidonea al collocamento dal 1° novembre 2012 al 31 marzo 2013, idonea al collocamento con diritto a indennità di disoccupazione al 50% dal 1° aprile al 19 giugno 2013 e idonea al collocamento con un grado di disponibilità del 50% dal 20 giugno 2013. 
 
B.   
Il 24 dicembre 2014 A.________ presenta un' "istanza d'annullamento della sentenza emessa il 5.11.2014" e un'istanza di restituzione del termine per inosservanza, chiedendo che la sentenza del 5 novembre 2014 sia annullata e di essere dichiarata idonea al collocamento dal 1° novembre 2012 con diritto alla relativa indennità di disoccupazione. 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). 
 
2.   
L'istante fonda la sua richiesta sulla circostanza che solo al momento di ricevere la sentenza 8C_773/2014 del 5 novembre 2014 si è potuta rendere conto come, per adempiere le esigenze legali, la motivazione del ricorso avrebbe dovuto spiegare per quali ragioni il giudizio cantonale violava il diritto. Fondandosi sull'art. 49 LTF, secondo cui una notificazione viziata, segnatamente l'indicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici o la mancanza di tale indicazione, qualora sia prescritta, non può causare alcun pregiudizio alle parti, l'istante ritiene che vi siano le condizioni per concedere una restituzione dei termini. L'istante fa inoltre valere una violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 41 LTF per essere stata privata a torto dell'assistenza necessaria di un avvocato a tutela dei propri diritti. 
 
3.  
 
3.1. Alla cosa giudicata di una sentenza del Tribunale federale può essere eccezionalmente derogato nei casi esaustivamente enumerati agli art. 121 a 123 LTF. La revisione di una sentenza del Tribunale federale deve essere espressamente richiesta. L'istanza deve essere sufficientemente motivata; l'art. 42 LTF, relativo alle esigenze che gli atti scritti rivolti al Tribunale federale devono soddisfare (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti), è applicabile pure in questo ambito. Nel singolo caso, le esigenze di motivazione dipendono dal motivo di revisione invocato. L'istanza di revisione, infine, deve essere proposta entro precisi termini: 30 rispettivamente 90 giorni a contare dalla scoperta del motivo invocato (art. 124 cpv. 1 LTF). Per ogni motivo invocato vale il termine previsto dalla legge, anche se più motivi (per i quali valgono termini diversi) vengono cumulativamente invocati (sentenza del Tribunale federale 5F_9/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 1.1.1).  
 
3.2. Non un caso di revisione, bensì un caso di restituzione dei termini per inosservanza è invece dato quando, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte è stata impedita senza propria colpa di agire nel termine stabilito. In tal caso, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento la parte può formulare domanda di restituzione e compiere l'atto omesso (sentenza 5F_6/2010 del 7 luglio 2011 consid. 1.2 con riferimenti). La domanda può essere inoltrata anche dopo la notificazione della sentenza, nel qual caso la medesima viene annullata (art. 50 cpv. 2 LTF; sentenza 2F_7/2010 del 15 ottobre 2010 consid. 3.2). Qualora l'omissione sia invece la conseguenza di una notificazione viziata, trova applicazione l'art. 49 LTF, per il quale una tale notificazione non può causare pregiudizio alcuno alle parti. Nella misura in cui l'istante presenta a titolo indipendente un'istanza di annullamento della sentenza, essa è inammissibile, poiché può entrare in considerazione unicamente la domanda di restituzione dei termini.  
 
4.  
 
4.1. Il punto n. 3 del dispositivo del giudizio cantonale, notificato al patrocinatore per stessa ammissione dell'istante nel suo ricorso, recita: "Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta". Tale formulazione relativa all'indicazione dei rimedi giuridici riprende sostanzialmente il testo già presentato in precedenza sotto l'egida dell'ordinamento previgente la LTF (cfr. art. 107 cpv. 3 OG, art. 1 cpv. 3 e 35 cpv. 2 PA, nonché art. 61 lett. h LPGA).  
 
4.2. A norma dell'art.112 LTF le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale contengono, fra l'altro, oltre a un dispositivo (lett. c), l'indicazione dei rimedi giuridici, con menzione del valore litigioso nei casi in cui la presente legge prevede un valore litigioso minimo (lett. d). L'indicazione dei rimedi giuridici, da porre preferibilmente dopo il dispositivo, poiché non propriamente parte del "giudicato" (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 consid. 3.1), è di natura prettamente informativa: l'autorità precedente non deve pregiudicare le vie di ricorso possibili, indicando in caso di dubbio più possibilità (sentenza 2C_71/2007 del 9 ottobre 2007 consid. 2.2). Essa trova la sua origine negli allora art. 55 segg. OG, art. 20a LEF e sull'art. 1 cpv. 3 PA (Messaggio alla LTF, FF 2001 3906). Il testo legale in vigore, identico all'art. 105 del disegno di LTF proposto dal Consiglio federale (FF 2001 4052) è stato adottato dalle Camere federali senza discussione (BU 2003 CS 912 e 2004 CN 1614).  
 
4.3. Benché una parte della dottrinaauspica nell'indicazione dei rimedi giudici un'informazione anche sui motivi di ricorso e sulle esigenze di motivazione ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, n. 39 ad art. 112 LTF), la portata dell'art. 112 cpv. 1 lett. d LTF non va oltre le esigenze dell'art. 35 cpv. 2 PA (già applicabile precedentemente l'entrata in vigore della LTF alle procedure cantonali in applicazione del diritto federale a norma dell'art. 1 cpv. 3 PA), il quale impone di menzionare unicamente il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità di ricorso competente e il termine per interporlo (DTF 111 V 149 consid. 4 pag. 149 segg.; CORBOZ, n. 36 ad art. 112 LTF). Per contro, il valore litigioso dev'essere menzionato nella decisione impugnabile al Tribunale federale soltanto nei casi in cui la LTF prevede un valore litigioso minimo. Non rientrano invece fra le informazioni obbligatorie da indicare nella decisione i presupposti processuali, segnatamente le esigenze di motivazione (art. 42 cpv. 2, 106 cpv. 2 e 108 cpv. 1 lett. a LTF), del ricorso in concreto esperibile (cfr. anche DTF 131 I 153 consid. 4 pag. 159).  
 
 
4.4. La questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita, poiché l'istanza deve essere in ogni caso respinta sotto il profilo dell'art. 49 LTF. L'istante, nel suo ricorso del 21 ottobre 2014,non ha presentato alcuna motivazione, neppure una breve, come richiesto nei rimedi di diritto del giudizio cantonale impugnato. In particolare, l'interessata si è limitata ad affermare in maniera oltremodo laconica la circostanza di aver ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino contro la decisione su opposizione, di aver presentato tempestivamente ricorso al Tribunale federale, di contestare il giudizio cantonale riassunto nel suo dispositivo e infine di essere riconosciuta idonea al collocamento dal 1° novembre 2012, chiedendo contestualmente di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Lo scritto del 21 ottobre 2014 deve essere quindi considerato sprovvisto di ogni e qualsiasi motivazione volta a indicare perché l'atto impugnato violerebbe il diritto.  
 
4.5.  
 
4.5.1. L'istante fa inoltre valere di essere stata privata a torto dell'assistenza di un avvocato, a suo parere necessaria per difendere validamente i propri diritti. Invoca una violazione dell'art. 41 LTF (e di conseguenza dell'art. 6 CEDU), secondo il quale se una parte non è manifestamente in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio, il Tribunale federale può invitarla a designare un patrocinatore. Se non dà seguito a tale invito entro il termine impartitole, il Tribunale le designa un avvocato.  
 
4.5.2. Ora, nel ricorso del 21 ottobre 2014, l'interessata non ha spiegato perché avrebbe avuto bisogno di un avvocato. Sulla base di questo scritto, per il Tribunale federale, non erano ravvisabili motivi per cui l'ausilio di un avvocato fosse in quel momento necessario (anche perché l'incapacità deve essere manifesta ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 LTF). Ad ogni modo, l'interessata, che è medico, aveva le conoscenze per presentare un ricorso motivato, spiegando almeno brevemente i motivi della sua inidoneità al collocamento. Non si può pertanto ritenere che l'interessata fosse incapace di stare direttamente in giudizio. Facendo difetto le condizioni d'applicazione dell'art. 41 cpv. 1 LTF, l'interessata non può quindi trarre alcun motivo a sostegno della sua tesi.  
 
5.   
Ne segue che la domanda di restituzione dei termini deve essererespinta, nella misura della sua ammissibilità. Sprovvista di esito favorevole sin dall'inizio, la domanda di assistenza giudiziaria relativa alla presente procedura non può trovare accoglimento (art. 64 cpv. 1 LTF). Visto l'insieme delle circostanze, benché la presente istanza sia al limite della temerarietà, si rinuncia in via del tutto eccezionale a riscuotere spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di restituzione dei termini è respinta. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
Lucerna, 15aprile 2015 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Leuzinger 
 
Il Cancelliere: Bernasconi