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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
I 306/06{T 7} 
 
Sentenza del 15 maggio 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
A.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Luigi Potenza, Via Roma 291, 73054 Presicce, Italia, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero del 15 febbraio 2006. 
 
Fatti: 
A. 
A.________, cittadino italiano nato il 18 settembre 1947, coniugato, ha lavorato in Svizzera dal 1966 al 1969 e nel 1979, solvendo regolari contributi all'AVS/AI. 
 
Dopo il rimpatrio, l'assicurato ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa, segnatamente quella di bracciante agricolo, fino al 31 marzo 2004, quando ha definitivamente cessato di lavorare per asseriti motivi di salute. 
 
Statuendo su una domanda 29 agosto 2003 intesa al conseguimento di una rendita dell'AI svizzera, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha con decisione 3 agosto 2004 denegato il diritto a prestazioni per il motivo che il richiedente non presentava un'invalidità di grado pensionabile. 
 
Tramite il Patronato INAPA, A.________ ha avverso la decisione in questione presentato un'opposizione che è stata respinta dall'UAI con pronunzia 3 gennaio 2005. 
B. 
Chiamata a statuire su gravame dell'interessato, sempre assistito dal Patronato INAPA, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero (dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale) ha respinto l'istanza mediante giudizio 15 febbraio 2006. 
C. 
Rappresentato dall'avv. Luigi Potenza, l'assicurato ha interposto a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui fa valere che le turbe di cui è portatore sarebbero causali di incapacità di lavoro pensionabile. Nel contempo ha prodotto documentazione medica. 
 
Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato, l'UAI postula la reiezione dell'impugnativa. 
 
Diritto: 
1. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, questo Tribunale può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'AI. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti a questa Corte al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi a questo Tribunale, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1. 
3. 
L'istanza precedente ha già correttamente esposto nei considerandi del suo giudizio a quali presupposti é subordinato il riconoscimento di una rendita dell'AI svizzera; essa ha poi ricordato che decisiva i fini del giudizio è la situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui è stata resa la decisione amministrativa deferita al giudice. A questa esposizione può essere fatto riferimento. 
4. 
Alla pronunzia di primo grado deve essere prestata adesione pure nella misura in cui ha considerato non essere nella fattispecie adempiuti i presupposti in questione entro la data determinante in cui è stata prolata la decisione su opposizione dell'UAI. 
 
In concreto l'assicurato, come emerge da una perizia medica dettagliata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 14 novembre 2003, è portatore di cervicoartrosi con discopatia a modesta incidenza funzionale, esiti di frattura calcaneare destra e di iperglicemia di recente insorgenza. In sede di procedura di opposizione il dott. C.________ ha inoltre certificato la presenza di uncartrosi, di sindrome vertiginosa, di osteopenia diffusa, di ipertensione arteriosa, di ipercolesterolemia, di broncopatia cronica e di ipoacusia bilaterale, certificazioni però non sorrette da documentazione oggettiva. 
 
Per quel che concerne la frattura calcaneare, i primi giudici hanno ritenuto che la medesima, per la quale non erano peraltro state necessarie cure specialistiche, non aveva entro il 2004 cagionato inabilità di livello invalidante. Per quel che attiene all'affezione cervicale, essi hanno rilevato che le indagini avevano evidenziato semplicemente un processo artrosico moderatamente avanzato, il quale comportava una limitazione funzionale del rachide solo moderata in lateralità estreme. Circa il diabete, in fase iniziale, e i valori ematochimici leggermente fuori norma, i giudici di primo grado hanno osservato come esse turbe non richiedessero particolari cure. 
5. 
Con il ricorso di diritto amministrativo l'assicurato non fa valere elementi di giudizio suscettivi di infirmare la pronunzia commissionale impugnata. 
 
Riguardo alle suddette turbe, egli si limita ad addebitare all'autorità giudiziaria commissionale di non aver tenuto conto delle particolari ripercussioni suscettibili di manifestarsi in un assicurato ormai quasi sessantenne. Orbene non vi è motivo di ritenere che i giudici commissionali non abbiano tenuto conto dell'età dell'interessato, questo tanto meno che il loro giudizio si fonda sull'avviso dei medici dell'assicurazione, il cui compito è appunto quello di porre valutazioni differenziate trattandosi di definire le ripercussioni di determinate turbe avuto riguardo alla situazione specifica di un assicurato. 
6. 
Con il gravame il ricorrente produce nuova documentazione, più precisamente un referto 28 dicembre 2005 dell'Ospedale F.________, unità di diabetologia, dalla quale emerge essere egli portatore inoltre di retinopatia diabetica e di esiti di pregresso infarto della parte posteriore del miocardio. Orbene queste diagnosi sono posteriori alla data di emanazione della decisione su opposizione dell'amministrazione, per cui non possono essere considerate dal giudice in sede della presente procedura (DTF 121 V 362 consid. 1b pag. 366). 
 
Se le medesime dovessero incidere in modo rilevante sulla capacità di lavoro, all'interessato è riservata la facoltà di presentare una nuova domanda di prestazioni all'amministrazione. 
7. 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 535/05 del 7 dicembre 2006, consid. 2 e 7). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale amministrativo federale, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 15 maggio 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: