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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.56/2006 /viz 
 
Sentenza del 15 giugno 2006 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Wiprächtiger, Zünd, 
cancelliere Garré. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Broggini, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Commisurazione della pena (art. 63 CP), 
ricorso per cassazione contro la sentenza del 
28 dicembre 2005 della Corte di cassazione e 
di revisione penale Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 16 gennaio 2004 la Corte delle Assise criminali in Lugano riconosceva A.________ autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere, in correità con la figlia B.________, acquistato, coltivato e venduto tra il luglio del 2001 (e non solo dal maggio 2002 come erroneamente indicato nella sentenza di ultima istanza cantonale) e il marzo del 2003 almeno 600 kg di canapa con elevato tenore di THC (dall'1,4 al 18,6 %), oltre ad aver rilevato da terzi per fr. 50'000.-- un negozio a Chiasso con circa 10 kg di canapa nel deposito, realizzando nel complesso una cifra d'affari di circa fr. 4'000'000.-- e un guadagno di almeno fr. 300'000.--. In applicazione della pena, la Corte condannava A.________ a tre anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto), a un risarcimento compensativo di fr. 100'000.-- in favore dello Stato per l'illecito profitto conseguito e al divieto di esercitare per cinque anni ogni attività in rapporto con la canapa, ordinando la confisca di somme di denaro, carte valori, conti bancari e postali, documentazione varia, canapa essiccata, come pure gli impianti e strumenti per la produzione di marijuana. Su altri importi e conti i giudici hanno mantenuto il sequestro conservativo in garanzia del risarcimento compensativo, mentre un'ulteriore somma di denaro e un ulteriore conto postale sono stati dissequestrati. 
B. 
Il 28 dicembre 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) accoglieva parzialmente il ricorso interposto dal condannato contro la sentenza di primo grado, nel senso che il dispositivo del giudizio concernente la condanna al pagamento di un risarcimento compensatorio di fr. 100'000.-- veniva annullato, rinviando gli atti su tale questione ad una nuova Corte delle assise criminali. Per il resto il ricorso veniva respinto. 
C. 
A.________ insorge mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale, di cui domanda l'annullamento nella misura in cui ha confermato la pena di tre anni di reclusione inflitta in prima istanza al ricorrente. Postula inoltre di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. 
 
D. 
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni al ricorso. Il Procuratore pubblico domanda la reiezione del ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Contestata nel gravame è la commisurazione della pena. Su questa problematica l'ultima Corte cantonale si è espressa in maniera definitiva. Il ricorso per cassazione è pertanto ammissibile (art. 268 n. 1 PP; DTF 128 IV 34 consid. 1a; 123 IV 252 consid. 1). 
2. 
In via pregiudiziale il ricorrente solleva la violazione del principio del- la celerità nella commisurazione della pena. In particolare viene censurato il fatto che siano trascorsi praticamente due anni tra la sentenza di prima istanza e quella di seconda istanza, segnatamente più di un anno e nove mesi dalla presentazione del relativo ricorso per cassazione in sede cantonale. 
2.1 Il principio della celerità è sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II (RS 0.103.2). 
2.2 Secondo la giurisprudenza, la violazione del principio della celerità del procedimento va sollevata con ricorso di diritto pubblico se comporta violazione diretta della Costituzione o della CEDU, mentre la questione relativa alle conseguenze di una siffatta violazione sull'interpretazione e sull'applicazione del diritto federale va sollevata mediante ricorso per cassazione poiché concerne l'interpretazione e l'applicazione conformi alla Costituzione e alla CEDU del diritto federale (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.2 e rinvii). La censura del ricorrente, il quale si duole di una mancata considerazione di tale principio in ambito di commisurazione della pena e quindi applicazione del diritto federale, è pertanto ammissibile in questa sede. 
2.3 Il principio della celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (DTF 130 I 54 consid. 3.3.1; 124 I 139 consid. 2a). Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più venire sanati, il Tribunale federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione della pena, oppure occasionalmente addirittura la rinuncia in quanto tale ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (DTF 117 IV 124 consid. 4d). Mediante giurisprudenza sono state dunque create praeter legem delle autonome conseguenze giuridiche di natura materiale (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1 pag. 55; Pra 2004 n. 139 pag. 785, 6S.98/2003, consid. 2.1). La questione di sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base a un apprezzamento globale del lavoro effettuato. Tempi morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l'apprezzamento globale ad essere decisivo (DTF 124 I 139 consid. 2a e c). Anche secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il carattere ragionevole della durata di un procedimento si valuta secondo le circostanze della causa e tenuto conto in particolare della sua complessità, del comportamento dell'interessato e di quello delle autorità competenti (v. ad esempio le sentenze della Corte EDU nelle seguenti cause: Gelli contro Italia del 6 settembre 1999 e Ledonne contro Italia del 12 maggio 1999, apparse in: Rivista internazionale dei diritti dell'uomo 1/2000, pag. 354 e segg. n. 40, 3/1999, pag. 859 e segg. n. 21). Più concretamente sono stati giudicati inaccettabili un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase istruttoria, un periodo di quattro anni per statuire su di un ricorso contro l'atto di accusa ed un periodo di dieci o undici mesi prima di trasmettere l'incarto all'autorità di ricorso (DTF 124 I 139 consid. 2c pag. 144; 119 IV 107 consid. 1c pag. 110). Il principio della celerità può essere violato anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 
2.4 Nel caso concreto la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 16 gennaio 2004, a fronte di un atto di accusa del 23 settembre 2003 rispettivamente di un atto di accusa aggiuntivo del 15 ottobre 2003. Contro tale sentenza A.________ ha inoltrato ricorso per cassazione il 15 marzo 2004, il quale è stato evaso il 28 dicembre 2005, quindi circa 21 mesi e mezzo dopo il suo inoltro. L'intervallo di tempo in questione è certo consistente, ma ancora accettabile tenuto conto della discreta complessità del caso, del fatto che l'accusato era comunque a piede libero durante la procedura di ricorso e che l'autorità cantonale aveva comunque rapidamente pronunciato una sentenza di primo grado, già pochi mesi dopo l'emanazione dei suddetti atti di accusa. Globalmente tra la promozione dell'accusa risalente al marzo 2003, con detenzione preventiva dal 13 marzo al 2 maggio 2003 e dal 1° al 2 ottobre dello stesso anno, e la sentenza di ultima istanza cantonale sono trascorsi poco più di due anni e otto mesi, durata che di per sé non si può considerare lesiva del principio della celerità. Su questo punto l'impugnativa va dunque disattesa. 
3. 
Il ricorrente censura anche il fatto che l'autorità cantonale nella valutazione della sua colpevolezza non abbia volutamente ritenuto a suo favore la situazione generale relativa alla canapa, creatasi in Svizzera, e in modo particolare in Ticino a partire dal 1996/1997 fino all'improvviso avvio delle operazioni della magistratura ticinese denominate "Indoor", avvenuto nella primavera 2003. In sostanza i giudici avrebbero esplicitamente omesso di considerare, nell'ambito della commisurazione della pena, il clima di disorientamento generale verso il fenomeno canapa oggettivamente esistente in Ticino prima dell'avvio delle operazioni in questione, caratterizzato da tolleranza e permissivismo instauratisi alla fine degli anni Novanta, e sempre più evidenti a far tempo dal 2000. 
3.1 In base all'art. 63 CP il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Tale disposizione non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della stessa. Essi sono tuttavia oggetto di una consolidata giurisprudenza, da ultimo riepilogata in DTF 129 IV 6 consid. 6.1, alla quale si rinvia. In questa sede è sufficiente ribadire come il giudice di merito, più vicino ai fatti, fruisca di un'ampia autonomia. Il Tribunale federale interviene solo quando egli cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 63 CP o appaia eccessivamente severa o clemente. 
3.2 Nel caso concreto l'autorità cantonale ha condannato il ricorrente ad una pena di tre anni di reclusione per violazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, rimproverandogli di avere agito per puro spirito di lucro, senza farsi scrupolo di ottenere il finanziamento iniziale da un losco personaggio, di avere proceduto secondo modalità imprenditoriali e di non avere esitato a coinvolgere la figlia nell'operazione. Ciò aveva consentito a lui e alla figlia di raggiungere una cifra d'affari complessiva di oltre fr. 4'000'000.-- e di conseguire un guadagno di almeno fr. 300'000.--. In favore del reo la Corte ha nondimeno tenuto conto della sostanziale buona condotta, della situazione familiare di sicuro disagio, della collaborazione prestata agli inquirenti, del comportamento processuale corretto e del fatto ch'egli non abbia commerciato droghe pesanti. Tali considerazioni non sono contestate dal ricorrente, il quale si limita a far valere come fattore di diminuzione della pena il clima di tolleranza e permissivismo che avrebbe imperato nel Ticino a far tempo dal 2000 fino al marzo del 2003, quando ad un tratto le operazioni "Indoor" lo hanno portato in carcere preventivo. 
3.3 A questo proposito l'ultima istanza cantonale ha dapprima rilevato come vi sia da domandarsi se nei confronti del ricorrente la magistratura abbia davvero tardato a intervenire, come l'interessato pretende. Egli ha cominciato l'attività di coltivatore vero e proprio nell'agosto-settembre del 2001 e ha aperto a Chiasso il primo negozio di canapaio nel dicembre successivo. Già nel maggio del 2002 tuttavia la polizia lo ha obbligato a chiudere, salvo lasciargli riaprire nel giro di alcuni giorni dopo avere ricordato esplicitamente alla figlia, B.________, la quale gestiva il negozio, che vendere la canapa come stupefacente è reato. A dispetto di ciò, nello stesso mese di maggio, il ricorrente ha rilevato un secondo negozio analogo, sempre a Chiasso, che è rimasto in esercizio fino al marzo del 2003, quando egli è finito in carcere preventivo. Che quindi a far tempo dal 2000 le autorità ticinesi possano avere mostrato indulgenza verso i produttori e i venditori di canapa, come il ricorrente afferma, non toglie che nel lasso di poco più di sei mesi l'imputato si sia visto chiudere il negozio e sentir ricordare per il tramite della figlia che vendere la canapa come stupefacente è reato. Ad ogni buon conto, aggiunge l'autorità cantonale, se si volesse anche ritenere che, lasciandogli smerciare altri 360 kg di canapa (dopo i 240 kg venduti fino al maggio del 2002), gli inquirenti abbiano dato prova di tolleranza e permissivismo, nella fattispecie il ricorrente non potrebbe ricavarne beneficio. Da un lato perché egli non nega di avere agito con piena cognizione di causa, dall'altro perché non può pretendere che nella fattispecie la tolleranza e il permissivismo dell'autorità giustifichino nei suoi confronti una riduzione di pena. Il comportamento passivo dello Stato può essere fatto valere da chi invochi un errore di diritto, allorché sostenga di avere creduto in buona fede, vista la passività degli inquirenti, che un determinato atto fosse (ormai) lecito o non perseguibile. A questo proposito i giudici ticinesi hanno scartato ogni possibile equivoco sulla liceità dell'atto, ciò che il ricorrente non discute peraltro. A mente della CCRP il comportamento passivo dello Stato potrebbe dare adito a riduzioni di pena, quand'anche l'autore abbia cognizione dell'illecito, soltanto in tre ipotesi: quando lo Stato contravvenga al principio di celerità, quando faccia uso di agenti infiltrati (seppure questi mantengano un ruolo correttamente passivo) e quando accade che un suo funzionario, rimasto solo e senza adeguato controllo di fronte a responsabilità più grandi di lui, cada nel reato. Secondo l'ultima autorità cantonale nessuna delle tre previsioni trova un benché minimo riscontro nella fattispecie e invano il ricorrente crede di ravvisarne una quarta nel suo caso. Quand'anche nella fattispecie gli inquirenti possano avere denotato esitazioni iniziali nel reprimere la vendita di canapa ad alto tenore di THC, il ricorrente non potrebbe dunque giovarsene per quanto riguarda la commisurazione della pena (sentenza impugnata pag. 7 e seg.). 
3.4 Il ricorrente è stato oggetto di un'operazione di polizia nel maggio del 2002, nel cui contesto l'autorità, per tramite della figlia che gestiva il negozio, lo ha esplicitamente reso attento sull'illegalità della vendita di canapa come stupefacente. Da quel momento egli non può certo sostenere che l'autorità abbia dato prova nei suoi confronti di un comportamento contraddittorio e disorientante. Continuando a vendere stupefacenti nonostante l'autorità gli avesse precedentemente chiuso un negozio proprio per questo motivo, egli ha mostrato di ignorare con piena consapevolezza gli avvertimenti dello Stato, basati per altro su chiare leggi in vigore, sia allora che oggi, per cui non può far valere in proposito nessun motivo concreto di mitigazione della pena. 
3.5 Diverso è il discorso per lo stupefacente coltivato e venduto prima di tale operazione. A questo proposito l'autorità cantonale ha accertato che dal 1999 al 2002 solo una quindicina di negozi dediti alla vendita di canapa era stata chiusa per rapporto alle oltre 70 rivendite allora attive nel Ticino. La CCRP ha a questo proposito aggiunto che poco convince la spiegazione addotta in proposito dai primi giudici, secondo cui ciò andrebbe ricondotto unicamente alla difficile, laboriosa e onerosa raccolta delle prove circa l'uso illecito della canapa e dei derivati, visto che dopo il marzo del 2003 la magistratura ticinese con la suddetta operazione "Indoor" ha dimostrato di essere in grado di smantellare in qualche mese ben 75 rivendite (sentenza impugnata pag. 4). Che esistesse un problema "canapa" in Ticino prima della operazione in questione è del resto notorio. Il proliferare di un numero così grande di negozi nel giro di alcuni anni non sarebbe immaginabile senza ammettere l'esistenza da parte dello Stato di una certa passività nei confronti del fenomeno. Orbene, contrariamente a quanto considerato dalla CCRP, il comportamento dello Stato non è di rilievo per la commisurazione della pena esclusivamente nelle tre ipotesi da essa citate, con richiamo alla giurisprudenza illustrata nel Commentario basilese da Hans Wiprächtiger (n. 116-125 ad art. 63 CP), visto che quest'ultimo autore fa riferimento a tale triade di ipotesi solamente a titolo di esempio e non in termini esclusivi. Nella misura in cui il comportamento dello Stato può influire sul grado di colpevolezza del reo, non vi è del resto ragione di escludere l'esame di una simile circostanza oggettiva del reato dalle considerazioni in ambito di commisurazione della pena giusta l'art. 63 CP
3.6 Nel caso in questione occorre dunque valutare se l'accertata titubanza dimostrata dall'autorità penale cantonale prima di intervenire coerentemente contro il proliferare del fenomeno dei canapai sia tale da giustificare una diminuzione della pena inflitta al ricorrente. Sotto questo profilo non va omesso di ribadire che le leggi in vigore erano comunque chiare e che sull'illegalità della condotta rimproverata al ricorrente non potevano sorgere dubbi (v. RDAT 2002 II n. 73 pag. 268, 6S.46/2002, consid. 3 e 4), a prescindere dall'operato concreto delle autorità di polizia e dalle discussioni allora in corso a livello federale su un'eventuale riforma della politica in ambito di stupefacenti (v. a quest'ultimo proposito la sentenza non pubblicata del Tribunale federale del 27 aprile 2006 nelle cause 6P.25/2006 e 6S.53/2006, consid. 3.1). L'atteggiamento delle autorità cantonali non era del resto caratterizzato da totale passività visto che dal 1999 in poi almeno una quindicina di canapai sono stati comunque chiusi, non senza eco nell'opinione pubblica (v. sentenza impugnata pag. 15). Ciò non toglie però che nella gran parte dei casi si è dovuto attendere il marzo 2003 perché la magistratura intervenisse in maniera sistematica ed efficace. Questo atteggiamento dello Stato non ha certo contribuito a fare chiarezza, per cui si può effettivamente parlare di una parziale inazione statale con tratti disorientanti e contraddittori, che in determinati soggetti può avere contribuito ad agevolare il passo verso la delinquenza e di conseguenza abbassare l'energia criminale effettivamente investita nel proprio agire. Negando a priori un influsso dell'inazione statale sul grado di colpevolezza del reo, l'autorità cantonale ha dunque omesso di considerare una circostanza che per una corretta applicazione dell'art. 63 CP andava perlomeno valutata. Su questo punto il ricorso è pertanto da accogliere e la sentenza impugnata va annullata. 
3.7 Nell'ambito del nuovo giudizio in sede cantonale, la pena dovrà essere nuovamente commisurata valutando in che misura la parziale inazione dello Stato fino alla prima chiusura del negozio del ricorrente, avvenuta nel maggio 2002, abbia potuto concretamente influire sul grado di colpevolezza del reo. Nella fattispecie potrà però entrare in considerazione al massimo una riduzione della pena di un decimo (come nel caso dell'utilizzo di agenti infiltrati di cui in DTF 118 IV 115), tenuto conto del fatto che l'accertata inazione dello Stato non ha minimamente intaccato l'illegalità della condotta in esame, ma ha semplicemente creato un certo disorientamento nella società che ha facilitato l'incunearsi durevole e diffuso di condotte illecite che una coerente politica della droga avrebbe invece dovuto bloccare sul nascere. 
4. 
Il ricorrente infine sostiene che la pena fissata sia esageratamente severa per rapporto ad alcuni altri casi ritenuti analoghi alla fattispecie in esame (ricorso pag. 8). Sennonché in questo ambito l'ultima istanza cantonale ha dichiarato irricevibile il precedente memoriale di ricorso poiché insufficientemente motivato (sentenza impugnata pag. 9). Il Tribunale federale non può pertanto entrare nel merito di tale doglianza per mancato esaurimento delle vie di ricorso cantonali (DTF 123 IV 42 consid. 2). 
5. 
Il ricorrente, parzialmente soccombente, dovrebbe sopportare parte delle spese (art. 278 cpv. 1 PP). Egli domanda tuttavia l'assistenza giudiziaria. 
5.1 Il Tribunale federale dispensa la parte, la quale dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi (art. 152 cpv. 1 OG). Se occorre, il Tribunale federale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 152 cpv. 2 OG). Quando la parte sia più tardi in grado di pagare, sarà tenuta alla rifusione verso la cassa del Tribunale (art. 152 cpv. 3 OG). 
5.2 Lo stato del bisogno del ricorrente è pacifico. Per quanto riguarda le conclusioni del ricorso esse non erano in generale fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole per cui l'assistenza giudiziaria può venire accordata. 
5.3 Per quanto riguarda la parte in cui il ricorrente risulta vincente, gli viene direttamente assegnata un'indennità a carico della cassa del Tribunale federale (art. 278 cpv. 3 PP). 
5.4 L'accusatore pubblico del Cantone non sopporta spese e non ha diritto ad indennità (art. 278 cpv. 2 e 3 PP). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa viene rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio. 
2. 
Non si riscuotono spese. 
3. 
Al ricorrente, parzialmente vincente, viene assegnata un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale. 
4. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è accolta per la parte in cui risulta soccombente e per il resto è priva di oggetto. La Cassa del Tribunale federale verserà al suo patrocinatore fr. 2'000.-- a titolo di onorario per la sede federale. 
5. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 15 giugno 2006 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: