Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.12/2003 /bom 
 
Sentenza del 15 settembre 2003 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Nordmann, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
avv. A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola, 
studio legale Spiess Brunoni Pedrazzini Molino, 
via G.B. Pioda 14, casella postale 3339, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
B.B.________, 
opponente, patrocinato dall'avv. Roberto Macconi, 
via Ginevra 5, casella postale 3140, 6901 Lugano, 
Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, casella postale 45853, 
6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (compenso dell'esecutore testamentario), 
 
ricorso di diritto pubblico del 13 gennaio 2003 contro la sentenza emanata il 21 novembre 2002 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con testamento 25 maggio 1979 C.B.________, deceduto il 30 gennaio 1995, istituì quali eredi il figlio B.B.________ e la sorella D.B.________ e designò quale esecutore testamentario l'avv. A.________. Il 2 giugno 1999 gli eredi hanno stipulato un contratto di divisione, pure sottoscritto dall'esecutore testamentario. In virtù di tale contratto, la quota di B.B.________ sarebbe stata corrisposta dopo il "pagamento dell'onorario finale a favore dell'esecutore testamentario e della Fiduciaria X.________ relativo al dispendio orario di circa complessive 10 (dieci) ore". Nella menzionata convenzione le parti avevano pure stabilito che l'esecutore testamentario avrebbe pagato le fatture concernenti il suo onorario finale, nonché quello della predetta fiduciaria, attingendo - "previa approvazione degli eredi" - dai beni della successione. A.________ ha trattenuto a tal fine fr. 10'713.35 per saldare la nota di fr. 3'748.65 dello studio legale di cui è contitolare e due fatture della Fiduciaria X.________: la prima di fr. 4'277.20 concernente la società Y.________ S.A. (preparazione trapasso documenti) e la seconda di fr. 2'687.50 per la consulenza fiscale in relazione alla pratica successoria. 
B. 
B.B.________ ha chiesto, con istanza 4 maggio 2001, al Pretore di Lugano di condannare A.________ a restituirgli fr. 7'990.--. La domanda è stata respinta con sentenza del 15 maggio 2002. 
C. 
Adita dal soccombente, la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza del 21 novembre 2002, annullato la pronunzia pretorile e accolto la predetta istanza. Secondo la Corte cantonale, e contrariamente a quanto indicato dal giudizio di primo grado, il contratto del 2 giugno 1999 vincolava pure l'esecutore testamentario. A quest'ultimo incombeva quindi l'onere di provare la necessità di superare il dispendio orario indicatovi e il diritto di ottenere un compenso più elevato. Sennonché egli non avrebbe dimostrato di aver effettuato incombenti non previsti dal menzionato accordo e l'importo di fr. 2'883.35, riconosciutogli dall'istante, rimunera approssimativamente 14,5 ore alla tariffa di fr. 200.--. 
D. 
Con ricorso di diritto pubblico del 13 gennaio 2003 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza dell'ultima istanza cantonale. A mente del ricorrente la Corte cantonale avrebbe ecceduto nel suo potere di apprezzamento, non limitandosi ad esaminare il giudizio di primo grado dal profilo dell'arbitrio. I Giudici cantonali non spiegherebbero nemmeno, ammesso che l'onere della prova incombesse effettivamente al ricorrente, per quale motivo non sarebbero attendibili le deposizioni agli atti, da cui risulterebbe che l'indicazione oraria di 10 ore non era vincolante e che le richieste della controparte esulavano dal dovere di rendiconto. Infine, il ricorrente afferma che la società fiduciaria non sarebbe legata al limite di 10 ore, poiché non è parte al contratto. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo (art. 89 cpv. 1 combinato con l'art. 34 cpv. 1 lett. c OG), è diretto contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale. Anche il requisito della sussidiarietà assoluta previsto dall'art. 84 cpv. 2 OG è in concreto dato, atteso che il valore di lite di fr. 8'000.--, richiesto dall'art. 46 OG per riconoscere la ricevibilità di un ricorso per riforma in procedimenti civili di carattere pecuniario, non è raggiunto. Il gravame è quindi in linea di principio ammissibile. 
1.2 A chi impugna una decisione di ultima istanza cantonale con ricorso di diritto pubblico incombe l'obbligo di sostanziare in modo chiaro e dettagliato le censure sollevate. Il ricorrente non può accontentarsi di menzionare le norme che ritiene disattese, ma deve anche esporre in quale misura i suoi diritti siano stati violati (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43 con rinvii). Il Tribunale federale pone requisiti severi alla motivazione del ricorso di diritto pubblico: in particolare, per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata, come si farebbe di fronte ad un'autorità giudiziaria con completa cognizione in fatto e in diritto, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile (DTF 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373, 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12). Non basta dimostrare che la soluzione proposta col ricorso sia almeno altrettanto valida: si deve rendere plausibile che la conclusione cui è giunta l'autorità cantonale non sia ragionevolmente sostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9 con rinvii). 
In concreto il gravame, in larga misura appellatorio, soddisfa solo in parte i predetti requisiti di motivazione. Nei considerandi che seguono saranno unicamente esaminate le censure motivate in modo chiaro e dettagliato, ritenuto che nell'ambito della procedura del ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica il diritto d'ufficio (DTF 125 I 71 consid. 1c). 
2. 
2.1 
Secondo il ricorrente l'autorità cantonale non si è limitata a verificare, come prescritto dall'art. 327 lett. g CPC ticinese, se il primo giudice fosse incorso in una valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove, ma ha esaminato liberamente il giudizio pretorile. Contrariamente a quanto menzionato nella sentenza impugnata, il primo giudice avrebbe tenuto conto del contenuto del contratto di divisione e avrebbe pure interpretato le clausole relative all'onorario, giungendo alla conclusione che l'esecutore testamentario non aveva voluto limitare il proprio compenso e la propria attività a 10 ore, atteso che una siffatta limitazione sarebbe pure stata contraria ai suoi doveri risultanti dall'art. 518 cpv. 2 CC. L'indicazione del dispendio di tempo era unicamente una valutazione indicativa - come del resto confermato dalla legale che ha collaborato con l'esecutore testamentario - rivelatasi poi inesatta. Sempre a mente del ricorrente, la Camera di cassazione civile non spiega per quale motivo le prove agli atti non sarebbero sufficienti a giustificare il superamento delle 10 ore preventivate, atteso segnatamente che la predetta collaboratrice ha dichiarato che le ore eccedenti sono state causate dalla corrispondenza necessaria per rispondere alle richieste della controparte. 
2.2 La sentenza impugnata indica che il primo giudice ha interpretato in modo arbitrario il contratto di divisione successoria, ritenendo che lo stesso non vincolasse l'esecutore testamentario. Quest'ultimo, firmandolo, si è invece assunto gli impegni in esso menzionati nei modi concordati per un "onorario finale a favore dell'esecutore testamentario e della Fiduciaria X.________, relativo al dispendio orario di circa complessive 10 (dieci) ore". L'autorità cantonale ha poi indicato - citando dottrina - che incombeva all'esecutore testamentario provare di aver diritto ad un onorario superiore a quello risultante da un dispendio temporale di circa 10 ore e che tale prova non è stata apportata, atteso che le delucidazioni chieste dall'istante rientrano nel dovere di rendiconto del mandatario e non hanno creato nuove incombenze. 
2.3 
Quando è adito con un ricorso per violazione dell'art. 9 Cost. contro una decisione emanata da un'autorità che pure fruiva di una cognizione ristretta, il Tribunale federale non si limita ad esaminare, dal punto di vista dell'arbitrio, se l'autorità di ricorso lo abbia commesso: un siffatto modo di procedere renderebbe praticamente nullo il ruolo assegnato in questo campo al giudice costituzionale. Si tratta invece di esaminare, alla luce delle censure formulate in ossequio all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc), se la decisione pretorile sia arbitraria. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso fatto dall'autorità di ricorso cantonale del suo limitato potere cognitivo (DTF 116 III 70 consid. 2b). In altri termini, non vi è la cosiddetta duplice limitazione del potere di esame del Tribunale federale ("Willkür im Quadrat"; cfr. da ultimo la sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003). 
 
In concreto, giova innanzi tutto rilevare che la Camera di cassazione civile ha, contrariamente a quanto indicato nella giurisprudenza citata nel ricorso, espressamente menzionato di aver una cognizione limitata all'arbitrio. Appare poi del tutto insostenibile negare - come invece fatto nel giudizio pretorile - che il contratto del 2 giugno 1999 non vincoli pure l'esecutore testamentario. Esso reca su tutte le sue pagine sia la firma degli eredi, sia quella dell'esecutore testamentario e contiene chiare disposizioni inerenti al compenso di quest'ultimo (presumibile dispendio orario su cui dev'essere calcolato e modalità di prelievo). Non bisogna dimenticare che tali disposizioni sono state pattuite quattro anni dopo l'apertura della successione, quando oramai non rimaneva che eseguire la divisione stipulata nel relativo contratto, e cioè in un momento in cui l'esecutore testamentario poteva agevolmente stimare e limitare il numero di ore retribuite necessarie all'espletazione di quest'ultima incombenza. Manifestamente priva di fondamento si rivela poi l'affermazione ricorsuale secondo cui la Camera di cassazione civile non avrebbe indicato la ragione per cui l'onere della prova inerente al diritto ad un onorario più elevato spettava al mandatario, atteso che essa cita perfino della dottrina a sostegno di tale motivazione. Il ricorrente pare infine misconoscere che la Corte cantonale non ha ignorato la deposizione della legale che lo ha assistito, ma ha indicato che le richieste dell'istante non erano né estranee al mandato né comportavano nuove mansioni. Ora, quest'ultima argomentazione non è criticata con una censura conforme alle summenzionate esigenze di motivazione di un ricorso di diritto pubblico: non è in particolare sufficiente affermare che la lettura dei documenti prodotti dalla stessa controparte dimostrerebbe che le sue richieste esulavano dal dovere di rendiconto. 
3. 
Infine, a mente del ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe pure arbitraria con riferimento alle fatture della Fiduciaria X.________: non solo queste non sarebbero mai state contestate, ma il limite orario di 10 ore non può essere opposto a tale fiduciaria, che non era parte al contratto. 
 
In concreto, le censure concernenti i considerandi in cui l'autorità cantonale si è occupata delle fatture emesse dalla Fiduciaria X.________ sono irrilevanti ai fini del presente giudizio e non meritano pertanto disamina. Infatti, oggetto della vertenza è l'ammontare dell'onorario che il ricorrente può trattenere attingendo dagli averi bancari della successione: a tal proposito egli aveva espressamente specificato nel contratto di divisione che tale importo corrisponde - incluse le prestazioni della Fiduciaria X.________ - all'onorario relativo a un dispendio orario di circa 10 ore complessive. 
4. 
Da quanto precede discende che il ricorso, in quanto ammissibile, si rivela infondato. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta. 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 15 settembre 2003 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: