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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_16/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 16 gennaio 2014  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Aemisegger, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.________, 
ricorrenti, 
 
contro  
 
D.D.________ e E.D.________, 
patrocinati dall'avv. Simone Gianini, 
 
Comune di Mesocco, 6563 Mesocco.  
 
Oggetto 
residenze secondarie; ripartizione delle spese e ripetibili della sede federale e cantonale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 novembre 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 
5a Camera. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 31 ottobre 2013 il Tribunale federale ha accolto i ricorsi presentati da Helvetia Nostra (causa 1C_281/2013) e dai vicini D.D.________ e E.D.________ (causa 1C_540/2013) contro il rilascio della licenza edilizia del 28 dicembre 2012 a A.A.________, B.A.________ e C.________. Nella causa 1C_281/2013 le spese giudiziarie per la procedura federale dell'importo di fr. 1'000.-- e quelle della decisione cantonale di fr. 1'074.-- sono state poste a carico degli opponenti. Nella causa 1C_540/2013 le spese giudiziarie della sede federale di fr. 1'000.-- e le ripetibili di fr. 2'000.-- sono sempre state poste a loro carico, mentre il Tribunale amministrativo doveva poi statuire sulle spese e ripetibili della sede cantonale. 
 
B.   
Con decisione del 26 novembre 2013 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha posto a carico di A.A.________, B.A.________ e C.________ le spese giudiziarie per un importo di fr. 4'219.-- e ripetibili di fr. 3'607.20 da versare ai vicini. 
 
C.   
A.A.________, B.A.________ e C.________ impugnano questo giudizio con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarlo e di rinunciare a prelevare le citate spese e ripetibili. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).  
 
1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 136 I 229 consid. 4.1). Quando è invocata la violazione di norme del diritto cantonale secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4). Come si vedrà, l'atto di ricorso disattende in larga misura queste esigenze di motivazione e, in tale misura, è inammissibile.  
 
2.  
 
2.1. Riguardo all'indennità per le ripetibili della sede federale di fr. 2'000.--, che i ricorrenti devono rifondere ai vicini fissata nella causa 1C_540/2013, essi rilevano semplicemente che spetta al Tribunale federale decidere in merito. In tale ambito non vi è più nulla da decidere: con il mero accenno al fatto ch'essi avrebbero richiesto in buona fede la licenza edilizia poi annullata, i ricorrenti non si confrontano del tutto con i motivi esposti nella sentenza del 31 ottobre 2013 (consid. 3), in particolare con il principio, applicato nella fattispecie, secondo cui le spese e le ripetibili, sia a livello federale sia cantonale, seguono la soccombenza.  
In relazione alle spese di fr. 1'074.-- della sede cantonale, i ricorrenti si limitano a chiedere " il formale condono" aggiungendo che "l'indennizzo non è giustificato ". Ora, un'eventuale domanda di condono dovrebbe semmai essere presentata alle autorità cantonali. 
 
2.2. I ricorrenti chiedono poi di annullare la decisione impugnata nella misura in cui pone a loro carico le spese e riconosce ripetibili ai vicini, derivanti dalla procedura cantonale anteriore (R13 73), rispettivamente di rinunciare a incassare tali importi. La richiesta, manifestamente carente di motivazione e che del resto non dimostra affatto l'arbitrarietà del giudizio impugnato (sulla nozione di arbitrio vedi DTF 137 I 1 consid. 2.4), è inammissibile e sarebbe comunque chiaramente infondata nel merito. D'altra parte, anche la richiesta di rinunciare alla riscossione delle spese del Tribunale amministrativo, poiché il Comune di Mesocco vi avrebbe rinunciato, dovrebbe semmai essere presentata alle autorità cantonali.  
 
Giova infine rilevare che l'atto di ricorso né costituisce una domanda di revisione (art. 121 segg. LTF) né un'istanza, peraltro tardiva, di assistenza giudiziaria (art. 64 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Il ricorso, nella minima misura della sua ammissibilità, deve pertanto essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si attribuiscono ripetibili ai vicini, che non sono stati invitati a esprimersi in merito (art. 68 cpv. 1 LTF).  
 
3.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Comune di Mesocco e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 5a Camera. 
 
 
Losanna, 16 gennaio 2014 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri