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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.167/2005 /biz 
 
Sentenza del 16 febbraio 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, giudice presidente, 
Reeb, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Giacomo Talleri, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Comune di Agno, 6982 Agno. 
 
Oggetto 
revisione generale del piano regolatore di Agno, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 27 gennaio 2005 dal Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A.________ è proprietario dei fondi part. n. 272, 1768, 1851 e 1852 di Agno, derivanti dal frazionamento dell'originaria particella n. 272 di complessivi 38'066 m2: un'ampia superficie prativa e vignata sulla quale sorge, nella parte centrale, una villa padronale di quattro piani e una masseria di due. Il precedente piano regolatore comunale, del 1981, attribuiva alla zona edificabile R2 una fascia inedificata di terreno in pendio di circa 4'900 m2 sul lato est della proprietà; tutta la superficie rimanente era per contro inedificabile. 
Il 20 marzo 2000 il Consiglio comunale di Agno ha adottato il progetto di revisione generale del piano regolatore, che prevedeva l'inserimento di una superficie centrale di circa 6'000 m2, comprendente la villa e la masseria, alla zona residenziale estensiva R2. Il resto del comparto è stato attribuito, per quanto non forestale, prevalentemente alla zona agricola e, in parte, a parco privato. Tutta la proprietà è inoltre stata inclusa in una zona di protezione del paesaggio. 
B. 
Con risoluzione del 17 dicembre 2002 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato il piano regolatore, respingendo nel contempo un ricorso di B.________, proprietario di due fondi vicini, che chiedeva lo spostamento dell'area edificabile della proprietà di A.________ verso il limite est della stessa, come era già il caso nel previgente piano regolatore. 
C. 
Adito sempre da B.________, con giudizio del 27 gennaio 2005, il Tribunale della pianificazione del territorio (TPT) ne ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la risoluzione governativa nella misura in cui approvava l'inserimento parziale del fondo part. n. 272 nella zona residenziale estensiva R2. I giudici cantonali hanno ritenuto l'inserimento di tale superficie in una generica zona residenziale, siccome situata nel mezzo di un comparto inedificabile e prettamente agricolo, lesivo dell'art. 15 LPT. Hanno quindi imposto al Comune di proporre mediante una variante un nuovo assetto conforme ai principi pianificatori, nell'ambito del quale poteva se del caso essere esaminata anche la possibilità di ripristinare la superficie edificabile prevista nel piano regolatore previgente. 
 
D. 
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla. Il ricorrente fa valere la violazione della garanzia della proprietà, della parità di trattamento, del divieto dell'arbitrio e dell'autonomia comunale. 
Il TPT si conferma nella sua sentenza. La Divisione della pianificazione territoriale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Municipio di Agno comunica di condividere le argomentazioni del ricorrente. B.________ chiede di respingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 153 consid. 1, 131 II 364 consid. 1, 352 consid. 1). 
1.1 Fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini e presentato tempestivamente dal proprietario del fondo oggetto del contestato provvedimento pianificatorio, il rimedio esperito, diretto contro una decisione di ultima istanza cantonale, è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1, 88, 89 cpv. 1 OG e 34 cpv. 3 LPT. 
1.2 Secondo l'art. 87 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali ed incidentali notificate separatamente dal merito soltanto se le stesse riguardano la competenza o le domande di ricusazione (cpv. 1), rispettivamente se possono cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2). Se non adempiono questi presupposti, le decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3). 
Per costante giurisprudenza, una decisione è finale se pone termine alla lite, fatte salve eventuali possibilità d'impugnazione ad autorità di giudizio superiori; poco importa che la decisione si fondi su ragioni di merito oppure su motivi procedurali. Sono per contro incidentali le decisioni che riguardano soltanto una fase del procedimento, assumendo una funzione strumentale rispetto alla pronuncia destinata a concluderlo; pure queste decisioni possono avere indifferentemente per oggetto una questione formale o materiale, giudicata anteriormente alla decisione finale (DTF 129 I 313 consid. 3.2, 129 III 107 consid. 1.2.1, 128 I 215 consid. 2, 123 I 325 consid. 3b). Un pregiudizio è poi irreparabile, nel senso dell'art. 87 OG, quando è suscettibile di provocare un danno che una decisione favorevole nel merito non permetterebbe di eliminare completamente. Tale danno deve inoltre essere di carattere giuridico. Non sono perciò sufficienti semplici inconvenienti di fatto, come per esempio un prolungamento dei tempi procedurali o un aumento dei costi legati alla causa (DTF 131 I 57 consid. 1, 129 III 107 consid. 1.2.1, 128 I 177 consid. 1.1, 127 I 92 consid. 1c). 
1.3 In concreto, la Corte cantonale ha annullato l'azzonamento adottato dal Comune rilevando che la superficie di circa 6000 m2 in discussione era stata genericamente attribuita alla zona residenziale estensiva R2 senza essere accompagnata da un indirizzo urbanistico approfondito e di qualità. Ha altresì addotto che non erano state previste misure pianificatorie, quali un piano particolareggiato o di quartiere, oppure eventuali provvedimenti di protezione legati alla salvaguardia dei beni culturali, che avrebbero giustificato l'adozione di una simile zona edificabile nel mezzo di un comparto agricolo. La precedente istanza ha quindi sostanzialmente rinviato la causa alle autorità inferiori, imponendo in particolare al Comune di elaborare un'adeguata pianificazione del comprensorio in questione, nell'ambito della quale potrà eventualmente essere esaminata la possibilità di ripristinare la previgente edificabilità della parte est della proprietà. 
Nelle esposte circostanze, risulta che la Corte cantonale non ha definitivamente negato al comprensorio litigioso la destinazione di zona edificabile, ma ha unicamente rifiutato il suo indifferenziato inserimento nella zona residenziale R2. Un eventuale inserimento in zona edificabile della superficie centrale della proprietà, su cui sorgono la villa padronale e la masseria, rimane quindi tuttora aperto sulla base di un esame più approfondito e di una precisazione delle modalità edificatorie, segnatamente nell'ambito di un piano particolareggiato o di quartiere, e potrà, dandosene i presupposti, essere ulteriormente stabilito nel prosieguo della procedura. In tale contesto, il Comune beneficia d'altra parte ancora di un ampio potere d'apprezzamento, non potendo nemmeno essere escluso a questo stadio della procedura un eventuale ripristino della previgente edificabilità della superficie nella parte est della proprietà. Statuendo in modo risolutivo solo sulla questione del diniego dell'inserimento della superficie litigiosa nella zona residenziale R2, senza comunque escluderne una destinazione edificabile, la decisione impugnata non pone quindi fine alla controversia ed integra gli estremi di un provvedimento incidentale (cfr. sentenza 1P.550/2000 del 15 febbraio 2001, consid. 1c, pubblicata in RDAT II-2001, n. 63, pag. 252 segg.; sentenze 1P.641/2002 del 21 marzo 2003, consid. 1.2 e 1P.717/2004 del 12 agosto 2005, consid. 1.2). Essa non appare per il resto suscettibile di cagionare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, che, come già esposto, non può essere ravvisato nel semplice prolungamento della procedura o nel conseguente aumento dei suoi costi (DTF 131 I 57 consid. 1 e rinvii). Contro un'eventuale decisione dell'ultima istanza cantonale, che dovesse negare definitivamente alla superficie in discussione la destinazione di zona edificabile o risultare comunque sfavorevole al ricorrente, egli potrà se del caso nuovamente adire il Tribunale federale. 
Questa conclusione si giustifica anche in considerazione delle finalità dell'art. 87 OG, che è stato adottato per esigenze di economia processuale e che mira ad evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura, dovendosi piuttosto esprimere con un'unica decisione sul complesso della vertenza (DTF 128 I 177 consid. 1.1, 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa, 117 Ia 251 consid. 1b). Ciò permette altresì alle parti di comprendere la portata e gli effetti del procedimento nella sua globalità, prima di decidere se presentare un ricorso di diritto pubblico. La possibilità di impugnare ogni decisione parziale relativa ad una questione di merito mediante un ricorso di diritto pubblico separato implicherebbe un aumento dei gravami, che disattenderebbe sia il principio di economia processuale sia l'interesse stesso delle parti (DTF 123 I 325 consid. 3b, 117 Ia 88 consid. 3b). 
2. 
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG), che rifonderà alla controparte un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte privata un'indennità di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore della controparte, al Comune di Agno, al Consiglio di Stato e al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino. 
Losanna, 16 febbraio 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il giudice presidente: Il cancelliere: